Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Comunicato 17 gennaio 2019

E-fattura, tutte le risposte delle Entrate al CN

 

Pubblichiamo le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate alle decine di quesiti sulla fatturazione elettronica formulati dal Consiglio nazionale dei commercialisti. Le risposte sono suddivise nei seguenti blocchi tematici:

 

Contenuto delle fatture elettroniche

Emissione e ricezione

Conservazione

QR code

Obblighi invio dati per dichiarazione precompilata

Spese per carburanti

Rapporti con l’estero

Portale fatture e corrispettivi

Deleghe

 

Importanti i numeri del Videoforum organizzato lo scorso 15 gennaio dal Consiglio nazionale con le Entrate, nel corso del quale le risposte sono state fornite. L’evento è stato seguito da circa 24mila commercialisti. A questi vanno aggiunti i quasi ottanta Ordini territoriali e le molte sedi dell’Agenzia delle Entrate collegati.

 

Allegato

 

La fatturazione elettronica tra privati

Le risposte dell’agenzia delle entrate ai quesiti posti dal consiglio nazionale dei commercialisti

 

1. Fatture elettroniche: contenuto

1.1. Con riferimento alle fatture da emettere fino al 1° luglio 2019, il campo "Data" del file xml deve essere valorizzato con la data di emissione/trasmissione della fattura allo SdI o con quella di effettuazione dell’operazione. E nel caso di fattura differita?

Le regole dell’art. 21 DEL D.p.r. N. 633/72 non sono cambiate: la data della fattura è la data effettuazione operazione. In caso di fattura differita la data della fattura è la data di emissione della FE poiché all’interno della fattura sono riportati i dati dei DDT che identificano il momento di effettuazione dell’operazione.

Si ricorda che, sulla base delle disposizioni del d.l. n. 119/18, nel primo semestre 2019 è possibile trasmettere le fatture elettroniche al SdI entro i termini di liquidazione senza applicazione di sanzioni. Pertanto, ad esempio, una fattura che riporta la data 5 gennaio 2019 potrà essere trasmessa al SdI entro il 16 febbraio 2019 in caso di operatore IVA "mensile" ovvero entro il 16 maggio in caso di operatore IVA "trimestrale".

Nel caso si siano emesse fatture elettroniche nel secondo semestre 2018, si ricorda che con circolare 13/e del 2 luglio 2018 è stato chiarito che "il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5- bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.". Conseguentemente, se ad esempio è stata emessa una fattura elettronica con data 30 dicembre 2018 e la stessa è stata trasmessa al SdI il 2 gennaio 2019, non si incorrerà in alcuna sanzione formale.

 

1.2. Una PA che da anni possiede due codici UNI, uno per l’attività istituzionale ed uno per l’attività commerciale, se si dota di un codice destinatario, quale codice dovrà essere utilizzato per emettere la fattura nei suoi confronti: il codice destinatario insieme al codice UNI di cui è già in possesso? Dovrà creare due codici destinatari, uno per l’attività istituzionale ed uno per l’attività commerciale?

Una PA può ricevere fatture esclusivamente attraverso il codice (o i codici) IPA che ha associato ai propri Uffici.

 

1.3. Un ente non commerciale che eserciti oltre alla attività istituzionale anche una attività commerciale (bar, cinema, ecc.), per poter meglio gestire la propria contabilità separata, può invitare i propri fornitori "istituzionali" ad emettere fattura indicando il solo codice fiscale, facendosi quindi rilasciare copia cartacea della fattura come un "privato" e invitare i propri fornitori "commerciali" ad emettere fattura indicando codice fiscale e partita iva fornendo loro l'indirizzo telematico (pec o codice destinatario), senza però inserirlo nell'area riservata, in modo da ricevere in formato elettronico solo le fatture "commerciali"? Oppure in presenza sia di codice fiscale sia di partita iva e quindi di coesistenza di attività commerciale e istituzionale, il contribuente è obbligato a ricevere tutte le fatture in formato elettronico, lasciando a lui l'onere di distinguere quelle commerciali da quelle istituzionali ai fini della liquidazione Iva? L’ente non commerciale ha l’obbligo di conservazione elettronica delle sole fatture "commerciali" per le quali ha fornito l’indirizzo telematico?

È possibile trattare le fatture - per fini esclusivamente istituzionali e per fini esclusivamente commerciali - separatamente (analogiche le prime, elettroniche le seconde). Se i fornitori sono soggetti obbligati alla FE, tutte le fatture (sia quelle con PIVA che quelle con CF numerico, dell’ente) saranno comunque consultabili sul portale "Fatture e Corrispettivi".

Il suggerimento è quello di trattare tutte le fatture passive come FE, sottoscrivendo il servizio gratuito di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate presente nel portale "Fatture e Corrispettivi".

 

1.4. L’attività che è articolata in più punti di consegna (es. supermarket) può avere più codici destinatario?

Si può avere più canali di ricezione (più PEC o più codici SdI) ma in tal caso l’operatore (unica PIVA) dovrà valutare di non usare il servizio di "registrazione dell’indirizzo telematico".

 

1.5. Il Gruppo Iva può chiedere un codice destinatario per ciascuna società aderente al gruppo?

Stessa risposta del punto 1.4; si ricorda che il Gruppo IVA è un operatore unico ai fini IVA e quindi: le fatture emesse dal Gruppo devono riportare - nella sezione cedente/prestatore -la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l’operazione è riferibile; le fatture ricevute dal Gruppo devono riportare - nella sezione cessionario/committente - la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l’operazione è riferibile.

 

1.6. Un agente di commercio è obbligato a indicare il n. rea nella fattura? E gli altri esercenti attività d’impresa?

Valgono le regole e le disposizioni già in vigore, non è un elemento introdotto con la FE. Il numero REA non è un dato previsto dall’art. 21.

 

1.7. In relazione ai dati obbligatori da indicare in fattura, si chiede conferma del fatto che nella fattura elettronica emessa nei confronti di soggetti titolari di partita Iva non sia obbligatoria l’indicazione anche del codice fiscale.

Si conferma che nella fattura i campi della sezione cessionario/committente vanno compilati inserendo o la partita IVA oppure il Codice Fiscale che il cliente di volta in volta comunicherà al fornitore (anche se il SdI non scarta il file in cui sono presenti entrambi i valori). Nel caso in cui il cessionario/committente comunichi il solo codice fiscale alfanumerico, pur essendo titolare di partita IVA, è evidente che sta operando l’acquisto del bene/servizio non nell’ambito dell’attività d’impresa, arte o professione.

