Interporto beneficiario di fusione: è parziale la deducibilità degli interessi dell'incorporata

Gli interessi passivi sostenuti, e non ancora dedotti, da una società incorporata, concorrono alla formazione del reddito imponibile della società beneficiaria dell’operazione di riorganizzazione aziendale fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati e l’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del ROL della gestione caratteristica, ai sensi dei commi da 1 a 4 dell’art. 96 del Tuir (Agenzia Entrate - risposta 05 novembre 2018, n. 62).

Tale disposizione trova applicazione anche al caso di una società costituita per la costruzione, la realizzazione e la gestione commerciale/imprenditoriale di un interporto, che ha incorporato un’altra compagine costituita al solo fine di rispettare l’obbligo che imponeva la separazione delle attività tecnico-immobiliari dal ruolo istituzionale, con lo scopo esclusivo di fornire alla società madre tutta una serie di attività funzionali, essenziali alla gestione interportuale.
L’art. 96, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) prevede, quale regime ordinario per i soggetti IRES, la deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati in ciascun periodo di imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati (l’eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica).
Dall’ambito di applicazione dell’art. 96 sono esclusi alcuni soggetti, elencati al co. 5, tra cui le società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui alla L. n. 240/1990. Il suddetto co. 5, delinea quindi una deroga ad una normativa di carattere generale, e deve essere considerata secondo i principi generali dell’ordinamento, come tutte le norme agevolative, di stretta interpretazione, e pertanto è non applicabile in via analogica a fattispecie e/o a soggetti dalla stessa non espressamente e tassativamente previsti.
Ne deriva quindi che, per gli oneri finanziari sostenuti dai soggetti diversi da quelli espressamente individuati dalla suddetta disposizione, il regime di deducibilità degli interessi passivi è necessariamente quello previsto in via ordinaria dalle disposizioni contenute nello stesso art. 96.