Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 settembre 2018, n. 22086

Agevolazioni tributarie - Imprenditore agricolo professionale - Richiesta di riconoscimento - Decadenza - Compravendita complesso immobiliare rurale

 

Fatti di causa

 

1. L'U. s.r.l. società agricola, in persona delle legali rappresentanti M.S. e V.C., e queste ultime in proprio, proposero ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Firenze avverso il provvedimento del dicembre 2007 con il quale il Circondario Empolese Valdelsa aveva rigettato le richieste, dalle stesse presentate, di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99; chiesero anche la "declaratoria di non intervenuta decadenza dalle agevolazioni tributarie" usufruite nel 2005 in sede di registrazione dell'atto di acquisto per conferimento di un complesso immobiliare rurale da costituire in compendio unico.

La Commissione adita dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice tributario e l'appello proposto dalle ricorrenti è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, la quale, con sentenza depositata il 23 gennaio 2012, ha osservato che «non è stato impugnato nessun atto avente natura tributaria autonoma, ma un provvedimento di natura amministrativa», poiché l'ente che lo ha emesso «ha solo il compito di valutare se le caratteristiche dell'impresa agricola rispondono a determinati standard; tali determinazioni possono avere anche, ma non solo, ricadute sul campo fiscale e tributario».

2. Avverso tale sentenza L'U. s.r.l. società agricola, M.S. e V.C. propongono ricorso per cassazione.

Gli intimati Circondario Empolese Valdelsa e Regione Toscana non svolgono attività difensiva.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, insistendo nella tesi dell'appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice tributario: sostengono che essa ha natura sostanzialmente tributaria, in ragione dell'inscindibile connessione tra la richiesta di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale e la domanda di mantenimento delle conseguenti agevolazioni fiscali (previste nell'art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. n. 228 del 2001), delle quali avevano già fruito in sede di registrazione dell'atto di acquisto sopra menzionato.

2. Il motivo è infondato.

Va innanzitutto ribadito che la giurisdizione tributaria, i cui confini sono delineati nell'art. 2 del d.lgs. n. 546/92 cit., è una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae; essa comprende (oltre al contenzioso catastale, nei limiti precisati da Cass., Sez. U., 16/2/2016, n. 2950; 18/4/2016, n. 7665; 23/7/2018, n. 19524) le controversie aventi ad oggetto «tributi di ogni genere e specie comunque denominati»: occorre, da un lato, che si tratti di controversie in cui sia configurabile un rapporto di natura effettivamente tributaria, cioè concernente prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria, al fine di evitare la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali, e, dall'altro, che alla controversia non sia estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario, il quale non è configurabile in assenza di un soggetto investito, in senso lato, di potestas impositiva (tra le recenti, Cass., Sez. U., nn. 26/3/2013, n. 7526; 18/2/2014, n. 3773; 20/9/2016, n. 18396; 3/11/2017, n. 26149).

Nella fattispecie, le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento, del 12 dicembre 2017, con il quale il Circondario Empolese Valdelsa ha respinto la richiesta di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), presentata, ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, dalla s.r.l. L'U., società agricola, in persona delle amministratrici e legali rappresentanti M.S. e V.C., nonché da queste ultime in proprio.

Appare evidente, come correttamente rilevato dal giudice a quo, che l'oggetto principale del giudizio riguarda l'accertamento dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge per ottenere la qualifica in questione; a fronte di ciò, la domanda (sulla quale le ricorrenti particolarmente basano la loro tesi) di «declaratoria di non intervenuta decadenza dalle agevolazioni tributarie» è del tutto inidonea a radicare la giurisdizione tributaria, non essendo configurabile nella controversia in esame, per quanto detto sopra, alcun rapporto di natura tributaria, né sul piano oggettivo, poiché la domanda citata concerne un effetto dell'ottenimento della qualifica anzidetta (e cioè un aspetto successivo alla richiesta di questa), né sul piano soggettivo, in assenza di un soggetto dotato di potestas impositiva.

3. La giurisdizione deve, invece, ritenersi devoluta al giudice ordinario, poiché, come detto, l'oggetto del giudizio è costituito dall'accertamento, in capo alle ricorrenti, dei requisiti stabiliti dalla legge per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale; la pretesa attiene, pertanto, a una posizione di diritto soggettivo, senza che ne risultino coinvolti provvedimenti autoritativi con profili di discrezionalità.

Risulta, pertanto, assorbito il secondo motivo di ricorso, col quale le ricorrenti lamentano l'omessa indicazione, da parte di entrambi i giudici di merito, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009, del giudice ritenuto munito della giurisdizione.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

5. Non v'è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.