Iter amministrativo per la vendita di oggetti preziosi

L’iter amministrativo per la vendita di preziosi in un esercizio di vicinato o in attività commerciale già avviata è soggetta al regime amministrativo della SCIA condizionata, per cui l’avvio dell’attività è "condizionato" al rilascio dell’autorizzazione di polizia. Nell’ipotesi di vendita in una struttura media o grande, invece, si applica la conferenza dei servizi decisoria, e quindi oltre all’autorizzazione della questura è necessaria anche quella comunale; per quest’ultima, però, si applica l’istituto del silenzio-assenso (Ministero dell’Interno - Circolare 26 novembre 2018, n. 16538).

Data l’estrema delicatezza del settore, la vendita di oggetti preziosi rientra tra le attività economiche regolamentate e l’iter amministrativo per l’avvio dell’attività è caratterizzato dalla duplica competenza del comune e della questura. In particolare:
- per gli esercizi di vicinato e per la vendita in attività commerciale già avviata si applica la SCIA condizionata;
- per la vendita in strutture di dimensioni medie o grandi, sono necessari due distinti provvedimenti autorizzativi, rispettivamente da parte del Comune e da parte della Questura.
Al fine di garantire uniformità sul territorio nazionale riguardo al procedimento amministrativo da osservare per l’avvio e per l’esercizio dell’attività di vendita di oggetti preziosi, il Ministero dell’Interno ha precisato che:
- nel caso di vendita in esercizi di vicinato, l’interessato deve presentare l’istanza per l’autorizzazione di pubblica sicurezza al SUAP, che la trasmetterà al Questore, contestualmente alla SCIA per l’avvio dell’esercizio. L’inizio dell’attività è "condizionato" al rilascio dell’autorizzazione di polizia a cui è subordinato il legittimo esercizio dell’attività stessa. Il procedimento amministrativo è caratterizzato dall’emanazione di un unico atto amministrativo, consistente nell’autorizzazione del Questore, in quanto la SCIA è un atto che ha natura oggettivamente e soggettivamente privata. L’Amministrazione procedente ha comunque la facoltà di convocare la conferenza dei servizi (con funzione istruttoria) qualora ritenga opportuno effettuare un esame degli interessi pubblici coinvolti;
- nell’ipotesi di vendita di preziosi in attività commerciali già avviate si applica lo stesso iter, appena descritto, previsto per la vendita in esercizi di vicinato; un unico atto amministrativo rappresentato dall’autorizzazione di pubblica sicurezza, con istanza presentata al SUAP che la trasmette al Questore. L’inizio dell’attività è "condizionato" al rilascio dell’autorizzazione di polizia. Anche in tale ipotesi l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla consultazione della conferenza dei servizi (con funzione istruttoria).
- nel caso di vendita in una struttura media o grande, invece, l’iter amministrativo è caratterizzato da due distinti atti autorizzativi di competenza di amministrazioni diverse (Comune per l’avvio dell’esercizio commerciale e Questura per la vendita di oggetti preziosi); Il Comune provvede a convocare la conferenza di servizi, con funzione decisoria, entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte del Questore e l’attività non potrà essere iniziata prima del rilascio delle predette autorizzazioni (del Comune e dell’Autorità di p.s.) o del decorso del termine per il silenzio-assenso applicabile esclusivamente all’autorizzazione comunale.
Il Ministero dell’Interno ha sollecitato, peraltro, la massima severità dell’Amministrazione nel riscontro della permanenza dei requisiti soggettivi in capo al titolare dell’autorizzazione, talché la medesima può essere legittimamente ritirata in presenza di circostanze (da indicarsi nel provvedimento sanzionatorio) che ragionevolmente appaiano come sintomi di abuso del titolo di polizia. A tal proposito, ha precisato che l’ipotesi di abuso che può giustificare la revoca della licenza, comprende ogni violazione di legge, regolamenti o di ordini dell’autorità, a prescindere da una sentenza di condanna e indipendentemente dalla qualificazione come reato del comportamento sanzionato.