Il liquidatore del patrimonio non ha la rappresentanza fiscale del sovraindebitato

Con riferimento alle procedure da sovraindebitamento, applicabili ai soggetti esclusi dalla disciplina del fallimento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che deve ritenersi esclusa l’attribuzione della rappresentanza fiscale del sovraindebitato in capo al liquidatore del patrimonio. Pertanto, qualora nella procedura di liquidazione del patrimonio si proceda alla cessione di fabbricati, l’eventuale opzione di imponibilità ai fini IVA, deve essere comunque  effettuta dal soggetto sovraindebitato (Agenzia delle Entrate - Risposta ad interpello n. 104/2018).