 

1.8. Le autofatture da emettere per l’integrazione degli acquisti interni in reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/1972 devono riportare nel campo "TipoDocumento" il codice "TD20" o "TD1"?

In questo caso il tipo documento da utilizzare è il TD1. I documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle fatture ex art 6, comma 8, d.Lgs. n. 471/97

 

1.9. Nel caso in cui un’operazione sia effettuata in data 31 marzo 2019 e la fattura sia inviata allo SdI in data 5 aprile 2019 (la "data di emissione" della fattura elettronica è quindi il 5 aprile 2019 in quanto la fattura elettronica si considera emessa quanto viene trasmessa allo SdI) si chiede se è corretto indicare nel campo "data" del file xml la data di effettuazione dell’operazione (31 marzo 2019) o se si debba indicare la data di invio allo SdI (data di emissione) specificando in un altro campo del file xml la data di effettuazione dell’operazione.

Va indicata sempre la data di effettuazione dell’operazione (se non si tratta di fatture differite).

Se la fattura è stata ricevuta dal cessionario/committente entro i termini di liquidazione del mese di marzo, lo stesso potrà far concorrere l’IVA in detrazione in tale liquidazione.

 

1.10. Si chiede se permanga obbligatorietà del campo CAP per le fatture:

- emesse da soggetti non residenti in Italia (ad esempio, soggetti non residenti in Italia ma con stabile organizzazione nel territorio dello Stato);

- emesse da soggetti residenti verso controparti estere.

In caso affermativo, se possa essere utilizzato un codice convenzionale da utilizzare (come "00000")?

Si, si consiglia di utilizzare il codice convenzionale

 

1.11. Nell’ambito di società che intrattengono rapporti commerciali con paesi al di fuori della zona Euro è comune l’uso di indicare in fattura gli importi in valuta estera (ad es. USD), anche nei confronti di alcuni soggetti stabiliti in Italia ma facenti parte di gruppi multinazionali, specificando - come normativamente richiesto - l’imponibile e l’IVA anche in Euro. In considerazione del fatto che, in base alle specifiche tecniche, il campo 2.1.1.2 <Divisa>, recante il "tipo di valuta utilizzata per l'indicazione degli importi", può essere valorizzato (con una sola occorrenza) non solo con "EUR" ma anche valute diverse, si chiede se, ai fini della compilazione di una e-fattura, sia possibile indicare nelle singole righe (e, in particolare, nei campi 2.2.1.9 <PrezzoUnitario>, 2.2.1.11 <PrezzoTotale>, 2.2.2.5. <Imponibile> e 2.2.2.6 <imposta>) i valori espressi in valuta Estera, inserendo il relativo contro-valore in Euro nei campi opzionali (ad esempio nel blocco Blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo> ovvero nel Blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>).

Nel tracciato xml della FE (B2B/C, come in quello FE PA) all’interno della sezione 2.1 <DatiGenerali> della fattura, va obbligatoriamente valorizzato il campo 2.1.1.2 <Divisa>.

 

2 <FatturaElettronicaBody> Il blocco ha molteplicità pari a 1 nel caso di fattura singola; nel caso di lotto di fatture, si ripete per ogni fattura componente il lotto stesso <1.N>
2.1 <DatiGenerali> Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura e quelli degli eventuali documenti correlati <1.1>
2.1.1 <DatiGeneraliDocumento> Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura <1.1>
2.1.1.1 <TipoDocumento> xs:string Ttipologia di documento valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento <1.1>
2.1.1.2 <Divisa> xs:string Codice (espresso secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001) della valuta utilizzata per l'indicazione degli importi il codice deve essere compreso tra quelli consentiti dallo standard ISO 4217 alpha-3:201, ad esempio: [EUR], [USD], [GBP], [CZK], [...] <1.1>

 

L'art. 21, comma 2, lettera l) del d.P.R. n. 633/72 specifica che "l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro".

Conseguentemente, se la fattura è emessa da soggetti residenti o stabiliti il codice da inserire nel campo <Divisa> deve essere obbligatoriamente "EUR".

Va da se che i valori da riportare nelle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, nei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> devono essere coerenti con la divisa indicata (nel caso di fattura nazionali, abbiamo detto euro).

 

2.2.2 <DatiRiepilogo> Blocco obbligatorio, gli elementi informativi che lo compongono riepilogano le informazioni di dettaglio, aggregandole per aliquota IVA distinta oppure per aliquota IVA nulla e <Natura> distinta oppure, a parità di questi elementi, per valore distinto di <Esigbilità> <1.N>
2.2.2.1 <AliquotalVA> xs:decimal Aliquota (%) IVA formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.'(punto) <1.1>
2.2.2.2 <Natura> xs:string L'elemento serve per indicare il motivo (Natura dell'operazione) per il quale l'emittente della fattura non indica aliquota IVA valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento <0.1>
2.2.2.3 <SpeseAccessorie> xs:decimal Riepilogo degli importi di spese accessorie indicate nelle righe di dettaglio (<TipoCessionePrestazione> = 'AC'), tale importo rappresenta una parte dell'ammontare contenuto nell'elemento 2.2.2.5 <lm poni bile Importo formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.'(punto) <0.1 >
2.2.2.4 <Arrotondamento> xs:decimal Importo dell'arrotondamento eventualmente applicato alle somme dei dati di dettaglio per riportarle al centesimo di euro, come espresse nell'elemento 2.2.2.5 < 1 m pon ¡bile 1 m porto formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.'(punto) <0.1 >
2.2.2.5 <lmponibilelmporto> xs:decimal Questo valore rappresenta: la base imponibile, se il riepilogo riguarda operazioni soggette ad IVA; l'ammontare degli importi, se il riepilogo riguarda le operazioni per le quali l'IVA non deve essere esposta (elemento informativo 2.2.2.2 <Natura> valorizzato) formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.'(punto) <1.1>
2.2.2.6 <lmposta> xs:decimal imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota IVA all'imponibile formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.'(punto) <1.1>

 

Se si volesse inserire nell’XML, per fini gestionali, l’indicazione della controvaluta si potrebbero usare alternativamente:

- i campi opzionali del blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo> (il campo <CodiceTipo> si userà per l’indicazione della divisa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001 e il campo <CodiceValore> si userà per riportare l’importo nella divisa indicata)

 

