Legislazione - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - Delibera 04 luglio 2018, n. 803

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;

b) «Autorità», l'Autorità nazionale anticorruzione;

c) «presidente», il presidente dell'autorità;

d) «consiglio», il consiglio dell'autorità;

e) «ufficio», l'Ufficio di vigilanza competente in merito ai procedimenti concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

f) «dirigente», il dirigente dell'ufficio;

g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del codice;

h) «atto di raccomandazione», l'atto conclusivo del procedimento di vigilanza adottato dal consiglio o dal dirigente ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento;

i) «CRI» la comunicazione di risultanze istruttorie, di cui all'art. 20 del presente regolamento.

 

Art. 2

Oggetto

 

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 213, comma 3, lettere a), b), g) del codice.

 

Art. 3

Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza

 

1. L'attività di vigilanza si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni e agli obiettivi indicati dal Presidente e dal consiglio dell'autorità.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il consiglio approva una direttiva programmatica, elaborata anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell'attività dell'anno precedente.

3. Il Consiglio, sulla base della direttiva programmatica, approva altresì il «Piano annuale delle ispezioni», svolte secondo le modalità operative contenute nelle «Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni», pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità.

4. La direttiva annuale è pubblicata in forma sintetica, con l'indicazione dei criteri a cui si conforma l'attività di vigilanza, sul sito istituzionale dell'Autorità.

5. Il consiglio può integrare la direttiva ove ritenga necessario indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza.

 

Art. 4

Attività di vigilanza d'ufficio e su segnalazione

 

1. L'attività di vigilanza dell'Autorità è attivata dall'ufficio competente, secondo la direttiva annuale di cui all'art. 3 ovvero su disposizione del consiglio.

2. L'attività di vigilanza dell'Autorità è attivata su iniziativa dell'ufficio competente e su disposizione del consiglio:

a) a seguito di grave mancato adeguamento della stazione appaltante alle osservazioni dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8 del regolamento in materia di vigilanza collaborativa;

b) a seguito di mancato adeguamento della stazione appaltante al parere di precontenzioso vincolante di cui all'art. 211, comma 1, del codice.

3. L'attività di vigilanza è, altresì, attivata a seguito di segnalazioni presentate all'Autorità:

a) dall'autorità giudiziaria amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 32-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

b) dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 129, comma 3, delle disposizione di attuazione del codice di procedura penale;

c) dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. a-bis) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

d) da ogni altra amministrazione o autorità pubblica, ivi compresa quella giudiziaria ordinaria e contabile.

4. L'Autorità valuta anche le segnalazioni di violazione della normativa in materia di contratti pubblici presentate da terzi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di funzionamento degli uffici, tenendo conto in via prioritaria della gravità della violazione e della rilevanza degli interessi coinvolti dall'appalto.

5. Nel caso di segnalazione di illeciti da parte di un dipendente pubblico (cd. whistleblower), la trattazione della stessa è affidata all'ufficio competente, che la svolge ai sensi del presente regolamento e delle linee guida adottate dall'Autorità in materia, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001.

 

Art. 5

Modalità di presentazione delle segnalazioni

 

1. Le segnalazioni di terzi di cui all'art. 4, comma 4, sono presentate mediante il modulo allegato al presente regolamento, disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità e, ordinariamente, trasmessa ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento.

2. Il modulo di cui al comma 1 è compilato con chiarezza in ogni suo campo obbligatorio, corredato dalla eventuale documentazione, firmato e accompagnato da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante. Il segnalante indica, altresì, l'indirizzo, preferibilmente di posta elettronica certificata, cui possono essere indirizzate le eventuali comunicazioni dell'Autorità.

3. Nel caso in cui non sia utilizzato il modulo di cui al comma 1, la segnalazione, firmata e accompagnata da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante, deve comunque indicare e documentare gli elementi rilevanti.

