Maggiorazioni delle sanzioni: chiarimenti sulla reiterazione degli illeciti

Ad integrazione della circolare n. 2/2019, l’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce alcuni chiarimenti circa l’ipotesi di recidiva relativa alle maggiorazioni delle sanzioni in materia di lavoro, introdotte dalla Legge di bilancio 2019 (Nota 5 febbraio 2019, n. 1148).

Come noto, la Legge di bilancio 2019 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la maggiorazione del 10 e del 20% degli importi dovuti a titolo di sanzione per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, si lavoro sommerso, orario di lavoro, distacco e appalto. Ma ha altresì introdotto il raddoppio di tali percentuali, laddove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Tale disposizione, quindi, sanziona la reiterazione dei "medesimi illeciti", cioè l’ulteriore violazione dello stesso precetto già trasgredito nel precedente triennio.
Orbene, ai fini della verifica sulla sussistenza della "recidiva", il destinatario delle sanzioni - precisa l’INL - va individuato nel soggetto che, nell’ambito della medesima impresa, ha rivestito la qualità di:
- "trasgressore" in caso di violazioni amministrative;
- "datore di lavoro" in caso di violazioni punite dal D.Lgs. n. 81/2008 (nel quale è infatti contenuta una nozione di "datore di lavoro").
Ai fini della recidiva occorre far riferimento agli illeciti definitivamente accertati, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza in riferimento all’art. 8 bis della L. 689/1981. La disposizione in esame non reca, infatti, formule di deroga al principio generale, a differenza di quella utilizzata – ad esempio – all’art. 8, co. 2 lett. b), della L. n. 199/2016 che ricomprende esplicitamente tutte le sanzioni amministrative "ancorché non definitive".
La definitività dell’illecito consegue:
- allo spirare del termine per impugnare l’ordinanza-ingiunzione ex art. 18 L. n. 689/1981;
- nella ipotesi in cui sia pagata la sanzione ingiunta;
- al passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza.
Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’aumento in parola, il significato da attribuire all’espressione "essere destinatario delle medesime sanzioni nel triennio precedente" va inteso nel senso di essere stato destinatario di provvedimenti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale va effettuato il calcolo della sanzione.
Sono da considerarsi ostative all’applicazione dell’aumento per la prevista recidiva, in ogni caso, le ipotesi di estinzione degli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981, ai sensi di quanto disposto espressamente dal comma 4 dell’art. 8 bis, cui va equiparato il pagamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Allo stesso modo non può riconoscersi rilevanza agli illeciti per i quali il contravventore abbia adempiuto alla prescrizione effettuando i relativi pagamenti ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994 e dell’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004.
Infine, l’ispettorato chiarisce che, gli illeciti pregressi rilevanti ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni di cui trattasi non debbono essere stati commessi dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione atteso che, come ha chiarito la giurisprudenza per casi analoghi – ad es. in materia di recidiva per il reato di cui all’art. 186 C.d.S. – si tratta di "una condizione che assolutamente non è stabilita dalla norma che si limita a prevedere una sanzione più gravosa per chi si trova nella situazione oggettiva di aver già commesso analoga violazione....ritenendo evidentemente tale situazione indice di maggiore pericolosità e meritevole di una sanzione maggiore" (cf. Cass. n. 15913/2013).