Prassi - INAIL - Circolare 22 gennaio 2019, n. 2

Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Prima informativa sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (articolo 1, commi 534 e 535, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Quadro normativo

- Legge 3 dicembre 1999, n. 493: "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici".

- Legge 30 dicembre 2018, n. 145: "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", articolo 1, commi 534 e 535.

- Circolare 22 febbraio 2001, n. 9: "Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico". Legge 3 dicembre 1999, n. 493".

- Circolare Inail 14 giugno 2006, n. 29: "Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Estensione della tutela ai casi mortali".

- Circolare Inail 28 febbraio 2007, n. 10: "Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Legge finanziaria 2007. Estensione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale. Assegno funerario".

- Circolare Inail 24 dicembre 2015, n. 94: "Sistema dei pagamenti elettronici "pagoPA". Pagamento tramite "pagoPA" del premio per il rinnovo dell’assicurazione contro gli infortuni domestici dal 1° gennaio 2016".

 

Premessa

L’articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato gli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 istitutiva dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.

Le nuove disposizioni hanno ulteriormente ampliato e migliorato la tutela assicurativa delle persone che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo, vale a dire non svolgono altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale.

Al miglioramento delle prestazioni erogate in caso di infortunio corrisponde una diversa misura del costo dell’assicurazione, con conseguente aumento del premio assicurativo annuo.

Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota protocollo 0000720.21-01-2019, si forniscono le prime indicazioni in merito alla disposizione in oggetto.

 

Ampliamento della tutela assicurativa

L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione e a causa dello svolgimento delle attività, prestate senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato/a, dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro.

L’ampliamento della tutela introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguarda innanzitutto l’abbassamento del grado di inabilità permanente necessario per la costituzione della rendita, che passa dal 27 per cento al 16 per cento, accertato ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Inoltre, qualora l’inabilità permanente, accertata sempre ai sensi dell'articolo 102 del predetto testo unico, sia compresa tra il 6 e il 15 per cento, viene corrisposta una prestazione una tantum di importo pari a euro 300 rivalutabile con le stesse modalità previste per la rendita per inabilità permanente.

Ai titolari di rendita, che versano in una o più delle condizioni menomative elencate nella tabella allegato n. 3) del predetto decreto e che necessitano di assistenza personale continuativa, è altresì riconosciuto l'assegno per assistenza personale continuativa, di cui all'articolo 76 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Infine, la tutela assicurativa opera per le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni, anziché tra i 18 e i 65 anni.

La legge di bilancio 2019 ha poi previsto di destinare annualmente, su proposta del Comitato amministratore del Fondo, delle risorse per la realizzazione, a cura dell'Inail, di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Fondo medesimo.

 

Premio assicurativo.

L’importo del premio assicurativo, in relazione all’ampliamento delle prestazioni, è fissato dalla legge in euro 24,00 annui.

Le modalità e i termini per assolvere all’obbligo assicurativo, compreso il pagamento del premio, saranno disciplinati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente dell'Inail, previsto dall’articolo 1, comma 535, della legge in esame.

Per l’anno in corso, al fine di garantire la copertura assicurativa e in attesa dell’emanazione del predetto decreto, tenuto conto della scadenza del 31 gennaio 2019 fissata per il pagamento del premio, l’importo da versare entro la predetta data rimane invariato in euro 12,91. Il citato decreto interministeriale provvederà a regolare la richiesta di integrazione del premio per il 2019, al fine di allineare il predetto importo all’ammontare di euro 24,00 fissato dalla nuova normativa.

Pertanto, ai fini del rinnovo dell’assicurazione, le persone già iscritte devono versare entro il 31 gennaio l’importo di euro 12,91, indicato sulle lettere e sull’avviso di pagamento già recapitati dall’Istituto agli interessati, in attesa della predetta integrazione.

Del pari, le persone che maturano i requisiti assicurativi nel 2019, compresi coloro che compiono 66 o 67 anni di età nel corso dell’anno, devono iscriversi all’assicurazione tramite il versamento dell’importo di euro 12,91, fermo restando che anche tale premio sarà successivamente allineato all’importo di euro 24,00.

Rimangono invariate, in attesa dell’adozione del citato decreto interministeriale, le modalità previste, in relazione al possesso dei requisiti reddituali fissati dalla legge, per ottenere l’esonero dal pagamento del premio assicurativo.

Si rammenta, a tale riguardo, che il decreto 15 settembre 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante "Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico", adottato in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 11 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 stabilisce all’articolo 7 che il premio assicurativo annuo è a carico dello Stato per i soggetti in possesso di entrambi i requisiti sotto indicati:

a) titolarità di reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non superiori a 4.648,11 euro;

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non sia superiore a 9.296,22 euro.

Il predetto articolo 7 stabilisce inoltre che concorrono alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare i redditi dei singoli componenti il nucleo familiare medesimo.

I soggetti in questione sono tenuti ad iscriversi all'assicurazione mediante presentazione all'Inail di domanda contenente i dati anagrafici del richiedente ed attestante la sussistenza dei requisiti assicurativi. Detta domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva, attestante la sussistenza dei requisiti reddituali, con l'indicazione dei componenti il nucleo familiare del richiedente medesimo.

