Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 ottobre 2018, n. 25866

Contributi versati come lavoratori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne - Imputazione nel FPLD - Cumulo dei periodi assicurativi ex art. 16 L. n. 233/1990

 

Fatti di causa

 

1. Con ricorso al Tribunale di G., G.V., titolare di pensione di anzianità INPS con decorrenza 1.7.2001, chiedeva il ricalcolo della stessa pensione avendo lavorato, nel tempo, quale coltivatore diretto, artigiano, dipendente e pescatore autonomo, assicurato sino al 2001 con legge n. 250 del 1958.

2. Lamentava, in particolare, l'imputazione dei contributi versati in base a tale ultima gestione nel Fondo per i lavoratori dipendenti (f.l.p.d.), con assoggettamento della sua pensione al sistema contributivo, anziché in un Fondo autonomo, con applicazione del cumulo dei pro rata maturati quale dipendente, quale artigiano, quale coltivatore diretto e quale pescatore e chiedeva anche la neutralizzazione del periodo contributivo relativo all'attività di pescatore in quanto peggiorativa della quota di pensione a carico del fondo dipendenti.

3. Il Tribunale, nel contraddittorio con l’INPS, accoglieva la domanda stante la specialità del regime contributivo di cui alla L. n. 250 del 1958, ritenuto idoneo a tenere distinto il relativo rapporto previdenziale rispetto alla gestione generale dei lavoratori dipendenti ed in applicazione del disposto dell'art. 16, comma 1, della I. n. 233 del 1990, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità e costituzionale in tema di neutralizzazione degli effetti negativi della contribuzione successiva al raggiungimento del trattamento minimo.

Avverso la sentenza proponeva appello l'INPS; resisteva G.V.. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza pubblicata il 12 febbraio 2013, rigettava il gravame.

4. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'Istituto, affidato ad un motivo illustrato da memoria.

Resiste G.V. con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. - Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell' art. 16 L. n. 233 del 1990 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

Lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto di poter inquadrare in una gestione speciale autonoma rispetto al f.p.l.d. i contributi versati ex lege n. 250 del 1958, senza considerare che presso l'INPS esistono solo le gestioni dei lavoratori dipendenti, degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti - mezzadri - coloni, e che il menzionato art. 16 riguarda semplicemente i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (tra cui non è prevista la gestione dei pescatori lavoratori autonomi) con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

2. - Questa Corte di cassazione (Cass. nn. 23787 e 23877 del 2015), nel respingere la tesi sostenuta dall'INPS, ha avuto modo di affermare, in fattispecie analoghe alla presente, che:

a) era stato già messo in evidenza (Cass. n. 13473/04, Cass. n. 2126/00) il carattere speciale della normativa previdenziale prevista per il settore della pesca (lavoratori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne) dalla legge 13 marzo 1958 n. 250, che prevede specifici criteri da seguire al fine del computo dei contributi, fissando al riguardo un salario convenzionale, con conseguente non assoggettabilità degli assicurati al criterio del parametro contributivo minimo settimanale, introdotto dall'art. 7 della legge n. 638 del 1983, riferibile unicamente ai lavoratori dipendenti e che ai sensi dell'art. 1 legge 13 marzo 1958 n. 250, coloro che esercitano la pesca, sia per proprio conto, sia associati in cooperative e compagnie, con natanti superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso le Casse Marittime (Cass. 23.11.94 n. 9923);

b) la tesi dell'INPS, secondo cui la L. n. 250 del 1958 non prevederebbe (o costituirebbe) una gestione autonoma dei pescatori della piccola pesca marittima, articolandosi il regime a.g.o. nelle quattro diverse gestioni dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti-mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, realizzando una struttura unitaria, con unico rapporto assicurativo previdenziale, risulta smentita dall'art. 12, comma 3, della predetta L. n. 250 del 1958, che espressamente stabilisce: "Il contributo a carico delle cooperative, delle compagnie e dei pescatori autonomi e quello a carico dello Stato costituiscono un fondo denominato: ‘Fondo versamento addetti alla piccola pesca’ ", che non risulta all'epoca dei fatti di causa soppresso, essendo gli assicurati in questione rimasti esclusi anche dal nuovo regime pensionistico per i lavoratori marittimi di cui alla L. 26.7.84 n. 413 (art. 6, lettera d);

c) la costituzione, prevista dalla legge n. 250 del 1958, di un apposito Fondo presso l'INPS, non può dunque non considerarsi una gestione speciale rispetto al f.p.l.d., con conseguente liquidazione di due prò rata che tengano effettivamente conto delle due diverse contribuzioni versate e delle diverse attività lavorative svolte, con liquidazione di pensioni diverse pur collegate funzionalmente, ai sensi dell'art. 16 I. n. 233 del 1990 (di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi);

3. - Ritiene questa Corte di legittimità, alla luce di considerazioni sistematiche più ampie sollecitate anche da specifici interventi della Corte Costituzionale che l'orientamento appena riportato debba essere rivisto.

