Licenziamento individuale per riduzione di personale: i limiti della scelta imprenditoriale

In caso di licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro (art. 3, L. n. 604/1966), ove il giustificato motivo oggettivo si identifichi nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la selezione del lavoratore non può essere compiuta liberamente, ma in applicazione di criteri obiettivi quali quello dei carichi di famiglia e dell'anzianità, escludenti l'arbitrarietà della scelta, in considerazione della necessità di maggior tutela del lavoratore socialmente più debole, rispetto al più avvantaggiato (Corte di Cassazione, sentenza 06 dicembre 2018, n. 31652).

Una Corte d'appello territoriale, confermando la sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato ad un lavoratore. La Corte aveva ritenuto dimostrato, sulla base delle deposizioni testimoniali, come fosse divenuta operativa una implementazione informatica, che aveva comportato la riduzione dell'attività di inserimento dei dati, dovendo i lavoratori unicamente controllare i dati immessi dall'esterno, sicchè era divenuto esorbitante il numero dei dipendenti a ciò addetti , con conseguente necessità di ridurre la forza lavoro.
Ricorre così in Cassazione il lavoratore, lamentando il difetto di prova del nesso eziologico tra la dedotta esigenza di riduzione del personale e la soppressione dello specifico posto di lavoro, nonché l’omessa applicazione dei criteri di scelta, quali espressione dei principi di correttezza e buona fede, nell'individuazione del lavoratore da licenziare.
Per la Suprema Corte, la censura di omessa applicazione dei principi di correttezza e buona fede attraverso il riferimento ai criteri di scelta di cui all'art. 5, L. n. 223 del 1991, è fondata ed idonea ad assorbire le residue censure.
Per consolidato orientamento di Cassazione, infatti, l'esigenza, derivante da ragioni inerenti all'attività produttiva, di ridurre di una o più unità il numero dei dipendenti dell'azienda, se non dà luogo ad un'ipotesi di licenziamento collettivo, regolata dalla citata L. n. 223/1991, può di per sé concretare un giustificato motivo obiettivo di licenziamento individuale, la cui legittimità dipende, tuttavia, dalla ulteriore condizione della comprovata impossibilità di utilizzare altrove il lavoratore licenziato, ovvero dal rispetto delle regole di correttezza (art. 1175 c.c.) nella scelta del lavoratore licenziato, tra più lavoratori occupati in posizione di piena fungibilità.
Altresì, sempre in caso di licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro (art. 3, L. n. 604/1966) ove il giustificato motivo oggettivo si identifichi nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, nell'individuare il dipendente (o i dipendenti) da licenziare il datore di lavoro, oltre a tener conto del divieto di atti discriminatori, occorre agire in conformità ai principi di correttezza e buona fede (artt.1175 e 1375 c.c.), che devono in generale guidare ogni comportamento delle parti di un rapporto obbligatorio.
Quanto alla questione di individuare in concreto i criteri obiettivi che consentano di ritenere la scelta conforme ai dettami di correttezza e buona fede, si è ritenuto di poter fare riferimento, pur nella diversità dei rispettivi regimi, ai criteri dettati per i licenziamenti collettivi nell’ipotesi in cui l'accordo sindacale ivi previsto non abbia indicato criteri di scelta diversi e, conseguentemente, prendere in considerazione in via analogica i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità (art. 5, L. n. 223/1991); non assumono, invece, rilievo le esigenze tecnico-produttive e organizzative, data la indicata situazione di totale fungibilità tra i dipendenti. Rimane salva, in ogni caso, l'utilizzabilità di criteri diversi, purché non arbitrari, ma improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati, (Corte di Cassazione, sentenza n. 25192/2016). Difatti, in presenza di una esigenza di riduzione di personale adibito a mansioni fungibili, il nesso di causalità tra tale esigenza e il licenziamento può non rivestire una sufficiente funzione individualizzante del lavoratore licenziabile; dunque, la selezione del lavoratore non potendo essere compiuta liberamente, deve avvenire con applicazione di criteri obiettivi quali quello dei carichi di famiglia e dell'anzianità, escludenti l'arbitrarietà della scelta, in considerazione della necessità di maggior tutela del lavoratore socialmente più debole, rispetto al più avvantaggiato.