I soggetti in possesso dei requisiti reddituali descritti che maturano i requisiti assicurativi per la prima volta nel corso dell'anno solare sono tenuti, alla data di maturazione dei requisiti stessi, all'iscrizione immediata.

Per gli anni successivi alla prima iscrizione, i predetti soggetti sono tenuti a denunciare all'Inail il venir meno di uno dei requisiti assicurativi o del requisito reddituale per l’esonero dal versamento del premio entro i successivi trenta giorni.

Si ricorda infine che il decreto 15 settembre 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro delle finanze recante "Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo" stabilisce all’articolo 2 che per la determinazione dei redditi ai fini della sussistenza dei requisiti reddituali per l’esonero dal versamento del premio, si fa riferimento al reddito complessivo lordo ai fini IRPEF, riferito all'anno precedente alla dichiarazione sostitutiva prevista dal decreto ministeriale riguardante le modalità di attuazione dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

 

Decorrenza del nuovo regime assicurativo

Il nuovo regime assicurativo decorre dal 1° gennaio 2019.

 

Ulteriori indicazioni in merito all’attuazione delle nuove disposizioni saranno fornite successivamente all’emanazione del decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

 

Allegato

Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021

 

Art. 1

534. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7, comma 3, le parole: "di età compresa tra i 18 e i 65 anni" sono sostituite dalle seguenti: "di età compresa tra 18 e 67 anni";

b) all’articolo 7, comma 4, le parole: "27 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "16 per cento";

c) all’articolo 8, comma 1, le parole: "in lire 25.000 annue" sono sostituite dalle seguenti: "in euro 24 annui";

d) all’articolo 9, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il 6 e il 15 per cento è corrisposta una prestazione una tantum di importo pari a euro 300 rivalutabile con le stesse modalità di cui al comma 1 previste per la rendita.

2-ter. Per gli infortuni in ambito domestico è corrisposto l’assegno per assistenza personale continuativa, di cui all’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124";

e) all’articolo 10, comma 4, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Annualmente, su proposta del Comitato amministratore del Fondo, sono destinate delle risorse, nel rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Fondo medesimo, per la realizzazione, a cura dell’INAIL, di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione".

535. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente dell'INAIL, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al comma 534.

 

Legge 3 dicembre 1999, n. 493

Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici.

Testo coordinato degli articoli 7, 8, 9 e 10 con le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

 

Art. 7.

(Assicurazione obbligatoria).

1. È istituita l'assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico, di seguito denominata "assicurazione".

2. L'assicurazione è gestita dall'INAIL.

3. Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico.

4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 16 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 10 e con le altre modalità di cui all'articolo 11, comma 3, accerta se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo consente l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari.

Art. 8.

(Premi assicurativi).

1. Il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, è fissato in euro 24 annui, esenti da oneri fiscali.

2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

a) titolarità di redditi lordi propri non superiori a lire 9 milioni annue;

b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a lire 18 milioni annue. Nel caso di mancato pagamento del premio di cui al comma 1 alla scadenza fissata dall'INAIL, è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio stesso.

4. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disposizione di cui al comma 3.

5. I premi e le somme aggiuntive di cui ai commi 1 e 3 possono essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi previsti per la riscossione degli altri premi dovuti all'istituto assicuratore.

Art. 9.

(Prestazioni).

1. La prestazione consiste in una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione della capacità lavorativa nella misura di cui all'articolo 7, comma 4, accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed è calcolata su una retribuzione

convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi dell'articolo 116 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.

2. La rendita di inabilità permanente è corrisposta con effetto dal primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta, in misura proporzionale rispetto all'effettiva entità dell'invalidità medesima, secondo i criteri di cui alle tabelle n. 1 e n. 7 allegate al citato testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,e successive modificazioni; per i casi non espressamente previsti, si provvede mediante valutazione medico-legale, secondo i criteri dell'articolo 78 del medesimo testo unico.

2-bis. Qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il 6 e il 15 per cento è corrisposta una prestazione una tantum di importo pari a euro 300 rivalutabile con le stesse modalità di cui al comma 1 previste per la rendita.

2-ter. Per gli infortuni in ambito domestico è corrisposto l’assegno per assistenza personale continuativa, di cui all’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. All'assicurazione non si applica il principio dell'automaticità delle prestazioni.

4. In considerazione delle particolari finalità dell'assicurazione e delle specificità del lavoro svolto in ambito domestico, l'INAIL non esercita il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare.

Art. 10.

(Fondo autonomo speciale).

1. Per la finalità di cui all'articolo 7, comma 2, è istituito presso l'INAIL un Fondo autonomo speciale con contabilità separata, di seguito denominato "Fondo".

2. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore, che dura in carica tre anni, composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero della sanità e da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative su base nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il presidente è eletto tra i membri designati dalle organizzazioni di categoria per un massimo di due mandati consecutivi.

3. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:

a) avanza proposte in merito all'estensione ed al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9;

b) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;

c) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e di prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento;

d) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

4. Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al netto degli accantonamenti al fondo di riserva, possono essere destinate al perseguimento delle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 7 ovvero al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9. Annualmente, su proposta del Comitato amministratore del Fondo, sono destinate delle risorse, nel rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Fondo medesimo, per la realizzazione, a cura dell’INAIL, di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.