Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 gennaio 2019, n. 868

Tributi - Accertamento - Riscossione - Omesso versamento diretto di imposte - Natura elusiva

 

Fatti di causa

 

La società A.A. & C. s.p.a. impugnava le sentenze n. 192 e 194 del 2009 emesse dalla Commissione Tributaria provinciale, con le quali erano stati respinti i due ricorsi dalla stessa proposti avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione un maggior imponibile ai fini Irpeg, Irap e Iva per l'anno 2003 ed avverso l'avviso di irrogazione di sanzioni con il quale era stata applicata, ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.lgs. 471/97, una sanzione pecuniaria per omesso versamento diretto di imposte.

In particolare, con l'avviso di accertamento l'Ufficio aveva contestato la natura elusiva della intera operazione di riorganizzazione aziendale posta in essere nel 2003, che era stata articolata secondo lo schema del "Leveraged buy out", mediante la costituzione di una nuova società (Newco), denominata "A.A. P. s.r.l.", la quale aveva acquistato sia la società "A. s.p.a." - controllata al 100% dalla società lussumburghese "A. SA", titolare del 50% della società "A.A. s.p.a." - previo indebitamento bancario di euro 23.800.000, sia il restante 50% della A.A. s.p.a. da A.A. che lo deteneva; per effetto di tale operazione, la "A. s.p.a." aveva acquisito il controllo del 100% della A.A. s.p.a., che era stata incorporata nella "A. s.p.a.", la quale, a sua volta, era stata incorporata nella A.A. P. s.r.l., che aveva poi assunto la nuova denominazione di "A.A. & C. s.p.a.".

Poiché il debito verso la Interbanca per il rimborso del finanziamento e degli interessi generati dalla operazione di "Leveraged buy out" costituiva componente negativa di reddito della "A. s.p.a." e, per successione, della nuova A.A. & C. s.p.a. che l'aveva incorporata, con l'avviso di accertamento del 12.6.07 l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione dei redditi presentata dalla A.A. & C. S.p.a. per l'anno 2003 ai fini Ires e Irap, ritenendo indeducibili la posta per interessi passivi di euro 662.995,00 e la quota di ammortamento degli oneri connessi al finanziamento di euro 152.202,00; secondo la ricostruzione operata dall'Amministrazione, infatti, l'intera operazione di riassetto societario integrava un'operazione elusiva ai sensi dell'art. 37-bis del d.P.R. 600/73, non sussistendo valide ragioni economiche che potessero giustificare l'oneroso finanziamento sostenuto.

Con separato avviso di irrogazione di sanzioni l'Ufficio aveva inoltre applicato alla società una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.lgs. 471/97, per omesso versamento di imposte, essendo emerso che la A.A. s.p.a. aveva ridotto l'imposta a debito dichiarata per il 2003 compensando parzialmente il relativo ammontare con un credito di imposta di cui era titolare la incorporata A. s.p.a., pari all'Importo di euro 524.278,00.

La Commissione Tributaria regionale, previa riunione dei due ricorsi, accogliendo l'appello della contribuente, annullava la cartella impugnata.

Osservava, al riguardo, che l'operazione di "Leveraged buy out", posta in essere per favorire l'uscita di alcuni titolari dalla compagine societaria e per favorire l'entrata di altri soggetti, era del tutto legittima, avendo l'appellante dimostrato che le risorse finanziarie utilizzate erano state reperite con finanziamento bancario e non mediante finanziamento diretto concesso dalla società "obiettivo" e che non era stato compromesso l'equilibrio economico e finanziario con la fusione della società "obiettivo" nella Newco.

Aggiungeva che la legittimità dell'operazione si evinceva anche dalle valide ragioni economiche dimostrate dalla contribuente, ossia quella di agevolare l'uscita del socio "A. s.p.a.", a cui era riconducibile la quota di partecipazione del 50% detenuta dalla società "A.A. s.p.a.", e l'ingresso di due nuovi soci con adeguate risorse finanziarie; sottolineva pure che successivamente all'operazione "LBO" erano stati conseguiti ricavi molto elevati e, quindi, redditi imponibili dichiarati dai quali si evinceva che la strategia perseguita non era stata quella di aggirare l'ordinamento tributario.

Quanto alla compensazione del credito d'imposta, i giudici di secondo grado evidenziavano che si trattava di un credito effettivo, non contestato dall'Ufficio né sotto il profilo dell'an né sotto il profilo del quantum, che si trovava in "pancia" alla società "A. s.p.a." che avrebbe potuto compensare o chiedere il rimborso anche in assenza dell'incorporazione per fusione; relativamente agli interessi passivi, ritenevano che essi fossero deducibili, in quanto inerenti, avendo la società dimostrato che si trattava di oneri derivanti dal finanziamento bancario, estinto anticipatamente ed utilizzato per finalità aziendali.

