Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 06 dicembre 2018, n. 97

Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - consegna dichiarazione trasmessa per via telematica

 

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

[ALFA] (di seguito istante) chiede un parere rispetto al caso concreto di seguito sinteticamente descritto.

L'istante, in qualità di intermediario abilitato a trasmettere dichiarazioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nello svolgimento della propria attività, effettua numerosi invii di documenti informatici, inclusi le dichiarazioni fiscali dei clienti, modulistica IVA varia, modelli di pagamento, contratti, liquidazioni periodiche, Intrastat, ecc.

Lo studio dispone di una piattaforma internet attraverso la quale il cliente può consultare/scaricare la propria documentazione accedendo ad un'area dedicata e riservata, tramite credenziali fornite al momento della registrazione.

A tal proposito, l'istante, chiede se è possibile consegnare, entro il termine previsto dall'articolo 3, comma 6, del citato D.P.R. n. 322 del 1998, la dichiarazione trasmessa per via telematica e la relativa comunicazione di ricezione dell'Agenzia delle entrate con modalità diverse rispetto alla consegna fisica e/o manuale, al fine di avere un minor impatto ambientale della propria attività.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

In sintesi, l'istante, quale intermediario, ritiene di poter assolvere l'obbligo di "rilasciare" i documenti telematici trasmessi attraverso i seguenti passaggi:

1. invio di una comunicazione tramite PEC con cui avvisare il contribuente che entro 30 giorni dal termine di presentazione all'Agenzia delle entrate i documenti telematici trasmessi sul portale dello Studio saranno a disposizione in apposita area riservata, fornendo le istruzioni per il download, la stampa e illustrando gli obblighi di conservazione degli stessi ai sensi di legge;

2. entro 30 giorni dal termine della presentazione all'Agenzia delle entrate pubblicazione nell'area riservata al contribuente del documento telematico trasmesso, con relativa ricevuta di presentazione, affinché il contribuente possa assolvere, tramite la sottoscrizione e la conservazione, gli obblighi previsti dall'articolo 3, comma 9 del D.P.R. n. 322 del 1998.

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

Gli intermediari, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (comprese, a determinate condizioni le società tra professionisti - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 53616 del 9 marzo 2018) possono essere incaricati di trasmettere, per via telematica, all'Agenzia delle entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente sia quelle predisposte dal contribuente stesso.

Il successivo comma 6, del citato articolo 3, dispone che gli intermediari "rilasciano al contribuente [...] entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvata con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione."

In base al comma 9 dello stesso articolo 3 "I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, nonché i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti.". Il successivo comma 9-bis dispone, infine, che "I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.".

Dalle norme sopra richiamate si evince che contribuenti e sostituti d'imposta devono conservare una dichiarazione sottoscritta, mentre analogo requisito non è, invece, prescritto per i soggetti incaricati della trasmissione, che possono conservare su supporto informatico le copie delle dichiarazioni trasmesse, a condizione che siano riproducibili su modello conforme a quello approvato (cfr. risoluzione n. 354/E dell'8 agosto 2008).

Coerentemente con tale interpretazione, la risoluzione n. 298/E del 18 ottobre 2007, ha chiarito che il contribuente è tenuto alla conservazione della dichiarazione originale da lui sottoscritta e che la copia su supporto informatico conservata dall'incaricato della trasmissione telematica può non riprodurre la sottoscrizione del contribuente. Pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale può richiedere al contribuente l'apposizione della sottoscrizione sulla copia della dichiarazione, anche proponendo l'utilizzo di uno dei sistemi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Inoltre, la circolare n. 14/E del 9 maggio 2013, par. 7.2, ha precisato che: "la copia della dichiarazione e del relativo prospetto di liquidazione, sottoscritti dal soggetto che ha apposto il visto, possono essere consegnati direttamente su supporto informatico ovvero in modalità telematica ai contribuenti che abbiano sottoscritto specifica richiesta. In caso di consegna in modalità telematica, la stessa dovrà essere effettuata con sistemi che prevedano, attraverso l'utilizzo di credenziali di accesso qualificate e rilasciate di persona, l'identificazione certa e preventiva del contribuente, ferma restando l'osservanza generale delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196).".

Pertanto, nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di prassi sopra richiamati, il sistema di consegna dei documenti ipotizzato dall'istante è condivisibile. [...]