2.2.1.3 <CodiceArticolo> xs:normalizedString Eventuale codifica dell'articolo (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più codifiche per la medesima riga) <0.N>
2.2.1.3.1 <CodiceTipo> xs:normalizedString Indica la tipologia di codice articolo (per esempio, TARIC, CPV, EAN, SSC,...) formatoalfanumerico <1.1 >
2.2.1.3.2 <CodiceValore> xs:normalizedString Indica il valore del codice articolo corrispondente alla tipologia riportata nell'elemento informativo 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> formatoalfanumerico <1.1 >

 

- oppure i campi opzionali della sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>

 

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> Blocco che consente di agli utenti di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali etc. <0.N>
2.2.1.16.1 <TipoDato> xs:normalizedString Codice che identifica la tipologia di informazione formato alfanumerico <1.1 >
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> xs:normalizedString Elemento informativo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1 formato alfanumerico <0.1>
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero> xs:decimal Elemento informativo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1 formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.'(punto) <0.1>
2.2.1.16.4 <RiferimentoData> xs:normalizedString Elemento informativo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1 formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD <0.1>

 

1.12. Diversi clienti riscontrano problemi sul controllo 00423: codice errore 00423 "2.2.1.11 <PrezzoTotale> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche" nel caso di utilizzo di sconti.

Sul punto, il campo sconto di riga nel file XML ammette solo due decimali mentre nel contempo il prezzo unitario ne ammette otto. Quanto sopra crea frequentemente delle differenze nel calcolo degli arrotondamenti soprattutto se nel sistema sorgente del contribuente (e.g. sistema ERP) sono riportati gli sconti con un numero di decimali superiore a 2.

Sul punto, è possibile che lo SDI aumenti il numero di decimali ammessi per i campi 2.2.1.10.3 <Importo> del blocco 2.2.1.10 <ScontoMaggiorazione> portando lo stesso a 8 decimali (in modo da renderlo coerente con il numero di decimali accettati dal campo 2.2.1.9 <PrezzoUnitario> e 2.2.1.11 <PrezzoTotale>)?

La modifica è "pronta" ma dato che richiede una modifica dello schema è stata messa "in attesa". Fino a che non sarà introdotta, è comunque possibile utilizzare una linea fattura per rappresentare uno sconto (<TipoPrestazione> = "SC"), in quel caso il valore del prezzo unitario corrisponderebbe a quello dello sconto che può essere valorizzato con una precisione fino a 8 decimali.

 

2. Fatture elettroniche: emissione e ricezione

2.1. Le fatture attive datate dicembre 2018, ma inviate al cliente tramite posta ordinaria o pec nei primi giorni del 2019 devono essere emesse in forma elettronica? Quali le modalità di detrazione dell’Iva per il cessionario/committente: tali fatture devono essere annotate in un sezionale del registro Iva degli acquisti con detrazione dell’Iva corrispondente nella dichiarazione annuale ovvero nella liquidazione periodica di dicembre?

Possono essere analogiche. Se il cessionario/committente riceve la fattura nel gennaio 2019 potrà esercitare la detrazione nella liquidazione di gennaio 2019.

 

2.2. Per le operazioni verso soggetti comunitari l’emissione (facoltativa) della fattura elettronica e l’invio allo SdI (con codice destinatario 7 volte X), oltre ad evitare l’indicazione dei dati dell’operazione nel c.d. "esterometro", comporta altresì l’esonero dall’indicazione della stessa operazione negli elenchi Intrastat?

La trasmissione della FE con il codice destinatario XXXXXXX consente di evitare l’invio, per quella fattura, della comunicazione "esterometro" ma non i modelli INTRA. Restano invece in vigore le semplificazioni introdotte con le disposizioni del provvedimento del 25 settembre 2017 sui modelli INTRA2.

 

2.3. Il forfetario che fornisce ai propri fornitori l’indirizzo pec o il codice destinatario può continuare ad emettere, per quanto concerne il ciclo attivo, le fatture in formato cartaceo?

Si

 

2.4. Nei casi di self-billing (cliente che emette la fattura per conto del fornitore, fatturazione demandata a terzi) il sistema come fa a controllare che chi emette/trasmette la fattura sia stato autorizzato dal cedente o prestatore, tenuto conto che è stato chiarito che in tal caso non occorre nessuna delega?

Il SdI non effettua tale tipo di controllo perché si limita a fare il "postino" di fatture. Le responsabilità sono a carico di chi è obbligato ad emettere le fatture.

 

2.5. Nel caso in cui un soggetto neghi l'autorizzazione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema Tessera Sanitaria, la fattura deve essere emessa in formato elettronico? E nel caso manifesti il suo diniego dopo qualche giorno?

Nel 2019 per nessuna operazione sanitaria effettuata da soggetti tenuti a inviare a TS si deve emettere FE, come previsto dalla legge di Bilancio 2019.

 

2.6. Un ristoratore che emette molte fatture al giorno ha la possibilità di compilare un file unico con tutte le fatture del giorno e inviarlo allo SdI?

Fermo restando la compilazione di un file fattura distinto per ogni cliente, è possibile poi inviare tutte le fatture del giorno in un unico file zip. Si ricorda, inoltre, che - in caso di più fatture da emettere nei confronti dello stesso cliente - è possibile emettere un "lotto" di fatture.

 

2.7. Come verranno gestiti i documenti riepilogativi per fatture d’importo non superiore a 300 euro: cosa dovrà essere consegnato al cliente?

Nulla cambia rispetto al passato. Il cliente deve sempre ricevere le singole fatture. Il documento riepilogativo è previsto per la "registrazione" di più fatture emesse o ricevute.

 

2.8. In caso di vendita con Iva a soggetto estero (ue o extraue) privato o azienda estera, ma con consegna in Italia, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e inviate allo SdI?

L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti.

 

2.9. Un’azienda agrituristica con clienti stranieri quali obblighi ha nei confronti di questi ultimi al fine di certificare l’operazione?

Quelli previsti dalla normativa nazionale, cioè certificare le operazioni di cessione o prestazione.

 

2.10. E’ obbligatoria l’emissione dell’autofattura in formato elettronico nel caso di acquisto da produttore agricolo in regime di esonero Iva per il quale era prima possibile, fino al 31 dicembre 2018, che l’acquirente emettesse autofattura in formato cartaceo?

In caso di acquisto di prodotti da un agricolo in regime agevolato (art. 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/72) da parte di un operatore IVA obbligato alla FE, quest’ultimo emetterà una FE usando la tipologia "TD1" per conto dell’agricoltore venditore.

