Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 novembre 2018, n. 29329

Tributi - Imposte sui redditi - Reddito di impresa - Determinazione - Inerenza e alla congruità dei costi - Condizioni

 

Ritenuto che

 

la I. s.r.l. impugnava un avviso di accertamento con il quale, relativamente all'annualità 2003, l'Agenzia delle entrate aveva accertato un maggior imponibile di € 496.342,44, in seguito al mancato riconoscimento della deducibilità di alcuni costi (costi non di competenza: € 21.080,00; costi non inerenti: € 384.203,00; costi non documentati: € 91.059,00);

che la Commissione tributaria provinciale di Varese, con sentenza n. 13/09/10, accoglieva parzialmente il ricorso relativamente ai rilievi riguardanti i "servizi amministrativi" e le "consulenze tecniche", confermando gli altri accertamenti;

che la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha parzialmente accolto l'appello della contribuente, confermando unicamente il rilievo dell'Ufficio inerente al rimborso delle spese dipendenti (€ 4.929,00), annullando, di conseguenza, i rilievi riguardanti il rimborso chilometri dell'amministratore per € 18.725,98, le consulenze tecniche C. per € 348.203,00, gli affitti e le locazioni passive per € 53.299,00;

che l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo;

che la contribuente si è costituita con controricorso. Considerato che con l'unico motivo di ricorso si lamenta l'omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c.. Secondo quanto dedotto, la pronuncia impugnata avrebbe omesso ogni motivazione sul fatto controverso e decisivo per il giudizio rappresentato dall'esistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini della deducibilità dei costi per le consulenze tecniche effettuate dalla C. s.r.l.. In particolare, i giudici del gravame ne avrebbero affermato l'inerenza e la congruità senza considerare le circostanze dedotte dall'Amministrazione (gli ordinativi delle prestazioni effettuati dalla I. alla C. erano privi di vero valore probatorio, stante la sostanziale identità dell'ufficio amministrativo che curava i rapporti tra le due società; le fatture relative alle prestazioni effettuate erano da sole inidonee a dimostrare il requisito dell'inerenza in mancanza delle fatture di riaddebito al cliente iniziale, ossia al cliente che aveva richiesto alla I. la consulenza tecnica; dagli stessi prospetti depositati dalla contribuente, emergeva che il valore delle commesse C. era del 25% superiore alla tariffa ingegneri; non vi era tra le due società una vera contrapposizione di interessi, stante il reciproco pressoché integrale possesso del capitale sociale, il che avrebbe reso più stringente una maggiore trasparenza e precisione nella documentazione dei rapporti). La motivazione della sentenza sarebbe inoltre insufficiente nella parte in cui ha affermato la mancanza di danno erariale, ritenendo che i costi dedotti dalla I. costituissero reddito per la C., soggetto a tassazione alla medesima aliquota, senza considerare che il reddito imponibile di quest'ultima era notevolmente abbattuto dai rilevanti costi che la stessa si portava in detrazione;

che il motivo è fondato riguardo all'omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso;

che in tema di ricorso per cassazione, per effetto della modifica dell’art. 366-bis c.p.c., introdotta dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., deve essere dedotto mediante esposizione delle ragioni per le quali l'insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti, dovendosi configurare in senso storico o normativo e potendo rilevare solo come fatto principale ex art. 2697 c.c. - costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo - o anche secondario - dedotto in funzione di prova determinante di una circostanza principale (Cass. 13 dicembre 2017, n. 29883);

che ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., quando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 7 aprile 2017, n. 9097; Cass. 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. 27 gennaio 2006, n. 1756);

che, nel caso di specie, la pronuncia impugnata ha trattato in maniera inadeguata le specifiche doglianze evidenziate da parte dell'Agenzia delle entrate in merito all'inerenza e alla congruità dei costi per le consulenze tecniche effettuate dalla C., affermando in maniera del tutto generica e tautologica che dagli atti risultava l'inerenza del costo e l'economicità delle prestazioni svolte, mentre privo di qualsiasi specificità - e pertanto inidoneo a costituire un'adeguata motivazione secondo la richiamata giurisprudenza - è il richiamo alle fasi da cui risulterebbe l'economicità delle prestazioni svolte dalla C.;

che la motivazione, prescindendo da ogni valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità, ha omesso ogni riferimento ai rilievi - evidenziati nel ricorso introduttivo con richiamo alle deduzioni svolte in giudizio - riguardanti il valore probatorio degli ordinativi delle prestazioni, la mancanza delle fatture di riaddebito al cliente iniziale, il valore delle commesse superiore del 25% alla tariffa degli ingegneri e all'assenza di contrapposizione di interessi tra le due società a fronte del reciproco pressoché integrale possesso del capitale sociale;

che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa (Cass. 17 luglio 2018, n. 18904; Cass. 26 maggio 2017, n. 13300);

che inammissibile, invece, risulta la doglianza concernente l'insufficiente motivazione sul danno erariale, nulla evidenziando al riguardo la pronuncia impugnata, mentre non sono stati riprodotti i motivi di impugnazione che avrebbero riguardato tale profilo;

che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale competente, anche per le spese del giudizio di cassazione in relazione al motivo accolto.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso nei limiti in motivazione e cassa la sentenza impugnata;

rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.