Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 09 gennaio 2019, n. 2

Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Articolo 173 del Tuir - articolo 4 del D.M. 1° aprile 2009, n. 48 - scissione parziale a favore dell’unico socio (società) con assegnazione di un asset - rappresentazione ai fini IAS/IFRS come distribuzione in natura di dividendo

 

Quesito

 

Con l’istanza di interpello in oggetto, la ALFA (d’ora in poi indicata solo come Società) chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale di un’operazione che, sotto il profilo giuridico, assume la forma di una scissione parziale a favore della beneficiaria società-socia e che, in base ai principi contabili internazionali, viene rappresentata per entrambi i soggetti coinvolti come una distribuzione/incasso in natura di dividendo.

In particolare, la Società rappresenta di detenere il controllo totalitario nella BETA e che entrambe le società adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). In capo alla Società, la partecipazione totalitaria nella BETA risulta iscritta, al termine dell’esercizio 20xx, a un valore di carico contabile e fiscale pari a euro ......

Nell’istanza, la Società rileva di disporre di un asset il cui valore (in base al criterio del fair value) contabile e fiscale è di euro ... (d’ora in poi indicato solo come Asset).

La Società rileva che è stata posta in essere la scissione parziale della BETA a favore della stessa Società con attribuzione a questa, in qualità di beneficiaria, del solo Asset.

In base ai principi contabili internazionali, gli effetti di tale scissione sono stati contabilizzati alla stregua di una distribuzione in natura di un dividendo al socio e, pertanto, hanno determinato contabilmente la rilevazione:

- in capo alla scissa (BETA), di una riduzione del patrimonio netto (nello specifico,

della "Riserva utili esercizi precedenti") pari al valore (contabile) dell’Asset scisso; e- in capo alla beneficiaria (la Società), di un provento in misura pari al valore dell’Asset imputato a conto economico che ha poi concorso alla formazione dell’utile dell’esercizio 20yy, il quale, in sede di approvazione del bilancio, è stato accantonato a riserva.

Alla luce di ciò, la Società chiede "di confermare che, nonostante la rappresentazione contabile della Scissione ai fini della redazione dei bilanci IAS/IFRS dell’Istante [la Società] e di BETA, l’operazione sia soggetta al regime di neutralità fiscale ex art. 173 TUIR, con ciò che ne consegue in relazione alla stratificazione fiscale del patrimonio netto di BETA e dell’Istante e al valore fiscalmente riconosciuto dell’Istante nella propria partecipazione in BETA".

 

Soluzione prospettata dal contribuente

 

La Società ritiene che l’operazione descritta nell’istanza, nonostante sia stata rappresentata contabilmente (ai fini IAS/IRFS) come una distribuzione in natura di un dividendo da parte della BETA (controllata) alla Società (controllante), sia assoggettata al regime di neutralità fiscale previsto per le scissioni dall’articolo 173 del Tuir. Secondo la Società, nel caso di specie, non troverebbe applicazione la derivazione rafforzata ex articolo 83 del Tuir in virtù dello specifico trattamento riservato alle operazioni straordinarie (tra le quali, appunto, le scissione) da parte dell’articolo 4 del D.M. 1° aprile 2009, n. 48. Dunque, l’aspetto giuridico-formale dell’operazione (realizzata ponendo in essere un negozio di scissione) e, conseguentemente, ai fini fiscali, la neutralità dell’operazione, prevarrebbero sulla rappresentazione contabile IAS/IFRS della medesima operazione e sulla derivazione ex articolo 83 del Tuir.

Conseguentemente, il patrimonio netto della BETA - a prescindere dalla natura delle riserve ridotte sotto il profilo contabile - dovrà essere ridotto ai fini fiscali seguendo le regole previste (per le scissione) dall’articolo 172, commi 5 e 6, del Tuir, in virtù del richiamo operato dall’articolo 173, comma 9, del Tuir; pertanto, esclusivamente ai fini fiscali, la riduzione di euro ... del patrimonio netto della scissa BETA (pari all’ammontare del dividendo contabilmente erogato) sarà ripartita in euro .... che andranno a decurtare le riserve di utili e in euro ... che andranno a ridurre il capitale e le riserve di capitale (in base al rapporto tra capitale/riserve di capitale e riserve di utili presenti presso la scissa).

Al contempo, a fronte del patrimonio netto attribuito dalla scissa (BETA) alla beneficiaria (la Società) con l’atto di scissione, l’incremento di euro ... del patrimonio netto della Società dovrà essere "assimilato" a un avanzo e, come tale, andrà ripartito - sempre ai soli fini fiscali - come un aumento delle riserve di utili per euro ... e del capitale/riserve di capitale per euro ... (in base al rapporto tra capitale/riserve di capitale e riserve di utili presenti presso la beneficiaria stessa).

