Edilizia Artigianato: accordo sulle nuove forme di Welfare contrattuale

Sottoscritto, il 31/1/2019, tra ANAEPA - CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE - CASARTIGIANI, CLAAI Edilizia e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, l’accordo sulle nuove forme di Welfare contrattuale per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia.

Fondo sanitario
Al fine di uniformare le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, le parti si impegnano a partecipare, quali parti costituenti, al Fondo sanitario nazionale edile per l’assistenza sanitaria integrativa di settore (Sanedil), volto a erogare agli operai e agli impiegati le medesime prestazioni, previa analisi e valutazione dello Statuto e del Regolamento del suddetto Fondo.
Il Fondo sarà alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro a favore degli operai iscritti alle Casse Edili e alle Edilcasse pari allo 0,60%, da versare, per il tramite delle Cassa Edile o Edilcasse,  su un minimo di 120 ore, con decorrenza dall’1/1/2019 sulle voci retributive minimo, contingenza, Edr e Its).
Resta fermo che, sino all’avvio fattuale del Fondo Sanitario nazionale, l’aliquota del contributo è quantificata nello 0,35% e solo da tale avvio le imprese inseriranno nelle buste paga il complessivo contributo dello 0,60%; pertanto da tale data decadranno automaticamente le prestazioni sanitarie erogate territorialmente dalle Casse Edili e Edilcasse.

Per gli impiegati, la contribuzione, da versarsi dall’1/1/2019, è fissata nello 0,26% sulle voci retributive minimo, contingenza, Edr e Premio di produzione).
Le imprese potranno, a loro discrezione, versare detta contribuzione afferente gli impiegati o tramite Casse Edili/Edilcasse o direttamente al Fondo sanitario.

Fondo Prepensionamenti
Le Parti convengono di trasformare dalla data di sottoscrizione del presente accordo il fondo "lavori pesanti e usuranti" di cui all’art. 105 del presente CCNL nel costituendo fondo prepensionamenti prevedendo una nuova aliquota dello 0,20% a partire del mese di gennaio 2019 calcolato sugli elementi previsti al punto 3 dell’art. 25 del CCNL delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’Edilizia e affini del 24/1/2014.
Detto contributo sarà destinato ad un Fondo nazionale che si prefigge l’obiettivo di consentire ai lavoratori del settore di accedere anticipatamente al pensionamento favorendo così il ricambio generazionale del settore.
Le risorse accantonate a tale titolo nelle Casse Edili/Edilcasse fino alla data del 31 Dicembre del 2018 saranno utilizzate sul territorio esclusivamente per anticipare l’accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l’ape sociale, dei lavoratori inquadrati con qualifica degli operai di settore, secondo modalità, criteri e requisiti individuati dal Regolamento del Fondo , che formerà parte integrante del suddetto paragrafo e che sarà stilato da una apposita commissione paritetica entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che le previsioni contenute negli altri CCNL di settore vanno interpretate esclusivamente all’interno del principio di reciprocità e senza pertanto ledere le singole autonomie contrattuali.

Fondo Incentivo Occupazione
A decorrere dall’1/1/2019 le parti concordano che le imprese verseranno presso le Casse Edili/Edilcasse un contributo, pari allo 0,10% della retribuzione calcolato sui seguenti elementi della retribuzione: Minimo, Contingenza, Edr e Its.

Detto contributo sarà destinato ad un Fondo finalizzato ad incentivare l'occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore.
Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che le previsioni contenute negli altri CCNL di settore vanno interpretate esclusivamente all’interno del principio di reciprocità e senza pertanto ledere le singole autonomie contrattuali.
Al fine di garantire l’omogeneità delle aliquote contributive nel settore, il contributo a favore degli impiegati da destinare al fondo sanitario solo per i mesi di gennaio febbraio e marzo 2019 viene stabilito nella misura dello 0,52 mensile da calcolarsi sugli elementi sopra richiamati.

Le parti concordano, al fine di garantire l’omogeneità delle aliquote contributive a carico delle imprese e dei trattamenti a favore delle maestranze, di alimentare i tre Fondi sopra richiamati con un contributo aggiuntivo di dotazione pari a allo 0,55% a carico delle aziende per i soli mesi di gennaio, febbraio, marzo 2019, di cui, lo 0,35% a favore del Fondo Sanitario (su un minimo di 120 ore), lo 0,10% del Fondo Prepensionamenti e lo 0,10% del Fondo Incentivo Occupazione calcolato sui mesi di cui sopra sui seguenti elementi della retribuzione Minimo, Contingenza, Edr e Its.
Le parti concordano che entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, vengano istituite apposite commissioni paritetiche che dovranno definire tutti gli aspetti tecnici, incluso la definizione degli statuti e dei regolamenti dei tre fondi sopra enunciati.