 

Art. 6

Segnalazioni anonime

 

1. Ai fini del presente regolamento sono considerate anonime le segnalazioni che:

a) non rechino alcuna sottoscrizione;

b) rechino una sottoscrizione illeggibile;

c) pur apparendo riferibili a un soggetto, non consentano, comunque, di individuarlo o di identificarlo con certezza.

2. Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente.

3. Le segnalazioni anonime che riguardino fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate possono essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell'ufficio nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Il dirigente dell'ufficio può altresì proporre al consiglio di avviare un autonomo procedimento di vigilanza.

 

Art. 7

Archiviazione delle segnalazioni

 

1. Il dirigente provvede all'archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all'art. 6, anche nei seguenti casi:

a) manifesta infondatezza della segnalazione;

b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;

c) richieste genericamente riferite ad interi ambiti dell'attività contrattuale delle stazioni appaltanti;

d) manifesta incompetenza dell'Autorità su questioni non afferenti alla materia dei contratti pubblici;

e) finalità palesemente emulativa della segnalazione;

f) segnalazioni per le quali l'intervento dell'Autorità non è più attuale.

2. La segnalazione si intende archiviata se l'Autorità non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all'art. 13, comma 2, del presente Regolamento.

3. Il dirigente invia trimestralmente al consiglio il prospetto riassuntivo delle segnalazioni archiviate ai sensi del presente articolo, con l'indicazione, in relazione alle fattispecie di cui alla lett. f) del comma 1, delle motivazioni dell'archiviazione. Tali prospetti, previa presa d'atto da parte del consiglio sono pubblicati sul sito dell'Autorità e tale pubblicazione è da intendersi quale informativa rivolta agli esponenti.

4. Le notizie contenute nelle segnalazioni archiviate ai sensi del presente articolo, sono valutate al fine di individuare disfunzioni nell'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici. Tali informazioni rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art. 3, comma 2, e del conseguente Piano ispettivo dell'Autorità nonché degli atti, delle proposte e della relazione annuale dell'Autorità di cui all'art. 213, comma 3, lettere c) ed e) del codice.

 

Art. 8

Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento di precontenzioso

 

1. Qualora il procedimento di vigilanza debba essere avviato, d'ufficio o su segnalazione, in pendenza di un procedimento di precontenzioso avente il medesimo oggetto, l'avvio del procedimento di vigilanza può essere sospeso. All'esito dell'emanazione del parere di precontenzioso, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per l'avvio del procedimento di vigilanza.

2. Qualora il procedimento di vigilanza sia stato avviato, in caso di sopravvenuta richiesta di un parere di precontenzioso avente il medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza può essere sospeso sino all'esito del procedimento di precontenzioso. In questo caso, all'esito dell'emanazione del parere di precontenzioso, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza.

 

Art. 9

Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento per la proposizione del ricorso di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter del codice

 

1. Qualora, ricorrano i presupposti per la legittimazione al ricorso di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter del codice, il procedimento di vigilanza non è avviato ovvero è sospeso.

2. L'effetto sospensivo di cui al comma 1 decorre dall'acquisizione della notizia ai sensi dell'art. 11 del Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50/2016. Il procedimento avviato si estingue con la notifica del ricorso ai sensi dell'art. 211, comma 1-bis ovvero comma 1-ter del decreto legislativo n. 50/2016.

 

Art. 10

Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo

 

1. Nel caso di pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo avente il medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza non è avviato. All'esito del giudizio, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per l'avvio del procedimento di vigilanza.

2. La sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo comporta la sospensione di un procedimento di vigilanza avviato avente il medesimo oggetto. All'esito del giudizio, il dirigente valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento di vigilanza.

 

Art. 11

Responsabile del procedimento

 

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio.

2. Il responsabile del procedimento può individuare uno o più funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria.

 

Art. 12

Atti conclusivi del procedimento di vigilanza

 

1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'art. 13, si conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d'atto della volontà della stazione appaltante di adottare gli atti di cui all'art. 19, comma 2, e all'art. 20, comma 6, con l'adozione, mediante delibera del consiglio ovvero mediante atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui all'art. 21, di uno dei seguenti atti:

a) atto con il quale l'Autorità registra che la stazione appaltante ha adottato nel caso esaminato buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione;

b) accertamento di atti illegittimi o irregolari della procedura di gara o dell'esecuzione del contratto, eventualmente accompagnato da raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti interessate, a rimuovere le illegittimità o irregolarità riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire, per il futuro, il ripetersi di tali illegittimità e irregolarità.

