Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 novembre 2018, n. 29083

Tributi - Controllo dichiarazione dei redditi ed IVA ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/73 e art. 54 - bis d.P.R. n. 633/72 - Disconoscimento credito IVA per tardiva presentazione della dichiarazione da cui ha origine - Cartella di pagamento - Legittimità

 

Fatti di causa

 

All'esito di controllo automatizzato della dichiarazione presentata da Immobiliare L. s.r.l. per l'anno di imposta 2007, ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/73 e art. 54 - bis d.P.R. n. 633/72, vennero recuperati a tassazione con cartella di pagamento gli omessi versamenti per IVA e IRAP, pari rispettivamente ad € 42.420,00 ed € 2.265,00, e ciò stante il mancato riconoscimento da parte dell'Ufficio di eccedenze IVA maturate nel precedente anno d'imposta, giacché la dichiarazione era stata presentata oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza.

Proposto ricorso dalla contribuente, la C.T.P. di Roma lo respinse con sentenza del 12.6.2012, ma la C.T.R. di Roma, con decisione del 30.10.2013, in riforma della prima decisione, annullò la cartella impugnata.

L'Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi, cui resiste Immobiliare L. s.r.l. in liquidazione con controricorso, illustrato da memoria.

 

Ragioni della decisione

 

1.1 - Con il primo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 19 e 20 del d.P.R. n. 633/72, dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322/98, nonché dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 e dell'art. 54-bis del d.P.R. n. 633/72, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si osserva che, pur avendo la società presentato la dichiarazione Mod. Unico 2008 relativa all'anno 2007, l'Ufficio aveva rilevato che essa tanto non aveva fatto per l'anno 2006, avendo presentato la relativa dichiarazione oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza. Pertanto, essa non avrebbe potuto riportare l'eccedenza IVA detraibile nella dichiarazione dell'anno successivo, sicché correttamente l'Ufficio aveva proceduto alla rettifica ai sensi dell'art. 54-bis del d.P.R. n. 633/72, trattandosi in sostanza di dover correggere un errore materiale commesso dalla società nel riportare l'eccedenza d'imposta.

1.2 - Con il secondo motivo, di denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Per l'ipotesi in cui dovesse ritenersi che, secondo la C.T.R., la dichiarazione sarebbe stata omessa non già per l'anno d'imposta 2006, ma per il 2007, la stessa C.T.R. non avrebbe esaminato un fatto decisivo, ossia che la dichiarazione omessa era quella del 2006, come emerge dagli atti di causa.

2.1 - Il primo motivo è fondato.

La C.T.R. ha ritenuto che, dal mancato riconoscimento del credito d'imposta per l'anno 2006 da parte dell'Ufficio, non potesse derivare l'emissione di cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato, procedura da riservarsi esclusivamente ai casi di correzione di errori materiali o di calcolo contenuti nelle dichiarazioni, ovvero di esclusione di ritenute o deduzioni, ma non anche qualora venga in discussione, come nella specie, l'an debeatur, occorrendo in tal caso emettere un autonomo avviso di accertamento.

Ritiene in proposito il Collegio che, nella specie, l'operato dell'Ufficio non abbia implicato una vera e propria attività valutativa, trattandosi in definitiva di verificare, semplicemente, la non spettanza dell'eccedenza d'imposta sulla base di un fatto - la tardiva presentazione della dichiarazione IVA - di immediata percezione. E' noto, del resto, l'insegnamento di Cass., Sez. 5, n. 1471/2017, secondo cui "In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria può disconoscere le perdite di impresa di esercizi precedenti, relativamente ai quali dall'anagrafe tributaria risulti l'omessa presentazione della dichiarazione, e conseguentemente procedere alla correzione dell'errore materiale, consistente nel riporto della perdita, commesso dal contribuente nella successiva dichiarazione, ex art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, ed a tal fine può avvalersi di un mero controllo cartolare, senza l'emissione di un avviso di rettifica ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973". Sebbene si tratti di perdite, il concetto è sostanzialmente sovrapponibile al caso che occupa.

3.1 - Il ricorso è quindi accolto, restando assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. di Roma, in diversa composizione, che si atterrà al superiore principio e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.