Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 05 dicembre 2018, n. 95

Articolo 11, comma 1, lett. b), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazione ACE - disapplicazione art. 10 D.M. 14 marzo 2012

 

Quesito

 

Alfa S.p.A. (di seguito anche "l’istante"), con atto di fusione avente efficacia reale e contabile dal 1° gennaio 2017, ha incorporato Beta S.p.A.. Presenta, pertanto, interpello probatorio relativo alla spettanza dell’agevolazione ACE di quest’ultima per l’anno d’imposta 2017.

A tal fine, espone che Beta operava nel settore ..... sotto il controllo della capogruppo Gamma. Nell’esercizio di tale attività si avvaleva di società attive nella produzione e nel commercio di.............., tra cui:

- A S.r.l.;

- B S.r.l.;

- C S.p.A.;

- D S.p.A..

Nell’arco temporale di riferimento 2011-2017, Beta ha posto in essere operazioni che, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 marzo 2012 (d’ora in poi "decreto ACE"), impongono la sterilizzazione della base di computo del beneficio. Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 presenta infatti un incremento di crediti da finanziamento verso le società soggette al suo controllo, più sopra elencate, per complessivi euro ...............

Ciò considerato l’istante presenta interpello ai fini della disapplicazione dell’articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto ACE.

Per dimostrare l’assenza di indebite duplicazioni della base di calcolo ACE, l’Istante chiarisce come le società destinatarie dei finanziamenti provenienti da Beta non abbiano effettuato, a loro volta, conferimenti in favore di altri soggetti del gruppo, né effettuato finanziamenti o pagato corrispettivi per acquisti di partecipazioni, aziende o rami di azienda in favore di società appartenenti al gruppo.

Analizza a questo fine la situazione relativa a ciascuna di esse, esponendo quanto di seguito:

- A, nei cui confronti Beta ha registrato un incremento di crediti da finanziamento al 31 dicembre 2017 di euro ..............., non detiene né ha detenuto partecipazioni in altre società e, dunque, non può, né avrebbe potuto, porre in essere operazioni volte ad accrescere il capitale proprio di altri soggetti del gruppo. Inoltre, in forza del contratto di finanziamento stipulato con l’Istituto di Credito ..........., non può costituire o acquisire altre imprese né erogare finanziamenti o prestare garanzie a terzi soggetti. Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 non evidenzia, infatti, finanziamenti corrisposti a terzi, tanto è vero che la voce "immobilizzazioni finanziarie" presenta un saldo pari a zero mentre la voce "crediti" accoglie unicamente crediti di natura commerciale, tributaria e comunque non intercompany. Gli unici crediti verso controllanti presenti in bilancio si riferiscono a crediti commerciali o comunque legati alla liquidazione IVA di gruppo.

- B, nei cui confronti Beta ha registrato un incremento di crediti da finanziamento al 31 dicembre 2017 di euro ........................, non detiene né ha detenuto partecipazioni in altre società e dunque non può, né avrebbe potuto, porre in essere operazioni volte ad accrescere il capitale proprio di altri soggetti del gruppo. Inoltre, in base al contratto di finanziamento stipulato con l’Istituto di Credito ........., non può costituire o acquisire altre imprese né erogare finanziamenti o prestare garanzie a terzi soggetti. Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 non evidenzia infatti finanziamenti corrisposti a terzi, tanto è vero che la voce "immobilizzazioni finanziarie" presenta un saldo pari a zero, mentre la voce "crediti" accoglie unicamente crediti di natura commerciale, tributaria e comunque non intercompany. Gli unici crediti verso controllanti presenti in bilancio si riferiscono a crediti commerciali legati alla cessione di .....

- C, nei cui confronti Beta ha registrato un incremento di crediti da finanziamento, al 31 dicembre 2017, di euro ................, ha detenuto esclusivamente partecipazioni in società residenti in Bulgaria. I crediti esposti nel bilancio al 31 dicembre 2017 si riferiscono a crediti finanziari vantati nei confronti delle società controllate residenti in Bulgaria ed acquisiti in esito ad un’operazione di fusione transfrontaliera con la società di diritto austriaco Delta. Pertanto, la società C non ha finanziato società del gruppo residenti in Italia. Peraltro, l’Istante precisa che nessuna delle società di diritto bulgaro ha effettuato finanziamenti o conferimenti nei confronti della controllante indiretta Alfa.

