Prassi - MINISTERO INTERNO - Circolare 10 gennaio 2019, n. 245

Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate". Prime indicazioni operative per l'uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale

 

La legge 1 dicembre 2018, n. 132 (S.O.G.U. il. 281 del 03.12.2018) in vigore dal 4 dicembre 2018, ha convertito in legge, con modificazioni il decreto-legge 4 ottobre 2018. n. 113, recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata".

La norma ha inciso su numerose disposizioni in materia di immigrazione, sicurezza urbana, Forze di Polizia, lotta al terrorismo, lotta alle mafie, prevedendo diverse modifiche ed integrazioni alle norme del Codice Penale che riguardano tali tematiche nonché alcune modifiche ed integrazioni alle norme del Codice della Strada in materia di circolazione stradale.

Infatti, con gli artt. 17, 21-sexies, 23, 23-bis e 29-bis del decreto-legge sono state previste modifiche e integrazioni a disposizioni del Codice della Strada che interessano materie di strategica importanza per le Forze di Polizia e le Polizie Locali, quali noleggio dei veicoli, sequestro e fermo amministrativo, circolazione dei veicoli esteri, blocco stradale e parcheggiatori abusivi.

La complessità del tema relativo alla circolazione in Italia dei veicoli immatricolali all'estero che ha un significativo impatto sulle attività quotidiane delle Forze di Polizia, impone di fornire un indirizzo operativo che possa andare incontro alle molte richieste di chiarimenti pervenute dal territorio, nonché garantire, soprattutto in questa prima fase di vigenza delle nuove norme, la loro uniforme applicazione.

Rimandando, per una visione d’insieme di tulle le novità introdotte, alla lettura della circolare del Gabinetto del Ministro dell’Interno, n. 0083774 del 18.12.2018 (in appendice, doc. 2) e della circolare dell'Ufficio per l'Amministrazione Generate del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 557/LEG/240.524.2 del 21.12.2018 (in appendice, doc. 3), con la presente si forniscono le prime indicazioni operative necessarie alla immediata applicazione delle nuove disposizioni normative in materia di circolazione stradale, facendo riserva di ulteriori istruzioni.

Per ragioni di sistematicità e per la specificità degli argomenti, gli aspetti relativi alle nuove disposizioni sull'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo e della misura cautelare del sequestro amministrativo dei veicoli, di cui ai nuovi artt. 213, 214, 214-bis e 215-bis CdS, sono oggetto di separata circolare.

 

1. Contratto di noleggio di autoveicoli

L'art. 17 del decreto-legge 113, per finalità di prevenzione del terrorismo, introduce particolari prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli, prevedendo l’obbligo per gli esercenti di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481 (attività di noleggio di veicoli senza conducente) di comunicare alle forze di polizia i dati identificativi dei soggetti che noleggiano i veicoli, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati. Sui contenuti della norma in argomento, si rimanda a specifiche disposizioni che saranno fornite da questo Dipartimento e all’emanazione del decreto del Ministro dell’interno sulle modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni.

Salvo diverse indicazioni che saranno fornite dai sopraindicati provvedimenti, per quanto di specifica competenza, si ritiene che la disposizione in parola non si applichi alle fattispecie di locazione aventi ad oggetto veicoli con peso complessivo superiore a 6 tonnellate, che vengono locati da imprese che esercitano l'attività di autotrasporto merci in conto terzi, nonché autobus sopra i nove posti che vengono locati con conducente da parte di imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori. Le fattispecie, disciplinate dall’art. 84, commi 2 e 3-bis, CdS, rappresentano una deroga rispetto alle regole generali sul noleggio, pertanto, le citate imprese non sono soggette all’obbligo di comunicazione introdotto dall’art. 17 del decreto-legge 113.

 

2. Parcheggiatori abusivi

Con l’art. 21-sexies del decreto-legge 113/2018, e stato sostituito il comma 15-bis dell’art. 7 CdS, introducendo alcune novità, che riguardano l’entità della sanzione amministrativa applicabile e gli effetti della recidiva nella violazione. Nella scheda allegata (ALL. 1), sono illustrate le modifiche e la loro portala rispetto alle procedure di accertamento dell'illecito amministrativo.

 

3. Reato di blocco stradale

L'art. 23 del decreto-legge 113/2018 ha introdotto modifiche al sistema sanzionatorio in materia di blocco stradale, disciplinato dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, prevedendo che l'ipotesi di blocco di strada ordinaria (diversa da quella ferrata) torni ad essere inquadrato come reato anziché come illecito amministrativo (1). E’ stato, inoltre, introdotto un nuovo illecito amministrativo relativo al blocco stradale realizzato con la semplice presenza della persona sulla strada.

La nuova configurazione penale della condotta è stata disposta dal legislatore al fine di rispondere compiutamente all'esigenza di garantire, ai massimi livelli, il diritto alla libertà di circolazione di cui all’articolo 16 della Costituzione, mediandone il disagio o la compressione derivante dall’esercizio di altri interessi e libertà contrapposti, quali la libertà di manifestazione o di sciopero. Di tali diritti, ovviamente, non può non tenersi conto nell’attribuire illiceità alle condotte di blocco stradale sopradescritto.

Nell'allegata scheda illustrativa (ALL. 2) sono precisati l'ambito della modifica normativa ed i suoi riflessi sull’attività operativa degli organi di polizia stradale.

