Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 05 novembre 2018, n. 62

Articolo 96, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 ("Tuir") - Incorporazione di un soggetto sottoposto alle ordinarie regole di deducibilità degli interessi passivi

 

Quesito

 

La società ALFA S.p.A. (di seguito, anche "società istante") è stata costituita per la costruzione, la realizzazione e la gestione commerciale/imprenditoriale di un interporto e risulta beneficiaria, fra l’altro, delle disposizioni della legge n. 240 del 1990 che (all’articolo 9) la qualifica come uno dei soggetti gestori titolati alla realizzazione degli Interporti di primo livello finalizzati al trasporto di merci a favore dell’intermodalità.

In data 15 dicembre 2017, con atto di fusione iscritto nel registro delle imprese in data 21 dicembre 2017, la società istante ha incorporato la società interamente posseduta ZETA. Tale ultima società è stata costituita (al solo fine di rispettare l’obbligo che imponeva la separazione delle attività tecnico-immobiliari dal ruolo istituzionale) in data 18 luglio 2005, con lo scopo esclusivo di fornire alla società ALFA tutta una serie di attività funzionali, essenziali alla gestione interportuale.

Secondo le intenzioni degli amministratori della società ALFA, (venute meno le ragioni che imponevano la separazione delle attività) l’incorporazione della società controllata ZETA, lungi dal rappresentare un’operazione avente finalità elusiva, ha semplificato e reso più efficiente e meno onerosa la gestione complessiva dell’intera attività per la realizzazione e gestione interportuale.

Le operazioni della società incorporata ZETA sono state imputate, ai fini contabili e fiscali, al bilancio della società incorporante ALFA a decorrere dal giorno 1 gennaio 2017.

ALFA, in quanto società costituita per la realizzazione e l’esercizio di interporti, è esclusa dalla limitazione della deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo 96, comma 1, del D.P.R. 917 del 1986 ("TUIR").

La società controllata (poi incorporata) ZETA, invece, pur avendo partecipato con la sua attività alla realizzazione e all’esercizio dell’interporto, ha applicato le regole ordinarie di deducibilità degli interessi stabilite dal citato articolo 96

A seguito della fusione, ALFA prevede, quindi, di dedurre, in sede di determinazione del reddito per l’esercizio 2017 (quale società incorporante), gli interessi passivi sostenuti, e non ancora dedotti, dalla società incorporata ZETA, pari complessivamente a Euro 42.199,00. A tal fine, la società istante fa presente, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 172, comma 7, del TUIR risulta rispettata, per l’incorporata, il limite del patrimonio netto e la condizione di vitalità.

Poiché esistono oggettive condizioni di incertezza sull’effettiva misura degli stessi (interessi passivi) che possono risultare fiscalmente deducibili in capo alla incorporante ALFA, alla luce di quanto previsto dal citato articolo 96 del TUIR, l’istante chiede il presente parere all’Agenzia delle Entrate.

In altri termini, il dubbio è se ALFA può dedurre fiscalmente per intero, nell’anno 2017, interessi passivi sostenuti da un soggetto (la società ZETA), per il quale scattano i limiti di deducibilità imposti dal predetto articolo 96.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

Ad avviso della società istante, nessuna limitazione alla deducibilità degli interessi dovrebbe subire ALFA, subentrando, ai sensi dell’articolo 2504-bis del codice civile, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo, anteriormente alla fusione, alla società incorporata ZETA. Nella fusione per incorporazione, si assiste, infatti, non alla nascita di un nuovo soggetto giuridico (diverso ed estraneo alle società fuse), bensì alla prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti.

In altri termini, la deduzione degli interessi passivi di ZETA da parte di ALFA trova giustificazione nel fatto che l’attività svolta dalla incorporata ZETA prosegue, per effetto della fusione, presso la società incorporante ALFA e che tali interessi "siano stati fiscalmente e contabilmente imputati alla stessa società incorporante dall’1 gennaio 2017".

Poiché ALFA, a seguito dell’incorporazione della società controllata ZETA, non ha mutato la propria attività di realizzazione ed esercizio dell’interporto (attività che pertanto prosegue secondo le previsioni contenute nella citata legge 4 agosto 1990, n. 240), ma ha solo accorpato al proprio interno talune funzioni prima svolte dalla incorporata ZETA, non dovrebbe subire, quale soggetto costituito per l’esercizio di un interporto, alcuna limitazione alla deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalla incorporata.

Nel merito, trattasi di una esclusione (dal limite di deducibilità) che riguarda taluni soggetti, tassativamente enumerati, (che esplicano determinate attività, tra le quali la realizzazione e l’esercizio di interporti) per i quali il Legislatore ha ravvisato non avere senso imporre la generale disciplina limitativa alla deducibilità degli interessi passivi. Tali soggetti risultano quindi autorizzati - per legge - a dedurre in maniera integrale gli interessi passivi contabilizzati, con l’unica condizione che gli stessi siano inerenti all’attività d’impresa esercitata.