 

2.11. L’ottavo comma dell'art. 74-ter del DPR n. 633/1972 stabilisce che "Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione "emettono" una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo, al rappresentante, il quale le "annota" ai sensi dell'articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta". Il Tour operator liquida l'Iva a debito nelle sue liquidazioni periodiche. Come ci si deve comportare per la fattura elettronica emessa dal Tour operator nei confronti della agenzia viaggi intermediaria e come si deve comportare l'agenzia di viaggi intermediaria? L'invio/emissione della fattura elettronica è a carico del Tour operator? Quale indirizzo telematico deve indicare nella fattura emessa per le provvigioni tenuto conto che una copia va consegnata all’agenzia intermediaria: il proprio o quello dell’agenzia intermediaria?

È stata fornita risposta con FAQ in cui viene confermato che deve essere l’impresa di viaggi organizzatrice / tour operator a compilare la fattura elettronica ordinaria ("Tipo Documento" TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria Viene inoltre precisato che l’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art. 21, del DPR n. 633/72, non prevede alcuna predisposizione e invio di una delega all’Agenzia delle Entrate. Per la compilazione della FE si ricorda che: nel campo 1.2 Dati relativi al cedente/prestatore (fornitore) vanno inseriti i dati di chi emette la fattura, quindi sarebbe tour operator; nel campo 1.4 Dati relativi al cessionario/committente (cliente) vanno inseriti i dati del Tour Operator; nel campo 1.6 Fattura emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore occorre scegliere "CC" in quanto emessa dal cessionario/committente. In ordine alle modalità di ricezione da parte dell’agenzia di viaggi intermediaria della copia della fattura, il SdI consegna la fattura all’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal tour operator per conto dell’agenzia di viaggi intermediaria, qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo telematico dell’agenzia di viaggi intermediaria, il SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il tour operator abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale "Fatture e Corrispettivi" ovvero abbia inserito il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura. In ogni caso per rispettare quanto previsto dal DM 340/99 il tour operator deve comunicare all’agenzia di viaggi intermediaria di avere emesso la fattura e può trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI).

Per completezza, si ricorda che una copia conforme all’originale della FE (elaborata e non scartata da SdI) sarà sempre presente nella sezione "Consultazione" - "Fatture elettroniche e altri dati IVA" del portale "Fatture e Corrispettivi" del cedente/prestatore e del cessionario/committente

 

2.12. Venditore porta a porta con partita Iva. La fattura viene emessa/trasmessa dalla società mandante per conto del venditore: quale indirizzo telematico va indicato? Quello del venditore (in questo caso come riceve la fattura il committente?) o quello del committente (in questo caso il venditore che copia di fattura dispone?)?

SdI consegna all’indirizzo riportato in FE, salvo che il committente/cessionario abbia registrato l’indirizzo telematico sul portale "Fatture e Corrispettivi".

 

2.13. Come si deve procedere per verificare che il cliente emetta correttamente le fatture elettroniche per conto delle associazioni che nel 2018 abbiano superato 65.000 euro di proventi? Le fatture verranno comunque fornite cartacee dalla associazione al cliente per rispettare numerazione e data progressiva? Come deve procedere il cliente per "emettere e registrare" le fatture di pubblicità/sponsorizzazione per conto delle ASD e conseguentemente le ASD devono tenere una contabilità parallela per poter poi liquidare l'Iva?

Si potrà riscontrare, a partire dalla seconda metà del mese di febbraio 2019, nell’area riservata dell’Associazione le FE emesse per suo conto da parte del cliente. Le regole di registrazione e liquidazione non cambiano.

La disposizione normativa (d.l. n. 119/18) prevede che l’ASD assicuri l’emissione della FE da parte del cessionario/committente: pertanto, quest’ultimo predisporrà una FE (tipo documento TD1) riportando gli estremi dell’ASD (partita IVA e altri dati anagrafici) nella sezione "cedente/prestatore", i suoi estremi nella sezione cessionario/committente e specificherà che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore (nel campo 1.6 della FE occorre scegliere "CC" in quanto emessa dal cessionario/committente).

Nulla cambia in termini di registrazione della fattura (che risulterà "attiva" per l’ASD e "passiva" per il suo cliente titolare di PIVA).

 

2.14. A prescindere dal superamento o meno della soglia dei 65.000 euro, le associazioni che applicano la legge n. 398/1991 e emettono fatture elettroniche per scelta o per obbligo, possono emettere fatture elettroniche per sponsorizzazioni e prestazioni pubblicitarie senza applicazione dell’Iva (in reverse charge?) o devono richiedere obbligatoriamente l’autofattura elettronica al proprio committente?

La disposizione normativa (d.l. n. 119/18) prevede che l’ASD che, nell’anno precedente, abbia conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicuri l’emissione della FE da parte del cessionario/committente, ma nulla vieta che sia l’ASD a emettere autonomamente la FE (tipo documento TD1) ma esponendo l’IVA (e non in reverse charge) nel documento.

2.15. Il comma 01 dell'art. 10 del D.L. 119/2018, introdotto in sede di conversione in legge del D.L., ha modificato l’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 al fine di includere tra coloro che sono esonerati dalle disposizioni sull’obbligo di fatturazione elettroniche i soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della L. 16 dicembre 1991, n. 398 che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Considerato che l'art. 9- bis del D.L. 417/1991 ha esteso il regime forfettario di cui alla L. 398/1991 agli altri enti associativi senza scopo di lucro (associazioni culturali, teatrali, cori, ecc.), si chiede se questi ultimi siano esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica nel caso in cui optino per il suddetto regime forfettario. La disposizione normativa stabilisce che l’esonero in parola riguarda tutti i soggetti che operano in regime di legge n. 398/1991.

 

2.16. Si chiede il corretto comportamento da adottare in caso di estrazione di beni da un deposito Iva per beni di origine intracomunitaria ed extracomunitaria soggetti al meccanismo dell’inversione contabile. L’integrazione/autofattura deve transitare dallo SdI?

Si, il documento che verrà prodotto al momento dell’estrazione dei beni dal deposito dovrà essere trasmesso come FE (tipo documento TD1) al SdI e contenere i dati identificativi dell’operatore residente o stabilito che ha effettuato l’estrazione sia nella sezione del cedente/prestatore che in quella del cessionario/committente. Si ricorda che la FE per l’estrazione della merce dal deposito IVA concorre alla liquidazione periodica dell’IVA. 2.17. L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, esonera dagli obblighi di fatturazione attiva e passiva, i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Ma se uno di questi soggetti volesse comunque valersi del sistema di fatturazione elettronica, sia per il ciclo attivo che per quello passivo, può farlo?