 

Art. 13

Avvio del procedimento di vigilanza

 

1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento ed indica l'oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti nonché, ove possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, l'ufficio competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

2. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento è, di norma, di sessanta giorni, fatta salva la possibilità di proroga comunque non superiore a centottanta giorni, nei casi di motivate esigenze istruttorie.

3. Il termine di cui al comma 2 decorre, per la vigilanza d'ufficio, dalla data di perfezionamento dell'atto contenente le notizie relative a possibili illegittimità o irregolarità, quali la relazione di attività ispettiva, il rapporto di un ufficio relativo ad atti e dati disponibili presso l'Autorità o raccolti mediante accesso a siti e banche dati pubbliche. In caso di segnalazioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, il termine decorre dalla data di ricevimento della segnalazione.

4. La comunicazione può essere preceduta da una richiesta alla stazione appaltante di informazioni utili.

5. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata alla stazione appaltante e ai controinteressati. Nel caso di segnalazione di terzi, all'esponente, che non può essere qualificato quale controinteressato, potrà essere fornita unicamente la comunicazione di conclusione del procedimento di cui agli articoli 19, 20 e 21 del presente Regolamento.

6. Nel caso di un rilevante numero di destinatari la comunicazione personale è sostituita da modalità di volta in volta stabilite dall'Autorità.

7. Il dirigente trasmette al consiglio, con cadenza trimestrale, l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1.

 

Art. 14

Partecipazione all'istruttoria

 

1. Possono partecipare all'istruttoria:

a) i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 13, comma 4;

b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali, correlati all'oggetto del procedimento che ne facciano motivata richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla conoscenza dello stesso.

2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:

a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal «Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.

 

Art. 15

Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti

 

1. Il responsabile del procedimento formula per iscritto le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, di cui all'art. 213, comma 13, del codice, che indicano:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento. Tale termine, non inferiore a dieci e non superiore a trenta giorni, è stabilito in relazione all'urgenza del caso, alla quantità e qualità delle informazioni e dei documenti richiesti;

c) le sanzioni applicabili, ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

2. I documenti di cui è richiesta l'esibizione sono forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme.

3. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2.

 

Art. 16

Audizioni

 

1. Il dirigente può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 13, ovvero gli ulteriori soggetti che si riterrà utile sentire ai fini di una più compiuta trattazione dell'indagine.

2. I soggetti destinatari della comunicazione di risultanze istruttorie di cui all'art. 20, entro dieci giorni dal ricevimento, possono presentare istanza di audizione all'ufficio. Il dirigente, valutata positivamente la richiesta, comunica la data dell'audizione.

3. Nel corso delle audizioni i soggetti convocati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia. La richiesta di audizione deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria.

4. L'audizione può essere richiesta innanzi al consiglio dai soggetti di cui al comma 2, limitatamente ai casi di maggiore rilevanza. La richiesta di audizione deve specificare l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria. Il Presidente, su proposta degli uffici, valutata positivamente la richiesta, fissa la data dell'audizione e, per il tramite della Segreteria del consiglio, dispone la comunicazione agli interessati.

5. Delle audizioni è redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.

 

Art. 17

Ispezioni

 

1. Nell'ambito del procedimento di vigilanza, il dirigente può chiedere al consiglio lo svolgimento di un'attività ispettiva, da eseguire secondo i termini e le modalità indicate nelle Linee-guida per lo svolgimento delle ispezioni, pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità.

2. Il mandato ispettivo è disposto con provvedimento del Presidente, nel quale è indicata la composizione del gruppo ispettivo, l'eventuale attivazione della collaborazione della Guardia di finanza o di altri organi dello Stato, l'ambito soggettivo, l'oggetto dell'accertamento.

