Omissioni contributive e sanzioni civili: stessa natura giuridica e medesimo regime prescrizionale

Tra la sanzione civile e l'omissione contributiva sussiste un vincolo di dipendenza funzionale che, in quanto contrassegnato dall'automatismo della sanzione rispetto all'omesso o ritardato pagamento, incide non solo sul rapporto dell'una rispetto all'altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione (Corte di Cassazione, sentenza 12 ottobre 2018, n. 25545)

Una Corte d'appello territoriale, accogliendo parzialmente l'appello dell'Inps avverso la sentenza del Tribunale di prime cure, di accoglimento dell'opposizione proposta da un datore di lavoro avverso la cartella esattoriale con la quale l'Inps aveva preteso il pagamento della intera contribuzione e delle sanzioni derivanti dalla decadenza dalle agevolazioni contributive relative ad un apprendista che non aveva partecipato alla formazione esterna (art. 16, co. 2, L. n. 196/1997), ha dichiarato dovuta I'intera contribuzione ma non applicabile la sanzione pari al 100% della contribuzione dovuta.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso in Cassazione l'Inps con un unico motivo di censura, ritenendosi erronea la sentenza laddove la Corte ha negato la sussistenza del diritto dell'Inps a riscuotere le sanzioni civili a seguito della decadenza del datore di lavoro dal diritto al versamento della contribuzione agevolata riferita a contratto di apprendistato.
La Suprema Corte ritiene il ricorso fondato. In tema di natura e criteri di operatività dell'apparato sanzionatorio conseguente alle inadempienze contributive, l'obbligazione relativa alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, ha natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell'ordinamento al fine di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione "iuris et de iure", il danno cagionato all'istituto assicuratore. La funzione essenzialmente risarcitoria, peraltro, è stata ribadita anche dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 254/2014.
Orbene, secondo un orientamento costante, le sanzioni civili hanno la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale e restano soggette al medesimo regime prescrizionale. Inoltre, seppur si ritenesse una natura diversa delle sanzioni rispetto ai crediti contributivi, in ragione della diversità di disciplina, dei diversi presupposti che ne scaturiscono ed anche in considerazione di espresse disposizioni di legge, la diversa natura non elimina il fondamentale carattere di accessorietà, evocato dalla disciplina legislativa che obbliga il contribuente inadempiente al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d'anno. Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione. Così, che le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica.