Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31355

Imposte dirette - IRPEF - Accertamento - Redditometro - Indici di capacità contributiva e incrementi patrimoniali

 

Ritenuto che

 

L'Agenzia delle entrate ricorre sulla base di unico motivo per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Piemonte, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per Irpef anni 2007 e 2008 emessi in base all'art. 38 d.P.R. 600/73, in base alla emersione di indici di capacità contributiva e incrementi patrimoniali, ha rigettato l'appello dell'Ufficio. I giudici d'appello hanno rilevato la violazione dell'art. 38 cit., avendo l'Ufficio effettuato commistione fra importi presuntivi di capacità di spesa ed elementi patrimoniali riferiti agli stessi beni valutati dai coefficienti dello strumento redditometro.

D.T. si costituisce con controricorso. Eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, per mancanza di chiarezza sulle disposizioni violate, per omessa impugnazione della ratio decidendi della sentenza impugnata. Deposita memoria.

 

Considerato che

 

1. L'unico motivo col quale l'Agenzia delle entrate deduce violazione di legge, art. 38 commi 4, 5, 6 d.P.R. 600/73 e dell'art. 2697 c.c., nonché dei DDMM 1992 e del D.L. n. 78/2010, è inammissibile.

2. La ratio della sentenza impugnata è infatti incentrata sulla illegittimità del metodo accertativo, basato sulla "commistione tra importi presuntivi di capacità di spesa ed elementi patrimoniali riferiti in tutto o in parte agli stessi beni valutati dai coefficienti dello strumento redditometro" (e quindi fra accertamento induttivo e redditometrico), ratio non attinta dal motivo di ricorso, fondato sulla violazione delle risultanze del redditometro, cui la CTR non avrebbe riconosciuto il suo valore di presunzione legale, con conseguenze in ordine al riparto dell'onere della prova.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in € 3.000,00, oltre spese generali, nella misura forfetaria del 15%.