Si

 

2.18. Nel caso di studio associato tra professionisti di diverse casse (commercialisti e consulenti del lavoro) quale codice indicare nel xml di fattura elettronica visto che il contributo è destinato a casse diverse secondo la percentuale di partecipazione allo studio?

Non sembra che il tracciato xml consenta una duplice indicazione.

È possibile inserire in FE riferimenti a più Casse previdenziali, ripetendo la valorizzazione dei campi del blocco "Cassa previdenziale"

 

2.19. Gli asili nido sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica per le prestazioni rese?

Qualora si optasse per l’emissione della fattura elettronica come gestire la fattura emessa ad entrambi i genitori con due codici fiscali?

Gli esoneri valgono per i forfettari, per i soggetti in regime di vantaggio e quelli in regime di 398 (con volume di attività commerciale non superiore a 65.000 euro nell’anno precedente. La FE viene intestata ad uno dei due genitori e in campo a descrizione libera (es, descrizione) viene inserito il CF dell’altro genitore.

 

2.20. Parrocchia che non svolge attività commerciale ma solo istituzionale e che quindi non emette fatture. Il possesso del solo codice fiscale la assoggetta obbligatoriamente a tutti gli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica con riferimento, naturalmente, agli acquisti che effettua? Oppure l’unico obbligo che ha è quello di farsi rilasciare solo la fattura cartacea?

È un consumatore finale quindi va rilasciata una fattura analogica

 

2.21. Associazione non profit che svolge anche attività commerciale. Per la parte commerciale ha già posto in essere tutti gli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica. Per gli acquisti relativi all’attività istituzionale è tenuta soltanto a farsi rilasciare la fattura in formato cartaceo?

È una scelta dell’operatore: può riceverla e gestirla analogicamente o elettronicamente

 

2.22. In caso di emissione di una nota di accredito di sola Iva a seguito di chiusura della procedura di fallimento, prima dell’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica, la nota di accredito era così predisposta:

imponibile 0,00

iva 22% 22,00

Totale documento 22,00

Oggi l'invio allo SDI di un documento con imponibile ZERO comporta lo scarto. Per ovviare al problema, si potrebbe procedere nel seguente modo:

imponibile 100,00

iva 22% 22,00

f.c. iva -100,00

Totale documento 22,00

Questo metodo:

- è corretto dal punto di vista delle scritture contabili;

- non è però corretto dal punto di vista della Dichiarazione Iva, (si dovrebbe fare una variazione del quadro VF nella colonna IMPONIBILE, ma a questo punto non si avrebbe corrispondenza fra dichiarazione e registri Iva).

Come si può superare il problema?

È possibile emettere una fattura elettronica con solo IVA utilizzando il tipo documento "Fattura semplificata" (è stata pubblicata una FAQ quindi si rimanda alla stessa)

 

2.23. Un artigiano (una officina meccanica o un giardiniere, etc.) che fino al 31/12/2018 emetteva ricevute fiscali ai clienti privati (privato consumatore) e ricevute fiscali con dicitura "segue fattura" al momento della consegna dell'auto o al termine del lavoro eseguito per le sole ditte/aziende con partita iva per le quali poi emetteva regolare fattura cartacea, ora nel 2019 può continuare ad emettere per i soli clienti privati le ricevute fiscali cartacee come prima, senza emettere per loro le fatture elettroniche.

E solo per le ditte/aziende con partita iva emettere ed inviare allo SDI le fatture elettroniche?

È corretto il suddetto comportamento?

Si è corretto, salvo che il cliente privato non richieda la fattura: in tal caso occorrerà comunque emettere la fattura elettronica (con codice destinatario 0000000) e fornirne copia analogica o elettronica al cliente.

 

2.24. Sulla copia cartacea/pdf della fattura elettronica consegnata a mano o inviata via mail ad un privato (non soggetto passivo iva) deve essere inserita una specifica frase per connotare il fatto che si tratta solo di una mera "visualizzazione" dell’originale xml valido ai fini fiscali ed inviato allo SDI?

È possibile e consigliabile riportare una dicitura del tipo "copia analogica della fattura elettronica inviata al SdI". Al riguardo si ricorda che, come specificato dal provvedimento del 21.12.18 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il consumatore finale potrà consultare le fatture elettroniche nella sua area riservata del sito dell’Agenzia solo dal secondo semestre 2019 a seguito di accettazione del servizio di consultazione.

 

2.25. In caso di dispensa per l'emissione di fatture e di ricevimento estratti conto per le provvigioni, come procedere con la fatturazione elettronica? I dati devono comunque affluire nella dichiarazione iva?

Se c’è dispensa per la fatturazione, allora non c’è obbligo di FE e gli adempimenti contabili e dichiarativi non cambiano rispetto al passato.

2.26. Per quanto riguarda le ONLUS (a breve E.T.S.) con partita IVA e codice fiscale è opportuno ricevere fatture elettroniche per gli acquisti per attività istituzionale solo con indicazione del codice fiscale (come qualsiasi associazione senza partita IVA e quindi con solo codice fiscale) e per gli acquisiti per attività connesse/commerciali con l’indicazione sia del codice fiscale che della partita IVA?

Valgono le regole usuali: se si effettua l’acquisto per fini istituzionali si comunicherà al fornitore il CF, mentre se si effettua l’acquisto per fini commerciali si comunicherà al fornitore la PIVA

 

2.27. Nell’ambito delle procedure Esecutive Immobiliari, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l'assolvimento degli obblighi IVA di emissione della fattura in nome e per conto del contribuente e di versamento dell’imposta, in ipotesi di mancata collaborazione dell’esecutato, soggetto passivo, (il quale non possa/non voglia emettere la fattura relativa al trasferimento dell'immobile a seguito dell'aggiudicazione) spetta al professionista delegato alle operazioni di vendita (v. ris. 16.05.2006, n. 62/E; ris. 21.04.2009, n. 102/E).

Si chiede di conoscere il canale telematico con il quale inviare il documento al SDI, atteso che il Professionista Delegato, non potendo utilizzare l’indirizzo telematico dell’Impresa Esecutata, ha a disposizione il solo canale telematico afferente il proprio Studio professionale, nel quale confluiranno, in ipotesi, sia le fatture emesse dal medesimo che quelle emesse per conto della Procedura Esecutiva, derivandone una discrasia fra liquidazioni periodiche dello Studio e dati acquisiti dell’Amministrazione Finanziaria.