La questione interpretativa oggetto del motivo di ricorso deve prendere avvio dalla esatta interpretazione dei contenuti dell'art. 16 della I. n. 233 del 1990, il cui testo è il seguente: <Art. 16. (Cumulo dei periodi assicurativi) 1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni; b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti. 2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative. 3. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29>.

4. Le disposizioni appena riportate rendono evidente che la finalità perseguita dall'art. 16 cit. è quella di garantire al lavoratore autonomo che vanta anche periodi contributivi relativi ad attività di lavoro prestato con iscrizione presso altra gestione speciale ovvero da lavoro dipendente, da cumulare alla contribuzione da autonomo presso cui la pensione è liquidata, di ottenere, cumulando i diversi periodi, una pensione composta da distinte quote : a) corrispondente alla quota derivante dalla iscrizione alle gestione degli autonomi, che non può che essere contributiva; b) corrispondente alla contribuzione versata presso il fondo dei lavoratori dipendenti, liquidata secondo le regole proprie di tale Fondo.

5. Il primo nodo da sciogliere, dunque, è se a tale regola, che istituzionalizza una forma di pro rata al fine del calcolo composito di un unico trattamento pensionistico derivante dal cumulo di specifiche diverse contribuzioni, possa attribuirsi una portata ampia, tale da consentire all'interprete di estendere anche a forme di contribuzione diverse da quelle ivi indicate la possibilità di essere sussunte all'interno del meccanismo di operatività appena citato.

6. La risposta non può essere positiva. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della disposizione in commento, (Corte Cost. n. 108 del 2002; n. 527 del 1987) ha avuto modo di affermare che <l'attuale ordinamento pensionistico resta informato al principio della pluralità delle coperture previdenziali, che mantengono peculiarità ed articolazioni tali da consentire differenti discipline, con la conseguenza che rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta di regolare in un certo modo un determinato regime pensionistico. La totalizzazione dei periodi contributivi versati in diverse gestioni previdenziali non ha nel nostro ordinamento un carattere generale>. Da ciò ha fatto discendere la natura tipica della ipotesi regolata dall'art. 16 della I. n. 233 del 1990, prevista per i lavoratori per i quali sia liquidata la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti. Al principio della totalizzazione - ha affermato la Corte Costituzionale - < [...] non può attribuirsi dunque, allo stato, un carattere generale e, in senso diverso, non può invocarsi la sentenza n. 61 del 1999 di questa Corte che lo ha sì enucleato ma delimitandone chiaramente l'operatività al caso in cui l'assicurato non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto.

7. Quanto alla giurisprudenza di legittimità, va ricordato che già Cass. SS.UU. n. 28265 del 21 dicembre 2005, negando la portata di norma generale alla disposizione in commento sulla base dell'affermazione del principio del " diverso peso economico" di ciascun tipo di contribuzione, ebbe modo di affermare che <nel quadro relativamente unitario dell'assicurazione generale obbligatoria il cumulo, anche automatico, dei contributi accreditati in più gestioni opera solo ai fini della liquidazione di una pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi.[...] posto che sia la L. n. 463 del 1959, art. 9, comma 1, sia la L. n. 233 del 1990, art. 16, riguardano la disciplina di trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi; e questa seconda disposizione non ha fatto venir meno il divieto della valutazione dei contributi di questi assicurati ai fini dell'acquisizione del diritto alla liquidazione della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti. La previsione della L. n. 29 del 1979, art. 7, attiene d'altro canto alla disciplina del diverso istituto della ricongiunzione dei periodi assicurativi. Non esiste dunque nell'ordinamento previdenziale - come osserva Cass. n. 7481/2003 cit. - il diritto a cumulare nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i contributi versati nelle gestioni speciali degli artigiani, e commercianti, se si intende conseguire la pensione nella gestione lavoratori dipendenti. Ciò sarebbe consentito solo ricorrendo all'istituto della ricongiunzione di cui alla L. n. 29 del 1979, che però ha carattere oneroso per l'assicurato. È invece possibile cumulare i contributi versati nell'assicurazione per i lavoratori dipendenti con quelli versati in una delle gestioni dei lavoratori autonomi quando la pensione da percepire appartiene a quest'ultima gestione, mentre non è possibile il contrario, ossia non è consentito di cumulare i contributi versati in una gestione dei lavoratori autonomi con quelli versati per i lavoratori dipendenti per acquisire il diritto a pensione in quest'ultima gestione. Le richiamate norme della L. n. 463 del 1959 e L. n. 233 del 1990, come pure le disposizioni della L. 22 luglio 1966 n. 613, artt. 20 e 21 e del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 2 ter, convertito nella L. 16 aprile 1974, n. 114, confermano l'esistenza di questo diverso meccanismo, dovuto al differenziato "peso" economico dei due tipi di contribuzione>.