La Commissione regionale, non ravvisando scopi elusivi nella operazione, annullava anche la sanzione irrogata e la relativa cartella di pagamento, sottolineando che l’art. 37-bis d.P.R 600/73 si limitava a disporre l'Inopponibilità all'Amministrazione di atti e negozi giuridici posti in essere ed il disconoscimento dei vantaggi economici conseguiti, ma non ad irrogare sanzioni.

Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione l'agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi, cui resiste la contribuente mediante controricorso e ricorso incidentale, illustrati con memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza per omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.

Dopo avere ritrascritto l'avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione dei componenti negativi di reddito originati dall'operazione di "Leveraged buy out" e le deduzioni difensive esposte nel giudizio di primo grado, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che, diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione regionale, la contribuente ha posto in essere una operazione che aveva come unico scopo quello di danneggiare il fisco, ossia di far "...emergere per cinque anni nel conto economico della "nuova" s.p.a. A.A. & C. s.p.a. la posta deducibile di euro 660.000,00 annui di interessi passivi e di oltre euro 150.000,00 di ammortamento di oneri finanziari capitalizzati, del pari deducibili".

1.1. Osserva, al riguardo, la ricorrente:

- che la A.A. s.p.a. era una società florida e capace di autofinanziamento, per cui non vi era ragione di "riorganizzarla" caricandola di debiti;

- ciò era invece avvenuto perché, per effetto dell'operazione di "LBO", l'ingente debito contratto dalla A. s.p.a. con Interbanca era stato traslato, tramite le fusioni, a carico della A.A. s.p.a.;

- l'operazione non era sorretta da alcuna ragione economica perché l'assetto azionario non era mutato: A.A. era rimasto socio al 50% della società e nel restante 50% al gruppo I. erano stati sostituiti la 2G Investimenti e Tabacchi (poi Ventura);

- se il cambiamento da realizzare era, in definitiva, detta sostituzione, sarebbe stato sufficiente che il pacchetto detenuto nella A.A. s.p.a. dalla I. tramite la A. s.p.a. fosse stato da questa direttamente ceduto alla 2G Investimenti ed a Tabacchi/Ventura.

1.2. Afferma, inoltre, la difesa erariale che la motivazione resa dalla Commissione regionale, sebbene prolissa, risulta carente perché volta a valorizzare circostanze del tutto irrilevanti.

Al riguardo, ha puntualizzato che:

anche se la Commissione tributaria regionale ha affermato che l'operazione in esame serviva a facilitare l'ingresso di nuovi investitori al posto dei precedenti che intendevano monetizzare il proprio investimento, l'operazione in debito era stata realizzata esclusivamente per acquisire la partecipazione (50%) del socio persona fisica A.A., il quale, anziché uscire "monetizzando", era rimasto nella società scaturita dalle diverse fusioni, sempre con la quota del 50%;

risultavano del tutto inifluenti, perché fatti precedenti all'operazione di fusione a debito, sia la circostanza che A.A. nel 2002 aveva corrisposto al fisco rilevanti importi a titolo di imposta sostitutiva ex legge 441/2001, sia la circostanza che negli anni successivi all'operazione la nuova società aveva realizzato importanti utili, regolarmente sottoposti a tassazione.

Secondo la ricostruzione della ricorrente, la C.T.R. si è, dunque, soffermata su aspetti non rilevanti, tralasciando di prendere in esame il punto decisivo della controversia, che imponeva di verificare per quali ragioni era stata creata una posizione debitoria in capo alla società, derivante dalle fusioni, senza mutarne la struttura azionaria, e per quale motivo non era stata effettuata una cessione diretta, senza indebitamento, da A. s.p.a. a 2G Investimenti ed a Tabacchi/Ventura, rimanendo al contempo Aspesi Alberto titolare del 50% della società operativa.

1.3. Il motivo è infondato.

Occorre premettere che l'orientamento giurisprudenziale in materia di operazioni abusive è consolidato nel ritenere che <<il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, Il cui fondamento si rinviene nell'art. 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio di imposta, in difetto di ragioni economiche apprezzabili, che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel benefici>> (Cass. n. 4604 del 26/2/2014; n. 25537 del 30/11/2011), con la conseguenza che <<Il carattere abusivo va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non necessariamente si identificano in una redditività immediata, potendo consistere in esigenze di natura organizzativa ed in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda>>.