Come avveniva per la fattura analogica, il professionista delegato alle operazioni di vendita emetterà la fattura elettronica in nome e per conto del contribuente, in ipotesi di mancata collaborazione dell’esecutato, soggetto passivo, (il quale non possa/non voglia emettere la fattura relativa al trasferimento dell'immobile a seguito dell'aggiudicazione).

Il canale telematico di invio della FE a SdI non determina alcun effetto sulle liquidazioni IVA, è solo un canale attraverso cui inviare le FE a SdI

 

2.28. Nel caso in cui un soggetto in regime forfettario-minimo decida di emettere fattura elettronica è tenuto a riportare gli estremi di riferimento del regime fiscale applicato, nonché che le somme non sono soggette a ritenuta di acconto, all’interno della fattura o è sufficiente l’indicazione del Tipo di regime nell’apposito campo?

Si potrà compilare la FE indicando il tipo di regime e, nel campo descrizione, che le somme non sono soggette a ritenuta.

 

2.29. Ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 544/1999, la certificazione dei ricavi da biglietteria avviene con l’emissione di titoli d’accesso che deve essere contestuale all’incasso del relativo corrispettivo.

Nella pratica commerciale, alcuni clienti chiedono l’emissione di una "fattura" funzionale alla sola documentazione dell’importo di imponibile e IVA inclusi nel prezzo riportato sul titolo d’accesso (v. circ. 15/E/2015, pag. 10 - la "fattura" che fino al 31/12/2018 non aveva rilevanza fiscale per l’emittente). Tale fattura viene emessa in un momento successivo all’esecuzione dell’evento teatrale (quindi dopo che l’IVA si è resa esigibile per l’Erario nei confronti dell’organizzatore, il documento riporta la dicitura che l’iva è stata assolta dall’organizzatore tramite annotazione del titolo d’accesso nel registro corrispettivi). Tale documento consente all’acquirente di far transitare l’acquisto per il registro tenuto ai fini dell’art. 25 del d.P.R. n. 633/72 ed esercitare, ove questo sia oggettivamente possibile, il diritto alla detrazione dell’imposta. Ad oggi l’emissione di tale fattura dovrà avvenire sotto forma di fattura elettronica altrimenti la detraibilità per il cliente sarebbe in ogni caso preclusa. Si chiede conferma del fatto che il passaggio alla fattura elettronica (sempre funzionale alla sola documentazione dell’importo di imponibile e IVA inclusi nel prezzo) non infici il procedimento sopra esposto.

Si emetterà FE indicando gli estremi del titolo d’ingresso (contabilizzando come prima il titolo e non la fattura)

 

3. Fatture elettroniche: conservazione

3.1. Si chiede conferma se l’adesione al servizio gratuito di conservazione dell’Agenzia delle entrate comporta necessariamente che il contribuente assuma la qualifica di responsabile della conservazione, sicché anche il piccolo professionista o l’artigiano sarà Responsabile della Conservazione e anche un’associazione dovrà individuare al suo interno il responsabile della conservazione. L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha chiarito nelle Linee Guida e in una FAQ che in caso di affidamento del servizio di conservazione in outsourcing, il ruolo di Responsabile della Conservazione può essere ricoperto esclusivamente da una persona fisica interna al Soggetto produttore superando in tal senso una risalente prassi dell’Agenzia delle entrate. Si chiede conferma di quanto sopra e, in caso affermativo, di precisare se tutti gli obblighi e gli oneri di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 sono a carico del piccolo professionista o dell’artigiano Responsabile della Conservazione.

Si conferma quanto previsto dalle Linee Guida dell’AgID

 

3.2. E' possibile effettuare la conservazione sostitutiva della stessa fattura con più soggetti contestualmente (ad. esempio, Agenzia delle entrate e società privata che presta il servizio)?

Si

 

3.3. La conservazione digitale per 15 anni è subordinata alla firma digitale del file fattura in formato xml?

Il servizio dell’AE non è subordinato alla firma digitale della FE

 

3.4. Premesso che con il provvedimento dell'AGENZIA DEL 30 APRILE 2018 è stato:

1) eliminato l'obbligo della firma sulle FE B2B;

2) aggiunta l’impronta (hash) del file fattura nella ricevuta dello SDI che identifica in modo univoco la FE transitata dallo SDI e ne certifica l'integrità;

è giusto affermare che per le sole FE B2B viene superato pertanto quanto previsto dalla Circ. AdE n.18/E del 24/06/2014 in tema di autenticità della fattura (richiesto dall’art.21 comma 3 DPR 633/72)? Possiamo concludere che la ricevuta dello SDI autentica la FE emessa (anche senza firma) e ne certifica l'integrità?

No, il provv. AE del 30.04.18 ha stabilito che SdI accetta FE anche non firmate digitalmente. Le disposizioni dell’art. 21, in tema di autenticità dell’’origine, restano valide.

 

3.5. Può un soggetto forfetario pre-registrare sul portale "Fatture e corrispettivi" il codice identificativo "0000000" senza indicazione di una pec, in modo da evitare che l'invio di una fattura elettronica da parte di un proprio fornitore con l’indirizzo pec del forfetario prelevato dal registro pubblico INI-PEC, comporti per quest’ultimo l’obbligo di conservazione elettronica di tale fattura?

Il servizio di registrazione prevede l’indicazione di un codice destinatario diverso da 0000000 o di una PEC.

 

3.6. L’Agenzia delle entrate ha già precisato che "Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche". A tal riguardo, occorre segnalare che il cedente/prestatore potrebbe acquisire autonomamente dal registro pubblico INIPEC l’indirizzo pec del soggetto "minimo" o forfetario e inviare la fattura a detto indirizzo all’insaputa di questi ultimi. In tal caso, l’obbligo di conservazione non deriverebbe da una scelta consapevole del soggetto ricevente, ma dall’iniziativa del soggetto emittente fattura.

Si chiede pertanto come può il soggetto ricevente dimostrare, in tal caso, che l’indicazione nella fattura del suo indirizzo pec non deriva dalla sua iniziativa.

Il cliente in regime forfettario non è obbligato a ricevere le FE, quindi è importante che conservi le fatture ricevute in via analogica o via PEC, pur non avendo richiesto al fornitore tale indirizzo, in modo analogico. Si ricorda, tuttavia, che anche l’operatore forfettario o il suo delegato può sottoscrivere il servizio gratuito di conservazione AE, indipendentemente dalla modalità di ricezione delle fatture: in tal modo sarà sicuro che le sue fatture passive saranno conservate per 15 anni senza il rischio di perderle.

