Legislazione - DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 107

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE

 

Art. 1

Modifiche alla Parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

 

1. All'articolo 4-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: «La Banca d'Italia e la Consob:»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il comma 1 si applica alle segnalazioni alla Consob, da chiunque effettuate, di violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014.

Le procedure sono adottate dalla Consob conformemente a quanto previsto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392.»;

c) al comma 2 le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».

 

Art. 2

Modifiche alla Parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

 

1. All'articolo 83-duodecies, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «, con le modalità e nei termini indicati nell'articolo 114, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «tempestivamente, secondo le modalità previste dalla Consob con regolamento».

 

Art. 3

Modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

 

1. All'articolo 104, comma 1-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Tali deroghe sono altresì tempestivamente comunicate al pubblico secondo le modalità previste dalla Consob con regolamento».

2. All'articolo 104-ter, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«L'autorizzazione prevista dal presente comma è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste dalla Consob con regolamento».

3. All'articolo 108, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «114» è sostituita dalle seguenti: «17 del regolamento (UE) n. 596/2014».

4. All'articolo 113, comma 3, lettere h) e i), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «64, comma 1-bis, lettera c), può chiedere alla società di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «66-quater, comma 1, può chiedere al gestore».

5. All'articolo 113-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima delle parole: «nel presente Titolo» sono inserite le seguenti: «nel Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014,»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le informazioni regolamentate sono depositate presso la Consob e il gestore del mercato per il quale l'emittente ha richiesto o ha approvato l'ammissione alla negoziazione dei propri valori mobiliari o quote di fondi chiusi, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite a detto gestore ai sensi della Parte III, Titolo I-bis, del presente decreto.»;

c) all'alinea del comma 9, le parole: «64, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «66-quater, comma 1».

6. All'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate.» sono sostituite dalle seguenti: «Gli emittenti quotati comunicano al pubblico le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10.»;

b) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La Consob detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite al gestore del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidargli per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 2, lettera d).»;

c) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dal regolamento (UE) n. 596/2014. Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

3. Gli emittenti quotati, in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, trasmettono su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione.»;

d) il comma 4 è abrogato;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Chiunque detenga azioni in misura almeno pari al dieci per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, comunicano alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione è effettuata anche dalle persone strettamente legate ai soggetti sopra indicati, individuati dalla Consob con regolamento. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente.»;

f) il comma 8 è abrogato;

g) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«9. Al fine di garantire che il pubblico sia correttamente informato, la Consob può richiedere la pubblicazione delle raccomandazioni in materia di investimenti e delle altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento da parte degli emittenti quotati, dei soggetti abilitati, nonché dei soggetti in rapporto di controllo con essi, secondo le modalità stabilite con regolamento.

10. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, con le modalità da essa stabilite, la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 20, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, con riguardo alle norme di autoregolamentazione dei soggetti che esercitano l'attività giornalistica, e comunica il relativo esito, nonché le medesime norme di autoregolamentazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.»;

h) il comma 11 è abrogato;

i) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che:

a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione di strumenti finanziari di propria emissione alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano;

b) hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

c) hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano.».

7. All'articolo 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti degli emittenti che hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, nonché degli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano.».

8. L'articolo 115-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è abrogato.

9. Dopo l'articolo 115-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 115-ter (Comunicazioni relative alle quote di emissioni). - 1. Ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni, come definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 20, del regolamento (UE) n. 596/2014, si applicano gli articoli 114 e 115, comma 1.

2. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 18, paragrafo 8, e 19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, comma 1, si applicano altresì nei confronti delle piattaforme d'asta, dei commissari d'asta e dei sorveglianti d'asta, in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.».

10. All'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione degli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Gli emittenti indicati al comma 1 informano, quanto prima possibile, il pubblico dei fatti non di pubblico dominio concernenti direttamente detti emittenti e che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore degli strumenti finanziari di propria emissione. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1, la Consob stabilisce le modalità di informazione del pubblico e i casi di esenzione dall'osservanza dei predetti obblighi informativi, qualora gli emittenti siano comunque tenuti agli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014.»;

c) al comma 2, dopo le parole: «si applicano» sono inserite le seguenti: «gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, nonché»;

d) il comma 2-bis è abrogato.

11. All'articolo 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti di azioni proprie effettuati da emittenti che hanno richiesto o autorizzato la negoziazione di azioni di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o da società controllate.».

