Violazioni dati personali: sanzioni ridotte entro il 18 dicembre

Con comunicato dell’11 dicembre 2018, il Garante per la privacy ricorda che, scade il prossimo 18 dicembre la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste per le violazioni in materia di protezione dei dati personali.

L’agevolazione è stata prevista dal recente Decreto Legislativo n. 101/2018 che ha adeguato la normativa italiana alle disposizione del Regolamento europeo 2016/679 in materia di privacy.
In particolare, i contravventori che abbiano ricevuto, entro la data del 25 maggio 2018, l’atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l’atto di contestazione immediata di cui all’art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente ai procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli artt. 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, 33 e 162, comma 2-bis, del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003), hanno la facoltà di definire i suddetti procedimenti mediante il pagamento in misura ridotta di una somma pari a due quinti del minimo edittale previsto per la sanzione (art. 18, D.Lgs. n. 101/2018). Tale facoltà di definizione agevolata non è ammessa qualora il procedimento sanzionatorio si sia nel frattempo concluso con l’adozione di un provvedimento di ordinanza-ingiunzione da parte del Garante.
Il pagamento in parola può essere effettuato tramite bollettino postale intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato di ROMA" il cui numero di conto corrente è 871012; oppure con versamento tramite istituti bancari, uffici postali ecc., utilizzando il seguente codice IBAN IT 31I0100003245348010237300 e indicando la seguente causale "Definizione agevolata sanzioni del __(data contestazione)___ – capo X capitolo 2373 – Contravventore: _____________", unitamente al numero della contestazione, laddove presente.
Qualora la contestazione contenga più violazioni e il contravventore intenda effettuare il pagamento finalizzato alla definizione agevolata solo per alcune di queste, nella causale del versamento andranno indicate le violazioni per cui è effettuato il versamento (si potrà fare riferimento, a tale riguardo, al numero della contestazione o all’articolo della norma violata).
Nell’ipotesi in cui il contravventore decida di non definire in maniera agevolata, mediante il pagamento dei 2/5 del minimo edittale entro il 18 dicembre p.v. i procedimenti sanzionatori pendenti, ha la facoltà di pagare l’intero importo contenuto nell’atto di contestazione oppure di presentare nuove memorie difensive entro il 16 febbraio 2019. In tal ultimo caso, il Garante, esaminate le nuove memorie presentate nei termini, potrà, in alternativa, disporre l’archiviazione degli atti ove ne ricorrano i presupposti, ovvero adottare specifica ordinanza-ingiunzione con la quale potrà determinare la somma dovuta per la violazione e ingiungerne il pagamento all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
Il termine per il Garante per disporre l’archiviazione degli atti o per adottare una specifica ordinanza-ingiunzione è di 5 anni; tale termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute è stato espressamente interrotto dall’art. 18, co. 5, del Decreto Legislativo n. 101/2018 e pertanto decorrerà nuovamente a partire dal 19 settembre 2018 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 101/2018). Il termine ultimo per l’archiviazione degli atti o per l’adozione di un provvedimento di ordinanza-ingiunzione, in tali casi, sarà quindi quello del 19 settembre 2023.
Si ribadisce, infine, che l’articolo 18 del cit. Decreto n. 101 prevede la facoltà di definizione agevolata della violazioni solo per i procedimenti sanzionatori che, alla data di applicazione del Regolamento UE (25 maggio 2018), risultino non ancora definiti con l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Pertanto, possono avvalersi della definizione agevolata solo i contravventori che abbiano ricevuto, entro la suddetta data del 25 maggio, l’atto con il quale sono notificati gli estremi della violazione o l’atto di contestazione immediata.
Di conseguenza, nei casi in cui i suddetti atti di contestazione siano stati notificati contravventori successivamente al 25 maggio è esclusa la possibilità di definire in via agevolata il procedimento.
Le somme derivanti dalla definizione agevolata dei procedimenti sono assegnate al bilancio dello Stato.