Istanze per le agevolazioni in favore del turismo aquilano

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare del 20 novembre 2018, n. 351717, ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni in favore di attività imprenditoriali volte, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, al rafforzamento dell’attrattività e dell’offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano, e indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Soggetti beneficiari

La domanda può essere presentata da PMI regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, nella forma di: ditta individuale, società di persone, società di capitali, cooperative, società consortili e consorzi di imprese con attività esterna.
Possono essere ammesse alle agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa purché l'impresa sia formalmente costituita, dalle stesse persone fisiche indicate in domanda, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di ammissione alle agevolazioni.

Programmi e spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d’investimento finalizzati alla creazione di nuove imprese o all’ampliamento e/o riqualificazione di imprese esistenti.
Sono ammissibili le spese d’investimento e gestione funzionali alla realizzazione del progetto proposto - al netto di IVA - sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e intestate al soggetto beneficiario.
Indipendentemente dal regime contabile adottato, i soggetti beneficiari dovranno annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA, dei cespiti ammortizzabili e degli inventari, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del Soggetto gestore o del Ministero.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse nella misura del 70% delle spese ammissibili.
Le spese d’investimento sono agevolabili a fondo perduto nella forma di contributo in conto impianti. Le spese di gestione sono agevolabili a fondo perduto nella forma di contributo alla spesa. Le spese di gestione sono riconosciute per un massimo del 30% sul totale delle spese ammissibili.

Procedura di accesso, istruttoria delle domande e criteri di valutazione

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
I soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.
Le domande di agevolazione, corredate della documentazione, sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Concessione ed erogazione delle agevolazioni

A conclusione del procedimento istruttorio, il Soggetto gestore adotta la determinazione di concessione delle agevolazioni o la determinazione di rigetto della domanda e la invia a mezzo PEC al soggetto proponente.
L’erogazione del contributo in conto impianti avviene su richiesta del soggetto beneficiario mediante la presentazione di stati avanzamento lavori (SAL) degli investimenti di importo almeno pari al 30% (trenta per cento) dell’investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l’importo residuo.

Monitoraggio, controlli e ispezioni

Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione del saldo investimenti, il Soggetto gestore effettua apposito sopralluogo presso la sede dell’attività agevolata, dove dovrà essere resa disponibile tutta la documentazione contabile e fiscale dei soggetti beneficiari, oggetto delle verifiche specifiche.

Variazioni

Il soggetto beneficiario può richiedere, tramite la procedura informatica, solo dopo la propria sottoscrizione della determinazione di concessione, variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti alla localizzazione dell’iniziativa e/o al settore di attività inserito in domanda. Tali variazioni devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario con adeguata motivazione al Soggetto gestore ed essere da quest’ultimo autorizzate.

Revoca

Le agevolazioni possono essere revocate in misura totale o parziale dal Soggetto gestore.
La revoca dei contributi erogati, con contestuale richiesta di restituzione maggiorata delle penalità, è disposta nei seguenti casi:
a) qualora la compagine della società costituita dopo l’ammissione alle agevolazioni risulti diversa dalla compagine sociale indicata nella domanda di agevolazione senza l’autorizzazione del Soggetto gestore;
b) qualora il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
c) qualora il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di monitoraggio e controllo;
d) qualora il soggetto beneficiario non rispetti ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni;
e) qualora il soggetto beneficiario utilizzi le somme erogate per finalità diverse da quelle previste, laddove applicabile la procedura di presentazione di fatture non quietanzate;
f) qualora risultino in corso a carico dei soggetti beneficiari accertamenti di ogni autorità competente per i quali sia applicabile una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie criminose previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
g) qualora il soggetto beneficiario non completi il programma d’investimento ammesso alle agevolazioni entro il termine stabilito;
h) qualora il soggetto beneficiario trasferisca, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma d’investimento, senza l’autorizzazione del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione dell’investimento;
i) qualora il soggetto beneficiario cessi l’attività ovvero ne disponga l’alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all’estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma d’investimento;
l) qualora l’impresa beneficiaria dichiari fallimento ovvero nei suoi confronti sia avviata altra procedura esecutiva o concorsuale prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
m) qualora anche un solo socio dei soggetti beneficiari sia sottoposto a rinvio a giudizio o abbia riportato una condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231;
n) qualora il soggetto beneficiario dichiari fallimento ovvero nei suoi confronti sia avviata altra procedura concorsuale prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma d’investimento.