Approvato il Decreto-Genova

Il Senato ha approvato in via conclusiva il disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 109/2018 recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze". Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova

Tra le misure fiscali, è disposta:
- con riferimento ai fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero, a specifiche condizioni, l’esenzione Irpef, Ires, Irap, Tasi e Imu (comma 1);
- l’esclusione da imposizione diretta dei contributi, degli indennizzi e dei risarcimenti ottenuti da privati a seguito del crollo del ponte Morandi (comma 2);
- l’esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020, in conseguenza del crollo e relativi ai predetti immobili (comma 3);
- l’esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall'imposta di bollo per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito del crollo (comma 4);
- la sospensione dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019 dei termini di notifica delle cartelle di pagamento, di quelli per la riscossione degli atti di accertamento esecutivo, dei termini previsti per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, se le predette attività sono destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili sgomberati o danneggiati a seguito del crollo (comma 5);
- l’esenzione dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, relativamente al periodo che va dall'ordinanza di inagibilità o dell'ordinanza sindacale di sgombero fino alla revoca delle medesime (comma 5-bis).

Inoltre è istituita nell’ambito del territorio della città metropolitana di Genova una zona franca.
Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca e che hanno subito a causa dell’evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo dell'ultimo triennio 2015-2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie attività nel Comune di Genova, le seguenti agevolazioni:
- esenzione dalle relative imposte del reddito derivante dall’attività d’impresa;
- esenzione dall'IRAP;
- esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all'interno della zona franca urbana.
Le esenzioni in esame spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.

Interventi nei territori dei Comuni dell’Isola di Ischia

In relazione agli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciosa Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, il Decreto-Genova convertito:
- proroga ed estende l'ambito di applicazione di alcune agevolazioni introdotte dal D.L. n. 148/2017 e dalla Legge di Bilancio 2018. Le agevolazioni riguardano le imposte sui redditi, l'IMU, la TASI, la TARI, il rimborso di mutui contratti dai comuni, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti contratti dai privati, la facoltà di assunzione di personale in deroga ai vincoli assunzionali;
- consente l’esenzione del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, con appositi provvedimenti adottati dalle rispettive autorità di settore;
- prevede la sospensione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni fino al 31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto di sospensione – senza applicazione di sanzioni e interessi – dal 1° gennaio 2021;
- sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in scadenza nel periodo 29 settembre 2018 - 31 dicembre 2020;
- dispone la sospensione di termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori.