Cessione Ecobonus e Sismabonus: chiarite le modalità

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sulla cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico, fornendo chiarimenti sulle modalità e sulla tempistica di utilizzo da parte del cessionario (Agenzia Entrate - risoluzione n. 84/2018).

Gli artt. 14 e 16, D.L. n. 63/2013 stabiliscono che i soggetti che sostengono spese per interventi finalizzati, rispettivamente, alla riqualificazione energetica degli edifici o alla riduzione del rischio sismico degli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

Le modalità da seguire per la corretta cessione del credito sono state individuate nei provvedimenti 8 giugno 2017 e 28 agosto 2017 e nelle circolari n. 11/2018 e 17/2018, prevedendo una procedura di comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei condomini che vi provvedono attraverso l'amministratore del condominio o, qualora non obbligati alla relativa nomina, attraverso il condomino incaricato.
Nello specifico è previsto che:
- il condomino può cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile;
- il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica all'amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa, l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale;
- l'amministratore del condominio, a sua volta, comunica all'Agenzia delle entrate l'accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo e l'ammontare del credito d'imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- l’amministratore di condominio consegna, inoltre, al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili indicando anche il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all'Agenzia delle entrate, pena l’inefficacia della cessione del credito.

Il credito diviene disponibile per il cessionario a partire dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta.
Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione o può cederlo in tutto o in parte, dopo che lo stesso credito è divenuto disponibile. A tal fine, deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia.
La normativa in esame non detta, quindi, regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione del credito né contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata; è condizione di efficacia della cessione la comunicazione effettuata all’Agenzia delle entrate da parte dell’amministratore del condominio o del condomino incaricato.

Ai fini dell’imposta di registro, all’atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione, ove redatto in forma scritta, trova applicazione la previsione recata dall’art. 5 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, riguardante gli atti per i quali non vi è l’obbligo di richiedere la registrazione, che di fatto esonera dall’obbligo di registrazione tutti gli atti e documenti relativi all’attuazione del rapporto tributario, in ogni sua fase, comprendente "l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte(...)".
Il diritto alla detrazione, infatti, è un elemento di tale rapporto, derivante dall’applicazione di una norma tributaria ed esercitato al momento della liquidazione dell’imposta. La sua cessione non comporta il venir meno di tali caratteristiche, in quanto, per il suo tramite, "il legislatore consente, semplicemente, l’utilizzo del credito corrispondente alla detrazione ad un soggetto diverso dal titolare della posizione tributaria che ha dato origine alla detrazione".
Non vi è obbligo di registrazione anche nel caso di cessione redatta in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.