Questa Corte ha, quindi, avuto modo di precisare, con riferimento ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale effettuati nell'ambito di grandi gruppi di imprese, che il divieto di comportamenti abusivi, fondati sull'assenza di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, "non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d'imposta poiché va sempre garantita la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un differente carico fiscale" (Cass. 439 del 14/1/2015).

In applicazione del suddetto principio, è stato negato il carattere abusivo di una complessa operazione di trasferimento di un pacchetto azionario di una società facente capo ad un gruppo multinazionale ad altra società del gruppo, con l'assunzione di notevoli impegni economici per il finanziamento dell'operazione e con conseguente riduzione del carico fiscale, solo perché lo stesso risultato economico avrebbe potuto raggiungersi attraverso un'operazione di fusione, essendo peraltro non contestate dall'amministrazione finanziaria le necessità organizzative volte ad una gestione unitaria di uno dei settori di attività del gruppo (Cass. n. 1372 del 21/1/2011).

1.4. Proprio con riguardo alle operazioni di fusione, l'orientamento di questo giudice di legittimità è fermo nel ritenere che l'Amministrazione finanziaria ha la facoltà, riconosciutale dall'art. 37-bis del d.P.R. 600/1973, di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in tale operazione, solo <<se poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta>>, essendo pertanto necessario il concorso delle condizioni costituite dall'assenza di valide ragioni economiche nell'effettuazione dell'operazione di fusione, dall'esclusività dello scopo di ottenere, attraverso l'operazione stessa, un risparmio d'imposta, e dalla "fraudolenza" che deve connotare i mezzi utilizzati per il raggiungimento del predetto fine esclusivo (Cass. n. 19227 del 6/9/2006; n. 16097 del 20/7/2007; n. 4317 del 25/3/2003).

1.5. Tale orientamento è peraltro confortato anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la quale, con la sentenza 10 novembre 2011, in causa C-126/10, Foggia- Sociedade Cestora de Participagoes Sociais SA, ha precisato che la nozione di <<valide ragioni economiche>>, ai sensi dell'art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva 90/434, <<trascende la mera ricerca di un'agevolazione puramente fiscale>> (punto 34), che <<un'operazione di fusione...unicamente volta a raggiungere tale scopo non può costituire una valida ragione economica ai sensi di detta disposizione>> (sentenza 17 luglio 1997 in causa C-28/95, Leur-Bloem, punto 47) e che può << costituire una valida ragione economica un'operazione di fusione fondata su più obiettivi, tra i quali possono anche figurare considerazioni di natura tributaria, a condizione tuttavia che queste ultime non siano preponderanti nell'ambito dell'operazione prevista >>(punto 35).

Ha, inoltre, affermato che <<conformemente all'art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva 90/434, la constatazione che un'operazione di fusione è diretta esclusivamente ad ottenere un'agevolazione fiscale, e non è quindi effettuata per valide ragioni economiche, può costituire una presunzione che tale operazione ha come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode o l'evasione fiscali (punto 36), specificando che <<per accertare se l'operazione prevista abbia un tale obiettivo, le autorità nazionali competenti non possono limitarsi ad applicare criteri generali predeterminati, ma devono procedere, caso per caso, ad un esame globale dell'operazione di cui trattasi. Infatti, l'istituzione di una norma di portata generale che escluda automaticamente talune categorie di operazioni dall'agevolazione fiscale, a prescindere da un'effettiva evasione o frode fiscale, eccederebbe quanto è necessario per evitare una tale frode o evasione fiscale e pregiudicherebbe l'obiettivo perseguito della direttiva 90/434 (sentenza Leur-Bloem, punti 41 e 44)>> (punto 37).

1.6. Nel caso in esame, facendo corretta applicazione dei suddetti principi, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, la Commissione tributaria regionale ha escluso la sussistenza della contestata elusione fiscale, sul presupposto che l'operazione posta in essere nel 2003 rientrasse in un più ampio progetto di ristrutturazione societaria e che non fosse individuabile nessuno dei presupposti di operatività della norma antielusiva recata dall'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.

La Commissione regionale ha, infatti, riconosciuto che l'operazione di "Leveraged buy out" non aveva la finalità di aggirare obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario, poiché risultava compatibile con il cd. "divieto di assistenza finanziaria", previsto dall'art. 2358 cod. civ., dato che nessuna delle condizioni previste dalla predetta disposizione normativa si era verificata.