3. Entro il termine assegnato per la conclusione dell'attività ispettiva, che comunque non può essere superiore a sessanta giorni, l'ispettore redige la relazione contenente le risultanze degli accertamenti ispettivi che viene tempestivamente trasmessa all'ufficio richiedente per i successivi adempimenti.

 

Art. 18

Sospensione dei termini del procedimento

 

1. I termini del procedimento, nel caso di questioni di particolare complessità, possono essere sospesi una sola volta e, al di fuori della ipotesi di cui alla lettera b), per una durata che non può eccedere i trenta giorni, nei seguenti casi:

a) ulteriori approfondimenti mediante richieste documentali integrative alle parti o ad altre Amministrazioni o Autorità nazionali ed estere;

b) ispezioni disposte ai sensi dell'art. 17; in tal caso i termini del procedimento possono essere sospesi per una durata che non può eccedere i sessanta giorni;

c) acquisizione di pareri da altri uffici dell'Autorità, da altre Amministrazioni o Autorità nazionali ed estere.

2. Nell'ipotesi di richieste documentali o di acquisizioni di pareri da altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere, l'istruttoria può essere conclusa prescindendo dalle informazioni richieste non pervenute nel termine di cui al comma 1.

3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento o di acquisizione da parte del responsabile del procedimento delle integrazioni documentali, dalla data di ricezione della relazione ispettiva, dalla data di ricevimento del parere richiesto.

4. La sospensione dei termini procedimentali è comunicata alle parti.

 

Art. 19

Conclusione del procedimento

 

1. Il dirigente, ove non si proceda ai sensi dell'art. 20, entro centottanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato nella comunicazione di avvio del procedimento per la presentazione di memorie, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 18, sottopone al consiglio per l'approvazione una proposta di delibera nella quale sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Autorità, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, avente ad oggetto l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 12.

2. Il dirigente può, altresì, adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volontà manifestata dalla stazione appaltante di rimuovere le illegittimità e irregolarità indicate nella comunicazione di avvio del procedimento ovvero di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità. Tale nota può concludere, anche in parte, il procedimento.

3. Il dirigente sottopone al consiglio, con cadenza trimestrale, l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 2.

 

Art. 20

Comunicazione di risultanze istruttorie

 

1. In caso di accertamento di atti illegittimi e irregolari di particolare gravità o di particolare rilevanza economica e sociale, in rapporto al valore del contratto e al numero di operatori potenzialmente coinvolti nel mercato di riferimento, o nel caso in cui nel corso dell'attività di vigilanza siano emersi fatti nuovi, ulteriori e diversi da quelli indicati nella comunicazione di avvio il dirigente, prima della conclusione del procedimento finalizzato alla formale proposta di delibera di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato nella comunicazione di avvio del procedimento per la presentazione di memorie, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 18, può predisporre una Comunicazione di risultanze istruttorie (CRI).

2. La CRI è sottoposta alla preventiva approvazione del consiglio.

3. La CRI è trasmessa alla stazione appaltante e ai controinteressati. Entro un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni, i destinatari della comunicazione possono formulare le proprie controdeduzioni ovvero manifestare la volontà di conformarsi alle indicazioni in essa contenute.

4. La CRI può essere effettuata mediante forme di pubblicità di volta in volta stabilite.

5. Il dirigente, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato ai soggetti interessati per fornire riscontro alla CRI, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 18, sottopone al consiglio per l'approvazione una proposta di delibera nella quale sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Autorità, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, avente ad oggetto l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 12, comma 1, lettera b).

6. Il dirigente può, altresì, adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volontà manifestata dalla stazione appaltante di rimuovere le illegittimità e irregolarità indicate nella CRI ovvero di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità.

Tale nota può concludere, anche in parte, il procedimento.

7. Il dirigente sottopone al consiglio, con cadenza trimestrale, l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 6.