 

4. Circolazione dei veicoli immatricolati all’estero

L'art. 29-bis del decreto-legge 113/2018 ha modificato gli artt. 93, 132 e 196 CdS, introducendo novità di rilievo per la circolazione di veicoli immatricolati all’estero ed in particolare:

- divieto di circolazione per i residenti in Italia da più di 60 gg alla guida di veicoli immatricolati all'estero, salvo limitate e documentate eccezioni legate a veicoli concessi in leasing, locazione o comodato a dipendenti e collaboratori da parte di imprese comunitarie non aventi sede legale in Italia.

- divieto di circolazione oltre un anno di permanenza effettiva del veicolo in Italia, anche se condotto da persona non residente.

Per tutti i veicoli sopraindicati, per i quali, al momento dell’accertamento delle violazioni richiamate è disposto il sequestro amministrativo, si prevede alternativamente l'obbligo di reimmatricolazione in Italia ai sensi dell’art. 93 CdS oppure l'esportazione con le procedure di cui all’art. 99 CdS, entro 180 giorni ovvero, in mancanza, la confisca del veicolo (NOTA 2).

In ragione della complessità che caratterizza le procedure per l'applicazione delle sanzioni correlate alla violazione dei divieti suddetti, si rinvia alla lettura dell’allegata scheda illustrativa (ALL. 3).

Alcune particolari circostanze per le quali la nuova normativa deve essere raccordata con altre disposizioni (cfr. paragrafo 13 della scheda illustrativa allegato 3), sono in corso approfondimenti con i Dicasteri competenti e, al riguardo si fa riserva di specifiche istruzioni all'esito delle verifiche che saranno compiute durante la fase di approfondimento delle nuove norme.

Per l’applicazione della misura del fermo amministrativo ai sensi dell’art. 207 CdS a seguito della violazione di cui agli artt. 93 comma 7-bis e 132, comma 5 CdS. sono stati predisposti degli appositi stampati allegati alla presente (ALL. 5 per custode acquirente; ALL. 6 per deposito autorizzato ai sensi del DPR 571/82).

 

5. Modifiche in materia di responsabilità solidale nelle violazioni stradali

L'art. 29-bis del decreto-legge 113/2018 ha introdotto significative modifiche anche all’art. 196 CdS in materia di responsabilità solidale per le violazioni amministrative in materia di circolazione stradale. Infatti, con la modifica del comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 196 CdS. si sono previste nuove ipotesi di responsabilità solidale operanti quali deroghe al criterio generale della responsabilità solidale del proprietario. In particolare si è previsto che:

- Nei casi di cui all'articolo 94, comma 4-bis. risponde solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo. Tale previsione amplia notevolmente l’elenco dei soggetti obbligati in solido in vece del proprietario del veicolo (la cui responsabilità resta perciò esclusa). Sono chiamati a rispondere il locatario, il comodatario, il custode di veicolo sequestrato, l’erede in attesa di definizione dell'eredità, il responsabile del trust e tutti gli altri soggetti indicati dall’art. 247-bis Reg. Esec. CdS quando il veicolo risulti essere utilizzato da tali soggetti diversi dal proprietario per più di 30 giorni consecutivi.

- Particolare caso di responsabilità solidale e previsto nei casi indicati dall’articolo 93, commi 1 -bis (violazione del divieto di circolazione con veicolo estero da parte di residente in Italia da più di 60 giorni) e 1 -ter (violazione dell’obbligo di documentare il titolo del possesso del veicolo locato, in leasing o in comodato a lavoratore o collaboratore da parte di impresa europea non avente sede in Italia), e dall'articolo 132, comma 3, CdS (circolazione oltre un anno con veicolo estero) nelle quali ipotesi, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.

Nell’allegata scheda illustrativa (ALL 4) sono precisati l'ambito della modifica normativa ed i suoi riflessi sull’attività operativa degli organi di polizia stradale.

 

Attesa la complessità delle tematiche disciplinate dalla nuova normativa, codesti Uffici vorranno comunicare eventuali, particolari, casistiche emerse sul territorio, meritevoli di approfondimenti.

 

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(1) La norma era stata depenalizzata a seguito dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. Il decreto legislativo n. 66 del 1948, nella sua originaria formulazione (precedente al 1999), prevedeva quali reati sia il blocco della strada ferrata e l'ostacolo alla navigazione, sia il blocco della strada ordinaria, punendo entrambe le condotte illecite con la reclusione da uno a sei anni. L’articolo 1-bis, introdotto nel medesimo decreto legislativo n. 66 del 1948 a seguito della riforma del sistema sanzionatorio del 1999, aveva previsto di depenalizzare l'ipotesi penale del blocco di strada ordinaria, lasciando solo il blocco ferroviario nell'alveo del diritto penale. La norma conseguente alla riforma del 1999. puniva con una sanzione amministrativa pecuniaria tutte le condotte intese a impedire o comunque a ostacolare la libera circolazione sulle strade ordinarie, salvo che il fatto integrasse un'altra fattispecie penalmente sanzionata.

(2) Per gli aspetti relativi alle procedure per ottenere la nazionalizzazione (immatricolazione italiana) ovvero il foglio di via per l'esportazione, si rinvia alla circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione, n. 0033292 del 20.12.2018 (in appendice - doc. 1)

 

Allegati (1) (2)

... Omissis...

 

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(1) Gli allegati omessi possono essere richiesti alla redazione mediante il servizio "48 ore".

(2) L’Allegato 3 è stato modificato ai sensi della Circolare 4 giugno 2019, n. 4983.