Sotto tale profilo, in particolare, i giudici di secondo grado hanno spiegato che la contribuente aveva, in primo luogo, dimostrato che le risorse finanziarie utilizzate per porre in essere l'operazione (euro 23.800.000) erano state reperite con finanziamento bancario diretto e non con finanziamento concesso dalla società "obiettivo", condizione quest'ultima che avrebbe reso illecita l'operazione, e, in secondo luogo, che "non era stato compromesso l'equilibrio economico e finanziario" (non si era verificato il "depotenziamento" per usare l'espressione dell'Ufficio nell'avviso di accertamento), con la fusione della società "obiettivo" (anzi con le "due fusioni" descritte in narrativa, operazioni peraltro tipiche dell'ordinamento giuridico), nella Newco; quest'ultima, invero, in tal modo poteva garantire legittimamente con il suo patrimonio l'operazione di indebitamento bancario, secondo quanto previsto dal citato art. 2501-bis cod. civ....".

Hanno, quindi, evidenziato che l'operazione era sorretta da valide ragioni economiche, e specificamente dalla esigenza di agevolare l'uscita del socio "A. s.p.a.", a cui era riconducibile la quota di partecipazione del 50% detenuta nella società "A.A. s.p.a.", con l'ingresso di due nuovi soci con adeguate risorse finanziarie e qualificate competenze che, nel piano industriale, avevano assicurato di perseguire "un disegno strategico di sviluppo del marchio nato con il piumino e poi allargato ad altri prodotti di abbigliamento soprattutto femminile" e che, per effetto di tale operazione, erano stati ottenuti notevoli ricavi e, conseguentemente, redditi imponibili regolarmente dichiarati.

Nel puntualizzare che "le valide ragioni economiche" sottostanti all'operazione dovevano, dunque, identificarsi nello scopo di configurare un nuovo assetto proprietario-gestionale della società "obiettivo" A.A. s.p.a., la Commissione regionale ha ritenuto non provata la tesi dell'Ufficio, secondo cui la "monetizzazione della partecipazione di "A. s.p.a." nella "A.A. s.p.a." era finalizzata a conseguire una plusvalenza in esenzione di imposta in capo al titolare, A.A., persona fisica, ritenuto il vero titolare del 100% della società "A.A. s.p.a.", ed ha dato rilevanza alle evidenze probatorie dalle quali era emerso che "la società "A. s.p.a.", interessata nell'operazione di "LBO", ancorché di proprietà di un'entità domiciliata in Lussemburgo, era riconducibile ad un soggetto terzo, e specificamente alla Holding italiana "I. s.p.a.", a sua volta riconducibile ad altro imprenditore italiano intenzionato a monetizzare la partecipazione nella società "obiettivo", con la conseguenza che l'operazione "LBO" era finalizzata a favorire la circolazione dei diritti di proprietà sulla "A.A. s.p.a." con il contestuale ingresso di due soci, anche essi terzi rispetto ad A.A., persona fisica controllante dell'altro 50%, la "2 G Investimenti" ed un manager con competenze specifiche nel settore.

1.7. Oltre ad evidenziare la esistenza di "valide ragioni economiche", la Commissione tributaria regionale ha posto in rilievo che l'operazione complessivamente esaminata, anche se contrassegnata da due fusioni, non era finalizzata ad ottenere una riduzione d'imposta o rimborsi indebiti, ed ha indicato numerose circostanze che escludevano l'intento elusivo, e precisamente : 1) la rivalutazione agevolata della partecipazione del 50% di Aspesi Alberto che, essendo stata effettuata prima della cessione alla "A. s.p.a.", aveva comportato il pagamento di un'imposta sostitutiva di euro 800.000,00 b) la successiva cessione della partecipazione di A.A., verso il corrispettivo di euro 20.650,00, da cui era emersa una plusvalenza di » euro 650.000,00 sulla quale era stata versata l'imposta sostitutiva del 27% c) le riserve di utili presenti in bilancio della "A.A. s.p.a.", prima della fusione, che a seguito dell'operazione di riorganizzazione avevano assunto la forma di "disavanzo di fusione", senza rilevanza fiscale, poiché i maggiori ammortamenti erano stati contabilizzati solo ai fini civilistici"; ha pure escluso che la società avesse conseguito un indebito vantaggio fiscale per effetto della compensazione del credito d'imposta, poiché si trattava di un credito effettivo, non contestato dall'Amministrazione, di cui la A. s.p.a. avrebbe potuto comunque chiedere la compensazione o il rimborso anche in assenza dell'incorporazione per fusione.

La articolata e completa motivazione resa dalla Commissione regionale, facendo riferimento a tutta una serie di circostanze che escludevano la sussistenza del contestato comportamento elusivo e dando conto della ricorrenza di valide ragioni economiche alla base della operazione, impone il rigetto della censura.

