Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 dicembre 2018, n. 31345

Previdenza - Omissione contributiva - Cartella esattoriale - Prescrizione

 

Ritenuto che

 

la Corte d'Appello di Catania, con sentenza n. 1168/2012, in riforma della sentenza impugnata dall'Inps, rigettava l'opposizione svolta da A.B. srl avverso l'iscrizione a ruolo di cui alla cartella esattoriale notificata in data 23/4/2003, emessa per conto dell'Inps e con la quale era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 74.700,12 per contributi omessi e somme aggiuntive, relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1992, ottobre e novembre del 2001 e gennaio, febbraio e marzo del 2002;

a fondamento della decisione la Corte rilevava che la decisione del primo giudice, fondata sull'assunto che l'Inps fosse rimasto contumace nel giudizio di primo grado e pertanto, benché onerato, non avesse fornito la benché minima prova dei fatti determinanti l'insorgenza dell'omissione contributiva, si rivelava errata non avendo tenuto conto che i crediti vantati dall'Inps derivavano dai modelli Dm 10 presentati dalla stessa società opponente, con la conseguenza che nessuna ulteriore prova era tenuto a fornire in giudizio l'Inps; anche perché le difese sul merito articolate dalla società nel ricorso introduttivo (prescrizione, pagamento parziale) apparivano radicalmente incompatibili con la contestazione della sussistenza dell'obbligo contributivo; in relazione alle eccezioni sollevate dalla società e riproposte in grado d'appello la Corte rilevava che attraverso la CTU era stato accertato come la società A.B. srl non avesse provato di aver posto in essere alcun versamento con riferimento alle somme richieste nella cartella opposta; quanto all'eccezione di prescrizione essa non era stata tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado e pertanto appariva inammissibile perché tardiva; per quanto riguardava le somme aggiuntive indicate in cartella doveva rilevarsi che erano state correttamente determinate ratione temporis; pertanto per le omissioni anteriori all'entrata in vigore della legge 388/2000 era stato applicato il sistema sanzionatorio precedente, mentre tale più favorevole normativa era stata applicata per le violazioni attinenti a periodi successivi;

contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la A.B. srl con due motivi, illustrati da memoria, nei quali deduce: 1) la violazione e l'omessa applicazione dell'articolo 3, comma 9, legge n. 335/1995, nonché dell'articolo 437, comma 2 c.p.c., dell'articolo 112 c.p.c. e del principio di rilevabilità d'ufficio della prescrizione nella materia previdenziale (ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c.) avendo la Corte omesso di rilevare ex Officio la prescrizione in relazione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1992, nonché di dichiarare illegittima ogni pretesa relativa alle rispettive somme aggiuntive in ragione dell'estinzione per prescrizione del credito sottostante; 2) la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 218 legge n. 662/1996 in merito alle somme aggiuntive (ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c.), atteso che, non potendosi configurare alcun addebito a carico della società ricorrente per i mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1992, in ragione dell'intervenuta prescrizione, nulla era dovuto a titolo di somme aggiuntive, per come richieste in cartella; in via gradata si rilevava l'erroneità degli importi indicati a titolo di somme aggiuntive in misura superiore a quanto risultante ai sensi dell'articolo 1, comma 218 legge n. 662/1996; non potendo affermarsi che fossero state correttamente applicate secondo quanto erroneamente ritenuto in sentenza; l'Inps ha resistito con controricorso;

 

Considerato che

 

il primo motivo di ricorso, avente valore assorbente, è fondato, atteso che, secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità (Cass. 9226/2018, 27163/2008, 230/2002), nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti; detto principio - che attualmente è fissato dall'art. 3, comma nono, della legge n. 335 del 1995 ed è desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dall'art. 55, comma secondo, del R.D.L. n. 1827 del 1935 - vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base al comma decimo del citato art. 3 della legge n. 335 del 1995, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge;

parimenti consolidato è il principio conseguente, secondo cui la relativa eccezione non rientra fra quelle la cui proposizione per la prima volta in appello è vietata dall'articolo 437 c.p.c.; ed invero il divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'articolo 345 c.p.c. e specificamente all'articolo 437, comma 2 c.p.c. per il rito del lavoro, concerne soltanto l'eccezione in senso proprio relativa a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatti valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio e non può quindi inerire all'eccezione di prescrizione in discorso;

per le esposte ragioni, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, mentre va dichiarato assorbito il secondo motivo; la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Messina, anche per le spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo. Dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Messina anche per le spese del giudizio di legittimità.