Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 settembre 2018, n. 22101

Tributi - Accertamento - Dichiarazione dei redditi - Documentazione contabile - Violazioni - Evasioni fiscali

 

Ragioni della decisione

 

Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 1964/8/2015, depositata il 6 novembre 2015, non notificata, la CTR della Toscana rigettò l’appello (limitato alla sola questione dell’indetraibilità dell’IVA) proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. R. L. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Prato, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento per IRPEF, IVA ed IRAP relativo all’anno 2006, riguardo ai costi di cui alle fatture emesse dalla Maglieria D. di P. D., che l’Ufficio, in base agli elementi indiziari riferiti nella motivazione dell’avviso di accertamento, aveva ritenuto riguardare operazioni soggettivamente inesistenti, essendo state rese le prestazioni di cui alle fatture da soggetti terzi, come ammesso dalla stessa D. P., risultata evasore totale, avendo omesso di presentare dal 2005 dichiarazione dei redditi. Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il contribuente resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per motivazione assolutamente apparente.

Il motivo è manifestamente fondato.

La sentenza impugnata, senza neppure indicare i motivi addotti dall’Ufficio nel ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado, si risolve, in effetti, in un’acritica adesione alle «doglianze del contribuente», così come in effetti recepite dalla decisione di primo grado, ritenendo il L. estraneo al comportamento evasivo del suo fornitore, sulla base del mancato rinvenimento di alterazioni nella documentazione contabile del L. ed in ragione dell’assunzione di responsabilità da parte della P.

1.1. Per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15884; Cass. sez. unite 20 marzo 2017, n. 7074; Cass. sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13148; Cass. sez. 6-5, ord. 16 dicembre 2013, n. 28113; Cass. sez. 5, ord. 28 dicembre 2011, n. 29225), laddove il giudice, nella fattispecie la CTR, si limiti a motivare per relationem alla sentenza di primo grado, prestando mera adesione ad essa, omettendo completamente l’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla sentenza di primo grado, la sentenza così resa è nulla, non consentendo di valutare se la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame dei motivi addotti a sostegno del gravame ritenuto infondato.

Appare evidente come il richiamo da parte del controricorrente alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 16 gennaio 2015, n. 642) non possa legittimare la conclusione opposta, atteso che detta decisione - resa, peraltro, nel diverso ambito disciplinare - postula che anche la trascrizione delle difese della parte che s’intendono idonee a supportare il ragionamento decisorio debba comunque risultare frutto non di mera acritica condivisione.

1.2. Nella fattispecie in esame, anzi, proprio le uniche considerazioni aggiuntive sopra riportate riguardo alla pretesa regolarità delle scritture contabili, che in ogni caso non avrebbe ex se legittimato la conclusione in punto di buona fede dell’accertato (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 19 gennaio 2018, n. 1277; Cass. sez. 5, 9 settembre 2016, n. 17818), confermano che la CTR non ha in effetti esaminato le contestazioni formulate in proposito nell’avviso di accertamento e ribadito con i motivi di appello (ciò, in particolare, in relazione alla carente documentazione dei costi delle fatture analiticamente indicate dall’Ufficio emesse nel corso dell’anno di riferimento), mentre il generico riferimento alle dichiarazioni della P. di per sé è inidoneo a consentire di verificare il percorso logico - giuridico volto alla conclusione in punto di non consapevolezza, alla stregua della diligenza del comune operatore commerciale, da parte del L., dell’interposizione fittizia della P. riguardo alle operazioni dalla stessa formalmente fatturate, potendo al più costituire materiale di base per successive argomentazioni, mancanti nella sentenza, tali da poter sorreggere la decisione della controversia (cfr. Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n. 22232).

Il ricorso deve essere pertanto accolto in relazione al primo motivo, dovendosi ritenere la denunciata anomalia motivazionale talmente grave da convertirsi in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053), restando assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame.

2. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della composizione, cui demanda di provvedere giudizio di legittimità.