2. Con il secondo motivo la Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 63, 75, comma 5, del d.P.R. 917/1986 (vecchio testo) e 37-bis d.P.R 600/1973, nella parte in cui la sentenza impugnata ammette la deduzione degli interessi passivi scaturenti dall'operazione di "Leveraged buy out".

Sostiene, al riguardo, che gli interessi passivi sono deducibili solo se inerenti e che i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto che la deduzione degli interessi operi a prescindere dalla qualificazione come elusiva dell'operazione che li ha prodotti.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. I giudici di secondo grado non hanno in realtà affermato che devono considerarsi deducibili anche gli interessi che scaturiscono da una operazione che va qualificata come elusiva ed inopponibile al fisco, ma hanno piuttosto ritenuto che l'operazione di ristrutturazione societaria fosse pienamente legittima e che gli interessi passivi esposti in bilancio dalla contribuente fossero deducibili in quanto avevano "positivamente superato il test dell'inerenza", dato che la società aveva dimostrato che si trattava di oneri derivanti dal finanziamento bancario, anticipatamente estinto in tre anni, anziché in cinque anni, utilizzato per finalità aziendali.

I giudici di merito hanno dunque svolto un accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità.

2.3. Va, peraltro, rilevato che il mezzo di ricorso è comunque infondato alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "ai fini della determinazione del reddito d'impresa, gli interessi passivi, a mente dell'art. 75, comma quinto, del d.P.R. n. 917 del 1986, e a differenza della precedente normativa contenuta nel d.P.R. n. 597 del 1973, art. 74, sono sempre deducibili, anche se nei limiti della disciplina dettata dal d.P.R. n. 917/1986, art. 63, che indica misura e modalità del calcolo degli interessi passivi deducibili in via generale, senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza" (Cass. n. 12246 del 19/5/2010; n. 10501 del 14/5/2014).

Si è in proposito chiarito come nella determinazione del reddito d'impresa "resta precluso tanto all'imprenditore quanto all'Amministrazione finanziaria dimostrare che gli interessi passivi afferiscono a finanziamenti contratti per la produzione di specifici ricavi, dovendo invece essere correlati all'intera attività dell'impresa esercitata. Gli interessi passivi, infatti, sono oneri generati dalla funzione finanziaria che afferiscono all'impresa nel suo essere e progredire, e dunque non possono essere specificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori ad un particolare costo" (Cass. n. 1465 del 21/1/2009).

3. Con il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché per omessa motivazione, in relazione agli artt. 111 Cost. e 36 d.lgs. n. 546/1992.

L'Agenzia delle Entrate sostiene che la sentenza è viziata da infrapetizione, poiché non adotta alcuna pronuncia riguardo alla sanzione per omesso versamento di imposte conseguente alla indebita compensazione operata nel 2003 dalla "nuova" A.A. s.p.a. con un credito d'imposta della incorporata A. S.p.a.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. I giudici di appello a pag. 9 della motivazione, dedicando un apposito paragrafo alla questione della applicabilità delle sanzioni irrogate, hanno ritenuto di annullare la sanzione applicata e, conseguentemente, la relativa cartella di pagamento, motivando che l'art. 37-bis del d.P.R 600/73, "essendo una norma "casistica" antielusiva, si limita a disporre solo l'inopponibilità all'Amministrazione finanziaria degli atti e negozi giuridici posti in essere ed il disconoscimento dei vantaggi economici conseguiti senza irrogare sanzioni".

Non è, quindi, ravvisabile il denunciato vizio di omessa pronuncia, avendo i giudici di appello espressamente escluso l'applicabilità al caso in esame delle sanzioni irrogate.

Peraltro, accertata la natura non elusiva della operazione, anche la sanzione irrogata è destinata a venire meno.

4. Con il ricorso incidentale condizionato la controricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 75, comma 5, d.P.R n. 917/86, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per non avere i giudici di appello riconosciuto la deducibilità, sempre ed in ogni caso, degli interessi passivi contabilizzati dalla A.A. s.p.a., alla luce del consolidato insegnamento della Corte di Cassazione.

Ha, inoltre, eccepito l'intervenuta formazione del giudicato interno sulla questione della applicabilità delle sanzioni irrogate, atteso che la Commissione regionale ha espressamente riconosciuto che l'art. 37-bis d.P.R. 600/1973 non comporta l'applicazione di sanzioni.

4.1. La infondatezza del ricorso principale consente di ritenere assorbito il ricorso incidentale.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.