 

Art. 4

Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

 

1. All'articolo 172 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «sul mercato regolamentato» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La disposizione prevista dal comma 1 si applica agli amministratori di società con azioni negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano.».

2. La rubrica del Titolo I-bis della Parte V, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalle seguente:

«Abusi di mercato».

3. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1), le parole da: «, nonché» a: «europea» sono soppresse;

b) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea.»;

c) alla lettera a), dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:

«2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;»;

d) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) "contratto a pronti su merci": un contratto a pronti su merci quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) n. 596/2014;»;

e) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) "programma di riacquisto di azioni proprie": la negoziazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132;

b-ter) "informazione privilegiata": l'informazione contemplata dall'articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014;

b-quater) "indice di riferimento (benchmark)": l'indice di riferimento (benchmark), quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 596/2014;»;

f) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) "prassi di mercato ammessa": prassi ammessa dalla Consob conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.»;

g) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«c-bis) "stabilizzazione": la stabilizzazione quale definita nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 596/2014;

c-ter) "emittente": l'emittente quale definito nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) n. 596/2014.».

4. L'articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è abrogato.

5. All'articolo 182 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano»;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.».

6. L'articolo 183 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 183 (Esenzioni). - 1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell'ambito delle attività della politica climatica dell'Unione o nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione;

b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014.».

7. All'articolo 184 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;»;

b) al comma 3-bis, le parole: «numero 2)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni»;

c) il comma 4 è abrogato.

8. All'articolo 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.»;

b) al comma 2-bis, le parole: «numero 2)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni»;

c) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).».

9. All'articolo 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.»;

c) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.».

10. All'articolo 187-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.»;

d) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.

11. Dopo l'articolo 187-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 187-ter.1 (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014). - 1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.

9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;

b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

12. All'articolo 187-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:

a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;

b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;

c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;

d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.»;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.»;

e) al comma 3 le parole: «alle società di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «ai gestori»;

f) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni».

13. All'articolo 187-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:

«L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:».

14. All'articolo 187-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.».

15. All'articolo 187-octies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Consob è l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato.»;

b) al comma 2, le parole: «di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «contenute nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nel»;

c) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) richiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, a comunicazioni elettroniche e allo scambio di dati, stabilendo il termine per la relativa trasmissione;»;

d) al comma 3, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) in relazione a strumenti derivati su merci, richiedere dati sulle operazioni e accedere direttamente ai sistemi dei partecipanti al mercato;»;

e) al comma 3, lettera e), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, anche mediante autorizzazione di revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie; il soggetto autorizzato a procedere alle predette verifiche ed ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale»;

f) al comma 4, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti negli elenchi di cui all'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;»;

g) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, o acquisire direttamente tali dati mediante connessione telematica»;

h) al comma 5, le parole: «, dai soggetti indicati nell'articolo 114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 e del presente decreto»;

i) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni delle norme del regolamento (UE) n. 596/2014 e del presente titolo, la Consob può anche in via cautelare:

a) ordinare la cessazione temporanea o permanente di qualunque pratica o condotta;

b) salvo quanto previsto dall'articolo 114, comma 5, adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l'altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti precedentemente divulgate, anche imponendo ai soggetti interessati di pubblicare una dichiarazione di rettifica.»;

l) al comma 11, lettera c), le parole: «14 della legge 24 novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «187-septies, comma 1».

16. L'articolo 187-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è abrogato.

17. L'articolo 187-terdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 187-terdecies (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali ed amministrative). - 1. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo, dell'autore della violazione o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato:

a) l'autorità giudiziaria o la CONSOB tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

b) l'esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.».

18. All'articolo 190.3, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera e) è soppressa.

19. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «114, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis» sono sostituite dalle seguenti: «114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 116, comma 1-bis, 154-bis, 154-ter e 154-quater,»;

b) al comma 1.1, le parole: «salvo che ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10,» sono soppresse.

 

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

 

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'autorità interessata provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 6

Disposizioni finali

 

1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina emanata dalla Consob ai sensi dell'articolo 116, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, gli emittenti strumenti finanziari diffusi comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni indicate nel medesimo articolo 116, comma 1-bis, come modificato dal presente decreto, secondo le modalità e i termini stabiliti, per tali emittenti, dalle disposizioni emanate dalla Consob, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, in attuazione dell'articolo 114 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 14 settembre 2018, n. 214.