CCNL Commercio e Turismo Anpit-Cisal: interpretazione autentica

Firmata il 27/8/2018, l’Interpretazione Contrattuale Autentica Confermativa sull’Indennità di Cassa (Rif. CCNL "Commercio" del 28/12/2016 e del CCNL "Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi" del 23/5/2017)

La Commissione Bilaterale, con verbale sottoscritto il 27 agosto 2018, ha fornito un’interpretazione di immediata efficacia applicativa, sul seguente quesito:
"L’Indennità di Cassa prevista dai CCNL "Commercio" e CCNL "Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi", deve essere proporzionata in caso di Tempo Parziale?"

Norma contrattuale
"Al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 (quindici) giorni solari nel mese, qualora risponda della quadratura dei conti e completa responsabilità per errori con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete, per tutto il tempo dell'incarico e della responsabilità, un'Indennità Mensile di cassa o di maneggio denaro pari ad € 70,00 (settanta euro) lordi. "... omissis ...

Interpretazione Contrattuale Autentica
La Commissione Bilaterale conferma che, fermo restando la quadratura dei conti e completa responsabilità per errori con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, con carattere di continuità e per almeno 15 giorni solari nel mese, quale requisito per l’erogazione dell’Indennità Mensile di cassa, la stessa è interamente dovuta anche in caso di lavoro a tempo parziale.
Pertanto, l’importo contrattuale dell’Indennità di Cassa sarà integralmente dovuto, in presenza dei requisiti sopra richiamati, sia in caso di Orario di lavoro a Tempo Pieno che in caso di Orario di lavoro a Tempo Parziale.
In sintesi, in presenza della responsabilità e tempi richiesti dai CC.CC.NN.LL. per il riconoscimento dell’Indennità Mensile di Cassa, è ininfluente l’Indice di Prestazione del Lavoratore, avendo tale Indennità natura risarcitoria di un danno potenziale che non è legato al tempo lavorato ma ad una specifica operazione quale la "quadratura dei conti".