Pertanto, poiché l’esclusione dalla limitazione ha natura soggettiva (non essendo sottoposta ad alcuna altra condizione), è altresì ragionevole (e anche logico) ritenere che ALFA (quale società costituita "... per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240") possa dedursi per intero gli interessi passivi ad essa imputati (sia fiscalmente che contabilmente) a seguito della incorporazione della società ZETA.

Per completezza, l’istante evidenzia che, qualora si reputasse che gli interessi passivi maturati in capo a ZETA siano sottoposti alla deduzione limitata, ALFA avrebbe comunque, nel 2017, un risultato operativo lordo (ROL) in grado di assorbire per intero la deduzione dei predetti interessi (secondo le particolari indicazioni fornite dal citato articolo 96).

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

Per le ragioni di seguito esposte, si ritiene che gli interessi passivi sostenuti, e non ancora dedotti, dalla società incorporata ZETA concorrono alla formazione del reddito imponibile della società beneficiaria dell’operazione di riorganizzazione aziendale fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati e l’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del ROL della gestione caratteristica, secondo quanto disposto dai commi da 1 a 4 dell’articolo 96 del Tuir.

In via preliminare, si rappresenta che non sono oggetto della presente risposta i limiti posti alla deduzione degli interessi passivi dall’articolo 172, comma 7, del TUIR - che, in linea di principio, potranno essere oggetto di apposita istanza di interpello disapplicativo ai sensi del comma 2, dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - né la presenza dei requisiti soggettivi di cui al comma 5 in relazione all’Istante.

L’articolo 96 del TUIR prevede, quale regime ordinario per i soggetti IRES, la deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati in ciascun periodo di imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica.

Dall’ambito di applicazione della norma in esame sono esclusi alcuni soggetti, elencati al comma 5 dell’art. 96, tra cui le "società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni".

La disposizione di cui all’articolo 96, comma 5, del TUIR, delineando una deroga ad una normativa di carattere generale, deve essere considerata secondo i principi generali dell’ordinamento, come tutte le norme agevolative, di stretta interpretazione, e pertanto non applicabile in via analogica a fattispecie e/o a soggetti dalla stessa non espressamente e tassativamente previsti (Circolare n. 19 del 21 aprile 2009).

Ne deriva che, per gli oneri finanziari sostenuti dai soggetti diversi da quelli espressamente individuati dalla norma suddetta, il regime di deducibilità degli interessi passivi è necessariamente quello previsto in via ordinaria dalle disposizioni contenute nello stesso articolo 96.

Con riferimento al caso prospettato, ALFA ha incorporato, in data 15 dicembre 2017, la società interamente posseduta ZETA che, fino alla fusione, è stata sottoposta al regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi; le operazioni della società incorporata sono state imputate, ai fini contabili e fiscali, al bilancio della società incorporante a decorrere dal giorno 1 gennaio 2017.

Fermo restando il subentro della società beneficiaria della fusione (ALFA) nelle posizioni soggettive - tra cui lo stock degli interessi passivi sostenuti, e non ancora dedotti, dalla società incorporata - della società incorporata (ZETA) e nel rispetto dei limiti indicati nel citato articolo 172, comma 7 del TUIR, non appare sostenibile la tesi secondo cui la totalità di tali interessi (formatasi nel corso di diversi anni e ad opera di un soggetto, ZETA, che nel medesimo lasso temporale non possedeva la qualifica di "realizzatore e esercente di interporti") possa essere dedotta integralmente nell’esercizio in cui si è perfeziona la fusione.

In particolare, si rammenta che la disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 96 del Tuir determina i suoi effetti per ciascun anno, senza prevedere alcun riporto degli interessi o regola di compensazione tra periodi d’imposta differenti.

Ne consegue che, indipendentemente dalla decorrenza fiscale e/o contabile che si è voluta attribuire agli effetti della presente operazione di fusione, gli oneri finanziari relativi a periodi d’imposta in cui il soggetto che ha posto in essere le relative operazioni con causa finanziaria non rispettava i requisiti di cui al citato comma 5, restano vincolati alle ordinarie regole di deduzione degli oneri finanziari di cui ai commi da 1 a 4 del citato articolo 96.

Ciò non di meno, si ritiene che i predetti oneri finanziari potranno essere dedotti da ALFA nel limite degli interessi attivi e proventi assimilati e l’eccedenza in misura pari al 30 per cento del valore del ROL, con riferimento ai valori contabili riferibili alla beneficiaria dell’operazione di riorganizzazione.