L. n. 132/2018: respingimento con accompagnamento alla frontiera

La legge n. 132/2018 di conversione con modificazioni del cd. DL sicurezza ha inserito nel testo originario l’articolo 5bis. Tale articolo ha ad oggetto il respingimento con accompagnamento alla frontiera disposto dal questore nei confronti degli stranieri che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, siano fermati all'ingresso o subito dopo (o siano stati temporaneamente ammessi nel territorio solo per necessità di pubblico soccorso).

Novellando l'articolo 10 del decreto legislativo n. 286 del 1998, Testo unico dell'immigrazione, il Legislatore prevede che tale provvedimento di respingimento sia comunicato immediatamente e comunque entro quarantotto ore dal questore al giudice di pace, per la convalida, con le garanzie processuali (incluso il gratuito patrocinio) per la difesa dello straniero destinatario del provvedimento. La comunicazione, e le modalità di impugnazione, devono avvenire in lingua da lui conosciuta.
Contro il respingimento è ammesso il ricorso per impugnazione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Tali controversie sono disciplinate con rito sommario di cognizione, ed il giudizio è definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.
Tali previsioni sono introdotte mediante rinvio all'articolo 13, commi 5bis, 5ter, 7 ed 8 del Testo unico dell'immigrazione
Allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento è fatto divieto di reingresso nel territorio dello Stato - salva speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. Tale disposizione non si applica - per effetto del rinvio all'articolo 13, comma 13, terzo periodo del Testo Unico - nei confronti dello straniero già espulso per il quale sia stato autorizzato il ricongiungimento familiare.
Il divieto di reingresso opera per un periodo da tre a cinque anni, tenuto conto delle circostanze pertinenti il singolo caso.
In caso di trasgressione, lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. E se già sia stato così condannato, allo straniero che faccia un nuovo ingresso illegale nel territorio italiano si applica altresì una pena da uno a cinque anni di reclusione.
Per le citate fattispecie di violazione del divieto di reingresso, è previsto come obbligatorio l'arresto del trasgressore - anche fuori dei casi di flagranza - e si applica il rito direttissimo.