Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 novembre 2018, n. 29422

Rapporto di lavoro - Dipendente con qualifica dirigenziale - Polizza assicurativa prevista dal CCNL per il caso di malattia non professionale - Inadempimento all'obbligo di informazione

Premesso

che con sentenza n. 916/2013, depositata il 17 febbraio 2014, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva respinto il ricorso di A.G. diretto a far accertare — nei confronti della F.N.I.E. - A.N.I.E., di cui lo stesso era stato dipendente con qualifica dirigenziale — l'inadempimento all'obbligo di informazione circa la stipula della polizza assicurativa prevista dalla contrattazione collettiva per il caso di malattia non professionale, quale occorsa al ricorrente, con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'avvenuta prescrizione del diritto all'indennizzo;

- che la Corte di appello: (a) ha escluso, in primo luogo, la possibilità di configurare un qualsiasi obbligo di informazione a carico del datore di lavoro, sul rilievo che l'obbligo di stipulare la polizza era contenuto nel C.C.N.L. per i dirigenti aziende industriali e che a tale contratto, come a fonte integrativa di regolamentazione del rapporto, la lettera di nomina a dirigente del G. aveva fatto esplicito riferimento; (b) ha, inoltre, escluso la violazione del generale obbligo di correttezza e buona fede da parte della Federazione, alla luce dei documenti prodotti e della circostanza che l'appellante aveva sottoscritto polizze analoghe a favore dei dipendenti, così da essere stato nelle condizioni di avere conoscenza della previsione contrattuale collettiva;

- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il G. con quattro motivi, cui la Federazione ha resistito con controricorso;

- che il co-difensore del ricorrente, avv. G.F., ha rinunciato al mandato;

 - che entrambe le parti hanno depositato memoria;

 

rilevato

 

che con il primo motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1891 e 2952 cod. civ. e dell'art. 12 C.C.N.L. Dirigenti Industria, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che quando il datore di lavoro sia tenuto, in virtù di una disposizione collettiva, alla stipula di un contratto di assicurazione a favore del proprio dipendente, egli non assuma anche l'obbligo, ove la stessa disposizione non lo preveda in modo specifico, di comunicargli l'avvenuta stipulazione e il contenuto del contratto; - che con il secondo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1891 e 1375 cod. civ., il ricorrente censura la sentenza per non avere tenuto conto, nell'escludere un obbligo di informativa a carico del datore di lavoro circa l'esistenza e il contenuto della polizza, che la sussistenza di tale obbligo discende dalla clausola generale di buona fede (oggettiva) nell'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle previsioni della contrattazione collettiva;

- che con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1891, 1375, 2727 e 2729 cod. civ. per avere la sentenza impugnata reso una motivazione contraddittoria e illogica, nella parte in cui ha affermato l'esistenza di circostanze gravi, precise e concordanti a fondamento della conoscenza della polizza assicurativa da parte del ricorrente;

- che con il quarto viene dedotto omesso esame da parte del giudice di appello e omessa motivazione circa il fatto decisivo per il giudizio costituito dall'avere il datore di lavoro, pur essendo informato della malattia non professionale che aveva colpito il ricorrente, trascurato di farne denuncia alla società di assicurazione, ai sensi di polizza;

osservato che il primo motivo è infondato;

- che, infatti, il giudice di appello si è uniformato all'orientamento, cui si ritiene di dover dare continuità, secondo il quale "quando per norma collettiva il datore abbia l'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione a favore del suo dipendente, l'obbligo è adempiuto con la stipulazione; ed in particolare, ove la norma non lo preveda specificamente, il datore non ha l'accessorio obbligo di comunicare al lavoratore la stipulazione ed il contenuto del contratto stesso. Di conseguenza, il lavoratore che intenda far propri gli specifici diritti previsti dalla norma collettiva, ha l'onere di prenderne tempestiva conoscenza. Ed il fatto che al lavoratore non sia stata comunicata l'esistenza del contratto di assicurazione stipulato a suo favore e del termine di prescrizione ivi previsto è irrilevante" (Cass. n. 15497/2008; conforme Cass. n. 16868/2008);

 - che, d'altra parte, non rileva nella presente fattispecie l'orientamento di cui a Cass. n. 8670/2009, richiamata nell'esposizione del motivo e secondo cui, nell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente ha l'obbligo, derivante dal generale principio di buona fede, di informare l'assicurato sia dell'esistenza dell'assicurazione, sia delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti ex contractu all'esercizio del diritto al pagamento dell'indennizzo, trattandosi di principio affermato con riferimento alla figura, in generale, del contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta e, pertanto, non pertinente al caso concreto, in cui l'obbligo di stipulare la polizza trova la propria fonte in una previsione contrattuale collettiva e cioè in una norma conosciuta o conoscibile, con impiego di ordinaria diligenza, dal lavoratore che da essa sappia essere regolato il proprio rapporto (come nella specie, stante il riferimento al C.C.N.L. per i dirigenti delle aziende industriali contenuto nel contratto individuale di lavoro, secondo quanto specificamente accertato dalla Corte di merito);

- che il secondo motivo è inammissibile, atteso che, nell'inosservanza del requisito di cui all'art. 366, comma 1°, n. 6 cod. proc. civ., non risulta precisato dal ricorrente se, e in quali esatti termini, la questione, che ne costituisce l'oggetto, sia stata formulata nel ricorso introduttivo del giudizio, e quindi richiamata con il ricorso di appello, non essendo sufficiente a tal fine il mero richiamo a detti atti processuali (cfr. ricorso, p. 16) in difetto di trascrizione dei passaggi rilevanti di essi o di riproduzione del loro contenuto;

- che, come più volte precisato, non sono prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 907/2018);

- che risulta altresì inammissibile il terzo motivo, il quale, nel denunciare sostanzialmente la contraddittorietà e illogicità del percorso motivazionale che ha condotto il giudice di appello a ritenere acquisita la prova della conoscenza della polizza assicurativa da parte del ricorrente, non si conforma al modello legale del vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., quale risultante a seguito delle modifiche introdotte con il d.l. 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella I. 7 agosto 2012, n. 134;

- che in proposito è stato ripetutamente affermato (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 9253/2017) che l'art. 360 n. 5, nella riformulazione conseguente alla novella del 2012, "introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)"; con la conseguenza che "nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale  fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in  causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie";

- che parimenti inammissibile, per difetto di autosufficienza, è il quarto motivo di ricorso, non essendo, da un lato, riprodotto il testo della polizza assicurativa, il cui art. 13 bis sancirebbe a carico del contraente l'obbligo di denuncia del sinistro occorso al proprio dipendente; dall'altro, non risultando specificamente dedotto che la relativa questione fosse stata sollevata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;

- che il motivo è comunque infondato, posto che il contraente, ai sensi dell'art. 1891, 2° comma, cod. civ., non può esercitare i diritti derivanti dal contratto senza l'espresso consenso dell'assicurato, al quale fanno capo direttamente i diritti derivanti dal rapporto assicurativo; con la conseguenza che, in mancanza di una disposizione o di una clausola che lo obblighi ad attivarsi nell'interesse dell'assicurato, il contraente non è responsabile dei danni che quest'ultimo, omettendo di agire per la tutela dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione, abbia subito a causa della loro prescrizione (cfr., fra le molte, Cass. n. 13329/2004 e, più di recente, Cass. n. 28695/2011);

 

ritenuto

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.