Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 dicembre 2018, n. 31158

Licenziamento per giustificato motivo - Prova della crisi aziendale - Effettiva soppressione del posto di lavoro - Contingenza transitoria

 

Fatti di causa

 

Con sentenza in data 7 giugno 2016, la Corte d'appello di Catanzaro rigettava l'appello proposto da G. s.p.a. (già C. D. s.r.l.) avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo dalla predetta intimato il 12 settembre 2011 ad A. N. e condannata alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, in suo favore, in misura pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla cessazione del rapporto al suo ripristino.

A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva la prova della crisi aziendale, per la risultanza dall'ultimo bilancio di esercizio (al 31 dicembre 2011) di una perdita modesta (pari a € 25.057,00) significativamente inferiore a quella dell'esercizio precedente (al 31 dicembre 2010, pari a € 379.096,00), senza alcun chiarimento al riguardo, ben potendo essa dipendere da una mera contingenza transitoria; neppure essendo stata offerta prova dell'effettiva soppressione del posto, per la deduzione iniziale dell'assegnazione delle mansioni contabili svolte dal lavoratore al legale rappresentante della società e, inammissibilmente per la prima volta con l'atto di appello, ad uno studio esterno.

Infine, essa riteneva pure la prova della sussistenza del requisito dimensionale ai fini di applicabilità della tutela reale per inidoneità della prova in contrario offerta dalla società datrice: rappresentata dalla dichiarazione 28 dicembre 2012 sottoscritta da tale P. C., qualificato consulente incaricato, della risultanza dal libro unico, neppure prodotto, dell'occupazione media dalla società, nel periodo gennaio - settembre 2011, di 12,80 unità lavorative nel punto vendita di S. Stefano di Rogliano, cui addetto il lavoratore licenziato e tra 51,19 e 55,62 sul territorio nazionale.

Con atto notificato il 29 luglio 2016, la società ricorreva per cassazione con tre motivi, cui resisteva il lavoratore con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 I. 604/1966, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., anche come error in procedendo ed omesso  esame su fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per la comprovata dimostrazione della ricorrenza di una crisi aziendale, comportante un riassetto organizzativo, effettivamente realizzato, attraverso la soppressione della posizione apicale di A. N., le cui mansioni di consulente commerciale trasferite ad A. C., legale rappresentante della allora C. D. s.r.l. e di Commerciale G. s.p.a.; pure osservato come nella nozione di giustificato motivo oggettivo rientri anche l'ipotesi del riassetto organizzativo aziendale al fine di una gestione più economica per fronteggiare situazioni sfavorevoli non meramente contingenti.

2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 18 I. 300/1970, nel testo mod dall'art. 1 I. 108/1990, 414, n. 5 e 421 c.p.c. anche come error in procedendo, per la documentazione, premessa l'eccepita inammissibilità per tardività di una comunicazione del Centro per l'Impiego di Cosenza attestante l'occupazione presso C. D. di 80 dipendenti al 31 dicembre 2011, di una media di personale dipendente, tanto nell'unità lavorativa del ricorrente, tanto sul territorio nazionale, ampiamente inferiore al requisito dimensionale per l'applicazione della tutela reale.

3. Con il terzo, la ricorrente deduce la detraibilità dal risarcimento liquidato ad A. N. dell'aliunde perceptum, di cui avuta documentazione solo dopo l'emissione della sentenza impugnata.

4. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 3 I. 604/1966, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., anche come error in procedendo ed omesso esame su fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per la comprovata dimostrazione della ricorrenza di una crisi aziendale comportante un riassetto organizzativo effettivamente realizzato attraverso la soppressione della posizione apicale di A. N., è inammissibile.

4.1. In punto di diritto, occorre premettere che, secondo il più recente e condivisibile insegnamento di questa Corte, ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisca un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost. (Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201; Cass. 3 maggio 2017, n. 10699).

4.2. Tuttavia, le norme denunciate di violazione in riferimento alla pretesa sussistenza della prova in ordine (sia pure, per le ragioni dette, limitatamente) alla soppressione del posto di A. N., integrante giustificato motivo del licenziamento intimato, si risolvono in una censura sostanziale di errore di valutazione, insindacabile in sede di legittimità. Esse non attingono, in riferimento all'art. 115 c.p.c., l'errore di percezione, che cada sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, in contrasto con il divieto di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. 12 aprile 2017, n. 9356); né configurano una pertinente denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), idonea ad integrare il vizio di cui error in procedendo, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero all'opposto valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892); né, tanto meno, violazione dell'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395).

4.3. Neppure, infine, ricorre il prospettato omesso esame di un fatto storico, siccome individuato in una pluralità di elementi (con inidoneità ex se, proprio per tale deduzione plurima di circostanze, ad integrare il requisito di decisività, nessuna di esse da sola essendo tale: Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625), quali il trasferimento ad altri delle mansioni già esercitate dal lavoratore addetto alla posizione soppressa (in realtà esaminato dalla Corte territoriale, con valutazione di insufficienza probatoria e rilievo pure di deduzione nuova in appello, pertanto inammissibile, dal quartultimo alinea di pg. 3 al quinto alinea di pg. 4 della sentenza; neppure oggetto di confutazione dalla ricorrente, con evidente riflesso sulla genericità del motivo, in violazione della prescrizione dell'art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.: Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202) e dell'esclusione di assunzioni successive al licenziamento del medesimo, con evidente irrilevanza al fine in questione.

5. Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 18 I. 300/1970, nel testo mod dall'art. 1 I. 108/1990, 414, n. 5 e 421 c.p.c., anche come error in procedendo, per la documentazione del rispetto del requisito dimensionale per l'applicazione della tutela reale, è inammissibile.

5.1. Non sussiste la violazione delle norme di legge denunciate, in difetto dei requisiti loro propri (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 28 novembre 2007, n. 24756; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).

Sicché, anche qui il mezzo si risolve in una contestazione della valutazione probatoria argomentatamente svolta dalla Corte territoriale (al primo capoverso di pg. 4 della sentenza), pertanto insindacabile in sede di legittimità (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197), tanto meno nella più circoscritta possibilità di devoluzione prevista dal novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

6 II terzo motivo, relativo a detraibilità dal risarcimento liquidato al lavoratore dell'aliunde perceptum, è parimenti inammissibile.

6.1. Esso costituisce questione nuova, per la prima volta dedotta in sede di legittimità, neppure essendo rilevabile d'ufficio (Cass. 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass. 17 gennaio 2018, n. 907), in quanto, sebbene non abbia natura di eccezione in senso proprio esclusivamente riservata alla parte, neppure risulta da una rituale né tempestiva allegazione dei fatti rilevanti, in relazione ad essa, né tanto meno incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, sicché il giudice possa trarne d'ufficio le idonee conseguenze (Cass. 26 ottobre 2010, n. 21919).

7. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l'inammissibilità del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, con distrazione, secondo la sua richiesta, al difensore anticipatario.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore del lavoratore, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.