Processo tributario telematico: chiarimenti ministeriali

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato le risposte ai quesiti formulati in occasione di Telefisco 2019, fornendo chiarimenti in materia di processo tributario telematico, riguardo alla conformità dei documenti contenuti nel fascicolo telematico ed al pagamento del contributo unificato.

Una delle questioni sollevate riguarda la facoltà di attestare la conformità all’originale delle sentenze e degli altri documenti risultanti dal fascicolo telematico del contenzioso tributario.
In proposito, il Dipartimento delle Finanze ha osservato che le nuove disposizioni sul processo tributario prevedono in capo ai difensori il potere di attestazione di conformità delle copie degli atti e documenti in loro possesso in originale o in copia conforme ovvero estratti dal fascicolo processuale telematico.
Tale facoltà, chiarisce il Ministero, per effetto delle modifiche introdotte dalla disciplina dei processi telematici civile e amministrativo deve ritenersi attribuito ai difensori di tutte le parti del processo tributario; in particolare, deve ritenersi riconosciuta ai difensori di tutte le parti interessate (sia del contribuente, sia dell’amministrazione) la possibilità di estrazione di copie e la successiva attestazione dei documenti del fascicolo telematico in esenzione dal pagamento dei diritti di copia.

Un’altra questione riguarda l’addebito del contributo unificato nelle ipotesi di accoglimento del ricorso e/o dell’appello del contribuente, con la declaratoria del giudice di compensazione delle spese di giudizio. In tal caso, precisa il Ministero, nel processo tributario prevale la disciplina speciale, secondo la quale, a differenza del processo civile e amministrativo, la restituzione del contributo unificato a carico di una parte processuale avviene solo nel caso di condanna alle spese di giudizio dell’altra parte.
Di conseguenza, qualora il giudice tributario disponga la compensazione delle spese del giudizio, anche in caso di accoglimento del ricorso o dell’appello, il contributo unificato, al pari delle altre spese, resta interamente a carico della parte che lo ha sostenuto.