8. In seguito, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sempre in ordine all'inquadramento generale del sistema delineato dall'art. 16 della legge n. 233 del 1990, seguendo un'interpretazione logico-sistematica, ha avuto modo di affermare che, pur articolandosi in diverse gestioni, il sistema pensionistico ha struttura unitaria, configurandosi, in relazione ad ogni assicurato, un rapporto assicurativo previdenziale unico, in base al quale l'assicurato può conseguire la liquidazione d'una sola pensione, mediante la valorizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni, anche se con modalità diverse, di talché la L. n. 233 del 1990, art. 16 risulta funzionale al semplice coordinamento della gestione ordinaria e delle gestioni speciali nell'ambito dell'unitario regime di assicurazione generale obbligatoria, caratterizzato da regole di base uniformi e ormai anche da ampia omogeneità riguardo alle tecniche operative di dettaglio (cfr. ex plurimis, Cass., nn. 18569/2008; 11193/2009; 17237/2010; 4465 del 2015).

9. Il meccanismo di liquidazione in esame, dunque, coordina il rapporto tra gestione speciale e fondo lavoratori dipendenti secondo scelte discrezionali che riflettono il <peso economico di ciascun periodo contributivo e ciò attraverso il rinvio al sistema organizzativo amministrativo che, nel vigore della I. n. 233 del 1990, assicurava alle categorie indicate la tutela assicurativa relativa alla invalidità, alla vecchiaia ed ai superstiti secondo regole interne a ciascun sistema contributivo per cui la disposizione ammette il cumulo.

10. In particolare, in applicazione dei principi sopra indicati, appare evidente che il richiamo ad una delle < gestioni speciali> dei lavoratori autonomi non possa che riferirsi a quelle, gestite dall'INPS, previste dalla legge in tali termini e cioè: 1) quella per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali (istituita con I. n. 1047 del 1957; 2) quella per gli artigiani (istituita con I. n. 463 del 1959); 3) quella per gli esercenti l'attività commerciale (istituita dalla I. n. 613 del 1966).

11. Di contro, la tutela previdenziale di cui dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, di cui si pretende la sussunzione all'interno della regola posta dall'art. 16 della I. n. 233 del 1990 a titolo autonomo rispetto al sistema di valorizzazione previsto per il Fondo lavoratori dipendenti, si rivolge ai marittimi previsti dall'art. 115 del Codice della navigazione che, associati in cooperative, compagnie o per proprio conto, esercitano la pesca come attività professionale,esclusiva o prevalente, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda e quelli che sono pescatori di mestiere delle acque interne forniti di licenza professionale.

12. Secondo tale normativa, l'attività di pesca si considera prevalente quando la stessa impegni l'interessato per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito, a fronte di tale tipologia di attività economica, la legge ha previsto che la contribuzione dovuta sia commisurata ad apposita retribuzione convenzionale, fissata con D.M. 8 aprile 1961 (G.U. 17 aprile 1961, n. 95), annualmente adeguata. La legge prevede inoltre che tale categoria, oltre ad avere come parametro di riferimento per il calcolo della contribuzione la retribuzione convenzionale del lavoro dipendente, goda del regime previdenziale del FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti).

13. Sulla base di tale regolamentazione appare evidente che il legislatore previdenziale, nell'esercizio della propria discrezionalità, abbia ritenuto di includere l'attività economica della piccola pesca all'interno del sistema contributivo proprio del lavoro dipendente e, conseguentemente, ha inteso attribuire a tale contribuzione lo stesso <peso economico del lavoro dipendente, unificando a quest'ultimo il sistema contributivo della piccola pesca. Se ciò dimostra la disciplina di diritto positivo, appare evidente che non possa ammettersi la liquidazione di un prò rata relativo al periodo contributivo in questione mediante applicazione di regole diverse da quelle previste per il FPLD, risultato scontato laddove il periodo in questione non fosse calcolato uniformante ai periodi contributivi da lavoratore dipendente in senso proprio. In tal modo, infatti, verrebbe compromesso il complessivo funzionamento del sistema generale delineato dall'art. 16 della legge n. 233 del 1990.

14. Dunque, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del disposto dell'art. 16 cit. e, per tale ragione, la stessa sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, che, nel valutare la complessiva domanda formulata da G.V. e le richieste dallo stesso fatte valere in seno al giudizio d'appello ai sensi dell'art. 346 cod.proc.civ., si atterrà al seguente principio di diritto: <poiché l'art. 16 della legge n. 233 del 1990 risulta funzionale al semplice coordinamento della gestione ordinaria e delle gestioni speciali nell'ambito dell'unitario regime di assicurazione generale obbligatoria, caratterizzato da regole di base uniformi e da ampia omogeneità riguardo alle tecniche operative di dettaglio, anche il periodo contributivo maturato in relazione all'attività coperta dalla legge n. 250 del 1958, con versamenti presso il Fondo dei lavoratori dipendenti, va considerato alla stessa stregua del periodo contributivo relativo all'attività di lavoratore dipendente con calcolo di un' unica quota>.

15. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.