 

3.7. Se il soggetto chiude la partita iva, la conservazione elettronica con l’Agenzia delle Entrate è assicurata? Fino a quale termine e con quali modalità?

Si per 15 anni

 

3.8. Anche a seguito dell’intervento del Garante e del provvedimento del 21.12.2018 ci si chiedeva se la conservazione gratuita offerta dall’Agenzia delle Entrate fosse a norma sia dal punto di vista civilistico (art.2220 C.C.) e non solo dal punto di vista tributario.

Si, certamente.

 

3.9. Avendo aderito al sistema di conservazione elettronica messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (piattaforma "Fatture e Corrispettivi" all’interno dell’area riservata Fisconline), si chiede se:

i) sia confermato che, attualmente, non sia possibile inserire nel suddetto sistema di conservazione fatture ricevute in modalità non elettronica e dunque non transitate sullo Sdi (ad esempio poiché ricevute da un soggetto aderente al c.d. regime forfettario di cui alla L. n. 190/2014 per il quale non vige l’obbligo di fatturazione elettronica); invece, ii) laddove sia confermato quanto riportato al precedente punto i), sia intenzione dell’Agenzia delle Entrate implementare tale sistema di conservazione affinché sia in grado di conservare anche fatture non transiste sullo Sdi (ad esempio tramite la facoltà di caricamento di documenti in formato pdf). Infatti, qualora tale funzionalità non fosse attivata si sarebbe costretti a procedere ad una archiviazione cartacea della documentazione già conservata elettronicamente (con una duplicazione del lavoro nonché vanificando l’utilità del servizio di conservazione elettronica) oppure a rivolgersi, a pagamento, ad una società di servizi informatici presente sul mercato per svolgere tale funzione.

Attualmente il servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla legge, è utilizzabile solo per le FE emesse e ricevute tramite SdI. Si valuterà la richiesta per il futuro.

 

3.10. Una cooperativa agricola di conferimento emette fatture conto terzi ai sensi dell’art. 34, c. 7, DPR 633/72 per conto degli agricoltori. Avendo la cooperativa indicato il proprio codice destinatario nell'area riservata fornirà copia cartacea all'agricoltore (FAQ. n.4 Ag.Entrate del 21.12.18). L'agricoltore è obbligato alla conservazione digitale del suddetto documento cartaceo?

Se l’agricoltore è un soggetto che non rientra nel regime agevolato ex art. 34 del d.P.R. n. 633/72, lo stesso è tenuto a gestire elettronicamente la fattura e quindi anche a conservarla. Si ricorda che è disponibile il servizio di conservazione gratuito dell’AE.

 

4. QR code

4.1. Nel generare il QR code, il sistema restituisce come domicilio l'indirizzo di residenza (domicilio fiscale) e non quello della sede dell'attività esercitata. Le fatture da ricevere devono riportare obbligatoriamente anche l’indirizzo della sede dell’attività del cessionario/committente o è sufficiente il suo indirizzo di residenza? Nel secondo caso, si chiede conferma che l’AdE non può contestare l’inerenza del costo per il fatto che in fattura sia riportato l’indirizzo di residenza e non quello di svolgimento dell’attività.

Si confermano entrambe le risposte

 

4.2. Per utilizzare i 5 servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione sul "Portale fatture e corrispettivi", l'intermediario abilitato/non abilitato deve raccogliere preventivamente dal soggetto IVA e poi comunicare all'Agenzia delle Entrate le previste deleghe, con le modalità di cui al provv. n. 291241/2018. Si chiede se tale procedura debba essere seguita anche nel caso in cui il soggetto IVA decida di trasmettere/ricevere le fatture attraverso un intermediario abilitato/non abilitato che abbia messo a disposizione una piattaforma informatica cui riferisce uno specifico indirizzo telematico, ed alla quale piattaforma lo stesso intermediario abbia accesso, con facoltà quindi da parte sua di acquisire -di quel medesimo soggetto IVA-, gli stessi dati (fatture emesse/ricevute, ricevute di consegna e/o di scarto dello Sdi, etc) che sono messi a disposizione sul "Portale fatture e corrispettivi".

No. L’esempio in argomento sembra descrivere un ambiente di consultazione delle FE esclusivamente privato e non quello messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pertanto varranno le previsioni contrattuali tra le parti.

 

4.3. Un professionista che abbia preventivamente comunicato il luogo di svolgimento della propria attività professionale all´Agenzia delle Entrate, diverso dal domicilio e dalla residenza fiscale, creando il QR CODE da comunicare ai propri fornitori risulta come suo indirizzo il domicilio fiscale. Chiediamo come si possa modificare tale indirizzo, indicando correttamente nel QR Code l´indirizzo dove si svolge l´attività professionale.

Al momento non è possibile modificare l’indirizzo che, per legge, è quello risultante come domicilio fiscale in Anagrafe Tributaria. Sono in corso implementazioni del servizio per consentire la modifica.

 

5. Obblighi invio dati per dichiarazione precompilata

5.1. Per i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, permane l’obbligo di invio dei dati per la dichiarazione precompilata (es. spese funebri) ovvero alla luce dello statuto dei diritti del contribuente (art. 6, co. 4, L. 212/2000 secondo cui il contribuente non è tenuto a fornire nuovamente all’Amministrazione finanziaria dati già in possesso di quest’ultima) il predetto invio deve ritenersi non più necessario?

Le disposizioni normative hanno previsto esclusioni specifiche dall’obbligo di fatturazione elettronica solo con riferimento alle prestazioni sanitarie per le quali si è tenuti ad inviare i dati al sistema TS.

 

6. Spese per carburanti

6.1. Sino a tutto il 2018 per la deduzione/detrazione delle spese per carburanti è stato possibile utilizzare le "ricevute" dei distributori se il pagamento è stato eseguito con strumenti tracciabili (carta di credito o di debito, ecc.). Con l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 sarà ancora possibile usare tali modalità o sarà necessaria anche la fattura elettronica? In caso di risposta affermativa, sarà possibile richiedere una "fattura riepilogativa" al distributore/esercente del distributore di tutti i rifornimenti effettuati nel mese?

La legge di Bilancio 2018 ha previsto la condizione che venga anche acquisita la FE. È possibile per il gestore del distributore emettere fattura differita riepilogativa, sulla base delle regole dell’art. 21 comma 4

 

6.2. La mancata emissione della fattura elettronica (nel caso di impianto distribuzione carburanti:

- pagamento effettuato con carta credito personale, richiesta fattura ma l'esercente non la emette perché assente al momento o perché non attrezzato telematicamente) può essere sanata con l'emissione di un'autofattura fatta dal contribuente (persona fisica e/o società con partita Iva)? Se sì, con quali particolari modalità e osservazioni da inserire nel testo della FE?

