Agevolazioni lavoratori impatriati: richiesto periodo minimo di lavoro all'estero di due anni

Per il cittadino italiano in possesso di un titolo di laurea, iscritto all’AIRE da almeno due anni, per il periodo in cui ha svolto attività di lavoro dipendente all’estero, e nel presupposto che per gli stessi periodi risulti fiscalmente residente in Italia, è soddisfatto il requisito ai fini dell’agevolazione dei lavoratori impatriati di cui all’art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 147/2015 (Agenzia Entrate - risposta n. 32/2018).

Il regime dei lavoratori impatriati, di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 è stato introdotto con l’obiettivo di incentivare il trasferimento in Italia dei lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del paese, prevedendo una concorrenza alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia. Tale agevolazione è applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo d’imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Ai sensi del comma 2, del medesimo art. 16, possono usufruire del beneficio i cittadini dell’Unione Europea che non sono stati residenti in Italia per un periodo minimo precedente all’impatrio e che alternativamente:
- sono possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più;
- hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 non indica espressamente un periodo minimo di residenza estera, condizione che invece è stata chiarita direttamente dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 51/2017, ritenendo sufficiente ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, l’aver trascorso un periodo minimo di lavoro all’estero di due anni.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2 del Tuir, sono residenti in Italia le persone fisiche che per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Le condizioni appena indicate sono fra loro alternative e pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Per fruire del beneficio fiscale ai sensi del citato comma 2, il soggetto, per i due periodi di imposta antecedenti quello in cui si rende applicabile l’agevolazione, non deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e non deve aver avuto nel territorio dello Stato il centro principale dei propri affari e interessi, né la dimora abituale.

In virtù di tali presupposti, il cittadino italiano in possesso di un titolo di laurea, iscritto all’AIRE, negli anni in cui ha svolto attività di lavoro dipendente all’estero, e nel presupposto che per gli stessi periodi risulti fiscalmente residente in Italia, integra i requisiti di cui all’art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 147/2015.
Pertanto al verificarsi dei detti presupposti, è ammessa la fruizione del regime agevolato dall’anno in cui si acquisisce la residenza fiscale nel territorio dello Stato e per i quattro periodi d’imposta successivi in cui l’attività lavorativa sia svolta in prevalente in Italia.