 

Art. 21

Procedimenti in forma semplificata

 

1. Il procedimento è concluso in forma semplificata nei seguenti casi:

a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;

b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell'Autorità.

2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente adotta un atto di conclusione del procedimento,che può sostituire la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 13, di norma entro il termine di centottanta giorni, che decorre, per la vigilanza d'ufficio, dalla data di perfezionamento dell'atto contenente le notizie relative a possibili illegittimità o irregolarità di cui all'art. 13, comma 3, e, in caso di segnalazioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, dalla data di ricevimento della segnalazione.

3. Nei casi di particolare rilevanza gli atti dirigenziali di conclusione del procedimento in forma semplificata sono sottoposti alla previa autorizzazione del consiglio.

4. Il dirigente, fuori dai casi di cui al comma 3, informa trimestralmente il consiglio dei procedimenti conclusi ai sensi del presente articolo.

 

Art. 22

Comunicazione delle raccomandazioni e verifica della loro attuazione

 

1. Qualora, con la delibera approvata dal consiglio o con l'atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata, siano adottate raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti interessate, a rimuovere le illegittimità o irregolarità riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità, le raccomandazioni sono comunicate alle parti e pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità. Il consiglio può inoltre disporne la pubblicazione sul sito della stazione appaltante.

2. La stazione appaltante è tenuta a comunicare all'Autorità il proprio riscontro entro il termine assegnato, variabile da un minimo di dieci a un massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento della raccomandazione.

3. In caso di mancato riscontro nei termini di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento trasmette gli atti al competente ufficio dell'Autorità per l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice.

 

Art. 23

Attività di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile

 

1. Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 213, comma 3, lettera g), del codice sulla corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163 del codice, la stazioni appaltante è tenuta a trasmettere, secondo le modalità definite dall'Autorità, contestualmente alla pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti e, comunque, entro un termine congruo compatibile con la gestione dell'emergenza non superiore a trenta giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, i seguenti atti:

a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento;

b) perizia giustificativa;

c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali;

d) verbale di consegna dei lavori;

e) contratto, ove stipulato.

2. L'Ufficio competente sulla scorta dei dati acquisiti e degli indicatori assumibili elabora un programma di vigilanza da sottoporre all'esame del consiglio dell'autorità.

3. Qualora dall'attività di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarità, non adeguatamente giustificate dall'urgenza della procedura, l'ufficio procede all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.

4. Il parere di congruità del prezzo di cui all'art. 163, comma 9, del codice è emesso dal competente ufficio dell'Autorità.

 

Art. 24

Vigilanza sulle varianti in corso d'opera

 

1. Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 106, comma 14, secondo periodo del codice in tema di varianti in corso d'opera nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nelle concessioni e nei contratti del contraente generale, svolta dall'ANAC nell'ottica di garantire le finalità di cui all'art. 213, comma 3, lettera b), del codice relativamente all'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e all'accertamento che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario, il responsabile del procedimento è tenuto a trasmettere per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, le varianti in corso d'opera classificabili ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) del codice di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, secondo le modalità definite dall'Autorità con appositi Comunicati e Linee-guida.

2. L'Ufficio competente, sulla scorta dei dati acquisiti e degli indicatori definiti dal consiglio dell'Autorità in sede di direttiva programmatica annuale, elabora un programma di vigilanza da sottoporre all'esame del medesimo consiglio.

3. Qualora dall'attività di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarità, l'ufficio procede all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.

 

Art. 25

Comunicazioni

 

1. Le segnalazioni inviate all'Autorità e le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate di norma, salvo specifiche esigenze del procedimento, mediante posta elettronica certificata ai sensi della vigente normativa.

 

Art. 26

Disposizioni transitorie

 

1. Il presente regolamento si applica anche alle segnalazioni già pervenute all'Autorità, per le quali non sia stato ancora avviato il procedimento alla data di entrata in vigore.

 

Art. 27

Entrata in vigore e abrogazioni

 

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente «Regolamento del 15 febbraio 2017 sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, ed entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 16 ottobre 2018, n. 241.