Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Nota 21 dicembre 2018, n. 432856

Misure del diritto annuale anno 2019

Come noto l’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari stabilisce che "Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento". Alla luce del disposto del predetto comma 1, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali legislativamente previste, a partire da quella del 35% prevista per il 2015, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, con l’aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati. In assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2019; pertanto il decreto 8 gennaio 2015 dispone riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e, quindi del 50% a partire dal 2017.

Si ritiene infatti in questo caso sufficiente limitarsi ad illustrare con circolare, come in precedenti analoghe occasioni di variazione non significativa del fabbisogno, gli effetti per il 2019 del predetto decreto 8 gennaio 2015, che a sua volta in parte rinviava al decreto interministeriale 21 aprile 2011.

Premesso quanto sopra si riportano le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2019.

 

MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE

  importi 2019
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA Sede Unità locale
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) € 44,00 € 8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria € 100,00 € 20,00
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA Sede Unità

locale

Società semplici non agricole € 100,00 € 20,00
Società semplici agricole € 50,00 € 10,00
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 € 100,00 € 20,00
Soggetti iscritti al REA € 15,00  
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO    
per ciascuna unità locale/sede secondaria € 55,00

 

Si rende necessario evidenziare che le predette misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2018 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n. 19230 del 30.03.2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all’unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).

Si riportano, a tale fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli:

 

Fasce e aliquote 2014

Scaglioni di fatturato (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale) ALIQUOTE
da euro a euro
0 100.000,00 € 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00 0,001%

(fino ad un massimo di €40.000,00)

 

Si rammenta che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.

Si evidenzia, inoltre, che anche l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.

Sia nel caso di misure del diritto annuale fisse che di misure commisurate al fatturato dell’esercizio precedente, occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009. In merito trovano conferma le indicazioni e gli esempi riportati nella nota n. 227775 del 29 dicembre 2014 di questo Ministero, salva ovviamente la modifica della percentuale di riduzione.

 

Fondo di perequazione

Restano, al momento, confermate, per l’anno 2019, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna camera di commercio:

- 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;

- 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 e fino a € 10.329.138,00;

- 6,6% oltre € 10.329.138,00.

Sono, altresì, confermate, al momento, le percentuali di destinazione di tale quota: per il 50%, in favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese che determinano diseconomie di scala e/o condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario e, per il restante 50%, in favore delle camere di commercio e, per specifiche finalità individuate da Unioncamere, delle Unioni regionali, per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell’esercizio delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

 

Incremento del diritto annuale - ex articolo 18, comma 10 della legge n. 580/1993

In proposito si rappresenta che il Ministro dello sviluppo ha autorizzato, ai sensi del comma 10 dell’articolo 18 della legge n. 580/1993 e s.i.m. l’incremento delle misure del diritto annuale.

Precisamente con il decreto 22 maggio 2017 il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato, per il triennio 2017-2019, per le Camere di commercio indicate nell’allegato A) del medesimo decreto, l’incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei medesimi enti camerali.

Al riguardo si ritiene necessario richiamare l’attenzione sull’obbligo di invio, tramite Unioncamere ed entro il 31 gennaio 2019, di un rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti approvati previsto dal comma 2 dell’articolo unico del decreto sopra citato; unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2018 tali camere di commercio sono tenute, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, a presentare, entro il medesimo termine, un rapporto dettagliato sui risultati dei progetti realizzati con le residue risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2017 e non già rendicontate il 31 gennaio 2018, ai sensi del comma 2 dell'articolo unico del decreto 22 maggio 2017.

Dette camere di commercio sono tenute a presentare, pertanto, la rendicontazione delle risorse derivanti dall’incremento del diritto annuale 2018, unitamente alle residue risorse dell’anno 2017, motivando analiticamente eventuali mancati utilizzi delle risorse complessivamente disponibili.

Tali motivazioni saranno oggetto di valutazione da parte della Scrivente e del Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, di cui all’art. 4-bis, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

Successivamente con decreto 2 marzo 2018 il Ministro dello sviluppo economico ha, altresì, autorizzato, per il biennio 2018-2019, per le Camere di commercio indicate nell’allegato A) del medesimo decreto l’incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei medesimi enti camerali.

Si ritiene necessario evidenziare che anche le camere di commercio indicate nell’allegato A) del decreto 2 marzo 2018 sono tenute ai medesimi obblighi di rendicontazione già previsti per le camere di commercio autorizzate con il decreto 22 maggio 2017.

In particolare il comma 1 del decreto 2 marzo 2018 prevede che "Le Camere di commercio di cui all'allegato A) del presente decreto sono tenute, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati nel comma 1 dell'articolo 1, ad inviare, unitamente alle Camere di commercio di cui all'allegato A del decreto 22 maggio 2017 e ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo unico del medesimo decreto, un rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti di cui al comma 1.".

Si richiama, infine, l’attenzione sul disposto di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto 2 marzo 2018 che prevede "Le Camere di commercio di cui all'allegato A) del presente decreto sono tenute a presentare un rapporto dettagliato sui risultati dei progetti realizzati con le residue risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2018 e non già rendicontate ai sensi del comma 1 entro il 31 gennaio 2019, unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2019.". Tale disposizione si è resa necessaria al fine di tener conto dell’adozione del decreto avvenuta nel corso dell’anno 2018 e non esonera, comunque, le predette camere di commercio a motivare l’eventuale mancato utilizzo delle risorse complessivamente disponibili. Si richiama, infatti, l’attenzione sulla necessità che il rapporto sopra richiamato sia, altresì, inviato al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, di cui all’art. 4-bis, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 ai fini delle competenti valutazioni in merito all’efficacia delle azioni adottate dalle camere di commercio.