Indeducibile il costo del personale se c'è truffa ai danni dell'Inps

Sono indeducibili i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività nel caso di illeciti penalmente rilevanti (Corte di cassazione - ordinanza n. 24646/2018).

Cosi si è espressa la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che aveva recuperato il costo del personale collocato in mobilità assunto da una azienda di un gruppo societario, al supposto fine preordinato di operare fraudolente assunzioni in aziende del medesimo gruppo, per fruire di indebite agevolazioni contributive previste per il ricollocamento di personale in mobilità, riconosciute dall'INPS.
In tal caso, infatti, ai sensi dell’art. 14, co. 4-bis, L. n. 537/1993 è indeducibile il costo del personale in mobilità in quanto lo sgravio viene incassato dall’azienda con una truffa ai danni dell’Inps. La citata disposizione normativa prevede che "Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale....".

Nel caso di specie, quindi, il costo relativo al reclutamento del personale, collocato nelle liste di mobilità dell’azienda madre e assunto da un’altra azienda facente parte del medesimo gruppo, ancorché regolarmente sostenuto e appostato in bilancio, è direttamente connesso alla fattispecie di reato (truffa ai danni dell’Inps) ed è pertanto indeducibile ai sensi della norma indicata.
Tale fattispecie assume un rilevante carattere tributario per l’indubbio vantaggio contributivo, risultando più che mai pertinente l’applicazione dell’art. 14, L. n. 537/1993.