Inoltre, a seguito della rappresentata scissione, il costo fiscale ante scissione della partecipazione nella BETA in capo alla Società sarà ridotto in modo proporzionale al rapporto tra il valore effettivo del compendio scisso di BETA e il valore effettivo complessivo di BETA alla data di efficacia giuridica della scissione medesima. Di conseguenza, il costo fiscale della partecipazione totalitaria nella BETA ante scissione sarà ridotto dell’importo di euro ....

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

Preliminarmente si precisa che il presente parere prescinde da ogni valutazione sulla correttezza della condotta contabile posta in essere dalla Società e dalla BETA nell’ambito dell’operazione descritta nell’istanza e sui dati (valori economici, contabili e fiscali) forniti dalla Società. Resta, pertanto, impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria volto alla corretta determinazione, qualificazione e quantificazione degli stessi. Si rappresenta, inoltre, che non è oggetto della presente risposta la liceità, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, dell’operazione di scissione rappresentata, né la disapplicazione delle limitazioni di cui all’articolo 173, comma 10, del Tuir, in relazione alle quali sono state presentate specifiche istanze di interpello ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 11, comma 1, lettera c), della citata legge n. 212 e del comma 2 del medesimo articolo 11.

Per quanto riguarda i soggetti IAS adopter (quali i soggetti coinvolti nell’operazione descritta nell’istanza), la volontà del legislatore di assicurare effetti analoghi nell'applicazione delle imposte sui redditi alle operazioni straordinarie (come la scissione rappresentata), in capo ai soggetti IAS adopter rispetto ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, seguendo l'approccio giuridico-formale di questi ultimi - in deroga al principio di derivazione rafforzata - emerge da quanto disposto dall'articolo 4 del D.M. 1° aprile 2009, n. 48.

In particolare, per i soggetti IAS adopter, l'articolo 4, comma 2, del citato D.M. n. 48 dispone che: "Per i soggetti che, per effetto degli IAS, applicano il metodo dell'acquisto, con riferimento a quanto previsto negli articoli 172 e 173 del testo unico:

a) in luogo del disavanzo da fusione o scissione, si ha riguardo alla differenza positiva tra il valore complessivo del patrimonio aziendale acquisito, come iscritto nel bilancio della società acquirente, e il patrimonio netto dell'entità acquisita;

b) le disposizioni di cui all'articolo 172, commi 5 e 6, del testo unico, si applicano con riferimento all'aumento di patrimonio netto della società acquirente".

Come può notarsi, sin dal 2009 vige il principio di assicurazione di effetti analoghi nell'applicazione delle imposte sui redditi con particolare riferimento alle operazioni di scissione, in capo ai soggetti IAS adopter rispetto ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, seguendo l'approccio giuridico-formale di questi ultimi.

Evidente ratio del suddetto principio è di evitare che differenti modalità di contabilizzazione delle medesime operazioni straordinarie possano condurre a differenti effetti impositivi.

Ciò premesso, si ritiene che all’operazione rappresentata nell’istanza (posta in essere, sotto il profilo giuridico-formale, come una scissione ex articoli 2506 e ss. del codice civile) trovi applicazione il regime della neutralità fiscale di cui all’articolo 173 del Tuir;

conseguentemente, l’operazione descritta non darà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze degli asset della società scissa (comprese quelle relative alle rimanenze e al valore dell’avviamento). Inoltre, il cambio delle partecipazioni originarie (nel caso in specie, l’annullamento di parte del valore fiscale delle partecipazioni nella scissa BETA in capo alla beneficiaria, la Società) non costituirà né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa.

Posto che, in base all’applicazione dei principi contabili internazionali, la scissione è stata rappresentata, in capo alla Società, come una percezione in natura di dividendo distribuito dalla BETA e che coerentemente tale provento ha concorso alla formazione dell’utile dell’esercizio 20yy della Società, quest’ultima provvederà, in sede di dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta 20yy, ad apportare al proprio risultato di conto economico una variazione in diminuzione in misura pari al valore del predetto dividendo, corrispondente all’intero importo del patrimonio netto scisso (il quale, a sua volta, è pari - come indicato dalla Società nell’istanza - al valore normale dell’Asset trasferito con la scissione).

Per quanto riguarda il costo fiscale della partecipazione nella BETA in capo alla Società, in base ai principi espressi nella Risoluzione n. 52/E del 26 maggio 2015 e considerato che la scissione è avvenuta a favore del socio unico della BETA, la Società provvederà a ridurre tale costo fiscale in modo proporzionale al rapporto tra il valore effettivo del patrimonio netto scisso e il valore effettivo della BETA ante scissione.

Laddove in dipendenza della rappresentata operazione (di scissione) la partecipazione nella BETA detenuta dalla Società risulti iscritta in bilancio a valori diversi da quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, la stessa Società provvederà a darne evidenza in sede di dichiarazione dei redditi (nel quadro RV).