Valgono le disposizioni dell’art. 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97 e quanto specificato nel provvedimento del Direttore dell’AE del 30.04.18

 

6.3. Come va impostata la fattura per un'impresa di autotrasporti di carburante per conto terzi considerando che verrà emessa fattura riepilogativa di tutti i viaggi effettuati durante il mese e documentati tramite bolle di consegna? Quali sono i dati da indicare in fattura e quali eventualmente i documenti da allegare al file xml? Si può indicare genericamente la  prestazione come "servizi di trasporto effettuati nel mese di..."? È necessario indicare altro?

È valido allegare un documento riepilogativo delle bolle di consegna del mese?

A seguito dell’introduzione della FE, non sono mutate le disposizioni sulla fattura differita e sulla compilazione della stessa. Nella fattura differita si richiameranno gli estremi dei DDT (bolle di consegna) che potranno essere allegati al file xml.

 

7. Rapporti con l’estero

7.1. Per ciò che concerne la cessione di beni verso paesi dell’UE come vanno trattate le fatture ai fini della FE? La Srl già trasmette il modello INTRA2. In tal caso è esonerata dal trasmettere allo SDI la fattura di cessione intra?

NO, va inviata la comunicazione dati fatture transfrontaliere o la FE con 7x

 

7.2. Per gli acquisti intracomunitari, una società effettua la integrazione delle fatture ricevute e le contabilizza attraverso il sistema del reverse charge. Trasmette poi all’Agenzia il modello INTRA1. Tali tipologie di fatture come vanno trattate ai fini della FE?

I dati delle fatture d’acquisto intracomunitarie vanno trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere

 

7.3. Un dettagliante che utilizza la piattafoma OTELLO per la fatturazione a turisti extracomunitari risulta dispensato dall'inviare altra fattura elettronica tramite il SDI ma poi obbligato alla nuova comunicazione denominata Esterometro. È corretta tale impostazione? In alternativa, per evitare l'esterometro, potrà inviare una seconda fattura elettronica tramite il SDI indicando come codice del destinatario l'apposito codice "XXXXXXX"?

Per le fatture tax free non occorre inviare la comunicazione dati fattura (esterometro) e non occorre trasmettere nuovamente la fattura elettronica al SdI. Si ricorda che nella sezione "Consultazione - Fatture elettroniche e altri dati IVA" sono riportate anche le fatture tax free schopping emesse dall’operatore IVA residente o stabilito.

 

8. Portale Fatture e corrispettivi

8.1. Stante l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i fallimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, vorrei sapere come accedere sul portale Fatture e Corrispettivi da parte del curatore fallimentare stesso, o se in caso di possibilità di accesso, quest’ultimo agisca in qualità di intermediario delegato.

Valgono le regole già in uso dei servizi telematici AE: il curatore fallimentare assume ufficialmente la veste di rappresentante legale della società e, in quanto tale, può accedere - attraverso i servizi telematici - alle funzionalità di "gestore incaricato" e da tali funzioni abilitarsi anche all’accesso al portale "Fatture e Corrispettivi" della società.

 

8.2. I controlli incrociati previsti dal decreto ministeriale del 4 agosto 2016 potranno essere eseguiti soltanto in caso di adesione al servizio di consultazione che, come si legge al punto g) del provvedimento direttoriale del 21 dicembre 2018, dovrà essere esercitata dai contribuenti o dai loro intermediari, attraverso una apposita funzionalità del sito web delle Entrate a decorrere dal 3 maggio 2019. In assenza di adesione a tale servizio l'Agenzia delle entrate, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, procederà alla cancellazione dei dati contenuti nelle fatture elettroniche memorizzando esclusivamente i dati aventi rilevanza fiscale. Tali cancellazioni inibiranno i controlli incrociati finalizzati a favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del dm 4 agosto 2016 il cui oggetto è costituito infatti dai dati delle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti mediante il sistema di interscambio? Conseguentemente è vero che vi sarà una disparità di trattamento tra i contribuenti che aderiranno alla Conservazione AdE rispetto a quelli che utilizzeranno servizi a pagamento?

L’AE effettuerà i controlli incrociati, come oggi con i dati spesometro, anche domani con i dati fiscali che memorizzerà anche se dovesse eliminare il file completo della FE

 

8.3. Per le operazioni con soggetti privati nelle FAQ n. 2 del 21.12.2018 è indicato che "... ai fini del controllo documentale di cui all’articolo 36 ter del DPR n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale, In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale".

Nel caso in cui il consumatore finale non abbia attivato l’adesione al servizio di conservazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, come potrà visionare la fattura elettronica contenuta nel sito dell’Agenzia delle Entrate? Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 524526/2018 dispone che "Al cessionario/committente consumatore finale, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute" (pag. 4). Si chiede inoltre di chiarire qual è la forza probatoria della copia cartacea del documento informatico posseduta da consumatori finali e soggetti ad essi assimilati (contribuenti forfettari, minimi, condomini, associazioni senza partiva Iva)? Si può ritenere che in tal caso la copia cartacea del documento informatico originale abbia valore di documento valido ai fini fiscali?

Il servizio di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche sarà reso disponibile nel secondo semestre 2019, previa adesione dell’utente, come previsto dal provvedimento del Direttore AE del 21.12.18.

In merito all’efficacia probatoria della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale, si rimanda alle FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate (area tematica "Fatturazione elettronica".

 

8.4. Una ONLUS con solo codice fiscale per poter ricevere le fatture passive dai fornitori può prelevarle dal sistema SDI comunicando il codice destinatario sul portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate?

L’accesso al portale F&C è possibile solo per soggetti titolari di PIVA, quindi la ONLUS senza PIVA non potrà registrare l’indirizzo telematico. La ONLUS potrà però ricevere le FE comunicando una PEC o un codice destinatario.

 

9. Deleghe

9.1. Si chiede quali deleghe è necessario attivare per visualizzare le fatture elettroniche rilasciate a privati: è necessario farli abilitare con le credenziali Fisconline? Oppure le nuove deleghe per l’accesso al cassetto fiscale comprendono anche l’area delle fatture elettroniche passive?

A seguito del confronto avuto tra l’Agenzia delle Entrate e il Garante privacy è stato previsto che non sarà possibile delegare un soggetto terzo (anche art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98) al servizio di consultazione dei dati dei consumatori finali persone fisiche.