- D, nei cui confronti Beta ha registrato un incremento di crediti da finanziamento al 31 dicembre 2017 di euro ..............., non detiene né ha detenuto partecipazioni in altre società, fatta eccezione per la partecipazione al Z iscritta al costo di acquisto di euro 5,00. Non può, né avrebbe potuto, dunque, porre in essere operazioni volte ad accrescere il capitale proprio di altri soggetti del gruppo. Inoltre, in base al contratto di finanziamento stipulato con l’Istituto di Credito ........, non può "acquistare alcuna azione, quota o capitale obbligazionario di alcuna persona giuridica o effettuare alcun investimento di natura finanziaria" né erogare finanziamenti o prestare garanzie a terzi soggetti. Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 non evidenzia, infatti, alcuna erogazione di finanziamenti, mentre la voce "crediti" accoglie unicamente crediti di natura commerciale, tributaria e crediti non intercompany. Gli unici crediti verso controllanti presenti in bilancio si riferiscono a rapporti commerciali legati alla cessione di ...... ed alla liquidazione IVA di gruppo.

L’istante precisa, altresì, che le quattro società controllate da Beta e da quest’ultima finanziate, nel lasso di tempo 2011 - 2017, non hanno acquistato quote di partecipazione o aziende da altri soggetti del gruppo, escludendo in tal modo che abbiano potuto realizzare le operazioni che l’articolo 10, comma 3, lettere a) e b), del decreto ACE intende contrastare.

 

Soluzione prospettata dal contribuente

 

L’istante è dell’avviso di aver adeguatamente dimostrato l’assenza di plurime fruizioni della deduzione ACE all’interno del gruppo e, pertanto, di non dover sterilizzare la relativa base di calcolo di un importo corrispondente ai finanziamenti che, al 31 dicembre 2017, risultavano in essere tra Beta e le proprie controllate.

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

L'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2012 ("decreto ACE") dispone che "la variazione in aumento di cui all'articolo 5 è ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento".

Il successivo comma 3 prevede che la variazione in aumento che residua non ha altresì effetto per un importo pari ai corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti al medesimo gruppo societario (lettera a) e, ancora, "fino a concorrenza dell'incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti di cui al comma 1" (lettera e). Questi ultimi sono i "soggetti di cui agli articoli 2 e 8 che nel corso del periodo di imposta potevano considerarsi controllanti, in base all'articolo 2359 del codice civile, di soggetti di cui ai medesimi articoli 2 e 8 o che sono controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante".

L'intento perseguito dal legislatore è di impedire che una stessa somma di denaro, attraverso "atti di apporto a catena", accresca il capitale proprio di più entità giuridiche incluse nello stesso gruppo d'imprese, come espressamente esplicitato dalla relazione illustrativa al decreto ACE secondo cui le finalità perseguite dall'articolo sono "tese ad evitare, soprattutto nell'ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi del beneficio".

Tanto premesso, nel caso in esame, al 31 dicembre 2017, Beta presentava un incremento di crediti da finanziamento di euro .................... verso le controllate A, B, C, D. Tale circostanza è idonea ad attivare le sterilizzazioni previste dall'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto ACE.

Tuttavia, viene chiarito dalla società istante che nessuna delle società beneficiarie dei suddetti finanziamenti abbia a sua volta effettuato conferimenti, finanziamenti, pagamenti di corrispettivi per acquisti di partecipazioni, aziende o rami di azienda in società residenti appartenenti al gruppo. Infatti, nessuna delle finanziate, nel periodo 2011 - 2017 ha detenuto partecipazioni in ulteriori soggetti residenti del gruppo né ha incrementato i propri crediti finanziari in favore di tali soggetti, il che esclude che i finanziamenti oggetto dell’istanza di disapplicazione abbiano potuto dare luogo ad effetti duplicativi del beneficio che la disciplina antielusiva speciale dell'articolo 10, comma 3, del decreto ACE intende contrastare.

Pertanto, valutate le argomentazioni proposte e gli elementi probatori forniti in questa sede, la scrivente concorda sulla disapplicazione dell'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto ACE e ritiene, quindi, che la base di calcolo dell'ACE ereditata da Alfa per il periodo di imposta 2017, a seguito dell'incorporazione di Beta, non vada sterilizzata dell’importo dei finanziamenti erogati a favore delle società controllate.