In merito alla stratificazione ai fini fiscali del patrimonio netto della Società e di quello della BETA, occorre tener presente che, in capo a quest’ultima, la riduzione del patrimonio netto conseguente all’operazione di scissione posta in essere sul piano giuridicoformale è stata rappresentata contabilmente come una distribuzione in natura di dividendi, andando così a diminuire l’ammontare delle sole riserve di utili disponibili presenti nel suo patrimonio netto.

Contemporaneamente, in capo alla Società, la scissione ha comportato l’assegnazione del patrimonio netto scisso che, però, contabilmente è stata rappresentata con l’iscrizione di un provento (derivante da un dividendo erogato dalla BETA) a conto economico, il quale ha conseguentemente concorso alla formazione dell’utile di periodo, poi, accantonato a riserva (di utili) in sede di approvazione del bilancio.

Dunque, se in capo alla BETA l’operazione ha comunque portato contabilmente a una diretta riduzione del patrimonio netto, in capo alla Società l’assegnazione dell’Asset trasferito con la scissione non ha comportato alcun immediato (e diretto) aumento del suo patrimonio netto, ma è stata contabilizzata in contropartita di un provento transitato a conto economico il quale, solo alla fine dell’esercizio e insieme all’intero utile di periodo, ha determinato l’aumento del patrimonio netto della Società.

Chiarite le modalità di contabilizzazione dell’operazione di scissione in esame e considerato che, in generale, le previsioni dell’articolo 172, comma 5 e 6, del Tuir trovano applicazione anche alle scissioni (giusto il rinvio contenuto nell’articolo 173, comma 9, del Tuir) va rilevato che, secondo l’articolo 4, comma 2, lettera b), del citato D.M. n. 48 del 2009, le disposizioni dell’articolo 172, relative alla stratificazione del patrimonio netto nelle operazioni straordinarie di fusione e di scissione (ossia, i richiamati commi 5 e 6), "siapplicano con riferimento all'aumento di patrimonio netto della società acquirente".

Tale previsione trova applicazione in relazione ad ogni aumento di patrimonio netto della beneficiaria (la cui posizione è equiparabile alla "società acquirente" di cui alla citata lettera b) anche laddove, come nel caso in specie, siano applicabili gli IAS/IFRS ma non l’IFRS 3) che si verifica per effetto dell’assegnazione del patrimonio della scissa a prescindere dalle modalità con cui è stata rappresentata contabilmente in base agli IAS/IFRS poiché altrimenti si verificherebbe quello che la ratio del citato D.M. vuole evitare (ossia, una differente qualificazione fiscale del patrimonio netto delle società coinvolte nell’operazione straordinaria e, conseguentemente, un diverso trattamento impositivo delle sue "movimentazioni" dovuti esclusivamente alla modalità di contabilizzazione dell’operazione).

Pertanto, le previsioni dell’articolo 172, comma 6, del Tuir (in assenza di riserve in sospensione d’imposta in capo alla BETA) trovano applicazione all’aumento di patrimonio netto della Società solo nei limiti dell’aumento collegato all’operazione di scissione. Nel caso in esame la Società aumenterà il proprio patrimonio netto limitatamente all’importo dell’Asset, ripartendolo tra capitale/riserve di capitale e riserve di utili nella medesima percentuale presente presso la scissa ante scissione (e non presso la beneficiaria ante scissione come sembrerebbe emergere da pag. 9 dell’istanza e dal prospetto allegato sub 3 alla documentazione integrativa). Tale ripartizione troverà immediata evidenza nel "Prospetto del capitale e delle riserve" presente nella dichiarazione dei redditi della Società del periodo d’imposta in cui l’operazione di scissione ha avuto efficacia.

La restante parte dell’utile di periodo (accantonato a riserva) della Società manterrà ai fini fiscali l’ordinaria natura di utile di esercizio e, come tale, sarà indicato nel richiamato prospetto della dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda la posizione della scissa, in generale, va rilevato che anche la scissa (pur ordinariamente libera di scegliere, sotto il profilo civilistico, le voci ideali di netto che possono essere utilizzate per alimentare il patrimonio della beneficiaria), coerentemente con quanto previsto per la beneficiaria, è tenuta a ridurre, ai fini fiscali, il proprio patrimonio netto in misura proporzionale alla ripartizione capitale/riserve di capitale e riserve di utili presenti ante scissione, al fine di garantire una simmetria e una continuità della qualificazione delle poste di patrimonio netto trasferite alla beneficiaria con la scissione che rappresentano espressioni del principio di neutralità fiscale. Pertanto, per effetto della rappresentata scissione, anche il patrimonio netto della BETA dovrà essere ridotto, sotto il profilo fiscale, in misura proporzionale tenendo conto del rapporto capitale/riserve di capitale e riserve di utili presenti ante scissione (dando atto di tale ripartizione nel "Prospetto del capitale e delle riserve" presente nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui l’operazione di scissione ha avuto efficacia).