Legislazione - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Decreto ministeriale 24 dicembre 2018
Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Art. 1
Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative, ai sensi dell'art. 405 del regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada
1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fissati nella tabella VII.1, prevista dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiornati in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei due anni precedenti, accertata dall'ISTAT nella misura del 2,2%.
2. Gli importi previsti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2016, si intendono sostituiti dai rispettivi valori aggiornati, come di seguito riportato:
- ove è previsto l'importo di € 85,16, lo stesso si intende sostituito dall'importo di € 87,03;
- ove è previsto l'importo di € 170,33, lo stesso si intende sostituito dall'importo di € 174,08;
- ove è previsto l'importo di € 212,91, lo stesso si intende sostituito dall'importo di € 217,59;
- ove è previsto l'importo di € 340,65, lo stesso si intende sostituito dall'importo di € 348,15;
- ove è previsto l'importo di € 425,82, lo stesso si intende sostituito dall'importo di € 435,19;
- ove è previsto l'importo di € 851,64, lo stesso si intende sostituito dall'importo di € 870,38;
- ove è previsto l'importo di € 1.277,46, lo stesso si intende sostituito dall'importo di € 1.305,56.
Art. 2
Efficacia
1. I nuovi importi aggiornati dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019 e si applicano alle operazioni tecnico-amministrative per le quali la domanda sia presentata da parte degli interessati successivamente al 31 dicembre 2018.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 8 febbraio 2019, n. 33.