Obbligo di comunicazione per le bollette- fatture emesse

21 SETT 2018 Per le bollette-fatture relative alla fornitura di acqua, depurazione e servizio di fognatura emesse, sussiste l’obbligo di comunicazione dei dati, limitatamente alle fatture emesse nei confronti di soggetti passivi, in quanto trattasi di fatture a tutti gli effetti. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 21 settembre 2018, n. 68/E).

La normativa vigente dispone che le bollette emesse per l’addebito dei corrispettivi relativi alle diverse somministrazioni (di acqua, gas, energia elettrica, ecc.) tengono luogo delle fatture e, dunque, sono da considerarsi tali sotto ogni profilo. Considerata, pertanto, l’assimilazione tra fatture e bollette, non si ravvisano elementi tali per escludere le bollette-fatture dall’obbligo di invio della nuova "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute", così come previsto dall’articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010.
Quanto poi ad eventuali esoneri previsti, con riferimento all’originaria "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute", si osserva che in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Per effetto della novellata norma, quindi, tutti i soggetti IVA devono comunicare i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, comprese quelle emesse nei confronti di soggetti privati.
Recentemente il legislatore ha previsto alcune semplificazioni a riguardo stabilendo, tra l’altro, che le pubbliche amministrazioni sono esonerate dalla trasmissione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e, con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (articolo 1, comma 916) ha, infine, previsto dal 2019, l’abrogazione dell’obbligo in parola, sostituito dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tramite SDI.
In virtù di quanto esposto, con riferimento alla fattispecie in oggetto, il Fisco ritiene che per le bollette-fatture relative alla fornitura di acqua, depurazione e servizio di fognatura, emesse dall’istante, sussiste l’obbligo di comunicazione, limitatamente alle fatture emesse nei confronti di soggetti passivi, in quanto trattasi di fatture a tutti gli effetti.