Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 settembre 2018, n. 22238

Imposte dirette - IRPEF - Agevolazioni tributarie - Accertamento - Istanza di rimborso - Condono

 

Fatti e ragioni della decisione

 

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro P.A., avverso la sentenza della CTR della Sicilia con la quale, confermando la pronunzia di primo grado, è stato accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il provvedimento di silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione sull'istanza di rimborso del 90% dell'IRPEF, corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992 mediante istanza presentata in adesione alla disposizione sul condono previste dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, in data 23.12.2009.

Il contribuente non ha depositato difese scritte.

La ricorrente prospetta la violazione dell'art. 9 c. 17 l. n. 289/2002.

La censura è infondata.

Ed invero, questa Corte, esaminando specificamente la tematica prospettata dall'Agenzia volta a sostenere che il sostituto d'imposta non sarebbe legittimato a richiedere il rimborso delle imposte versate per il triennio 1990/1992 alla stregua dell'art. 9 c. 17 l. cit. e dell'art. 1 c. 665 l. n. 190/2014 ha di recente ribadito che "in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito") nella sua qualità di lavoratore dipendente." (Cass. nn. 14406/2016, Cass. n. 18905/2016, Cass. n. 15027/2017, Cass. n. 17472/2017).

La censura è pertanto priva di fondamento, avendo la CTR legittimamente riconosciuto al sostituito lavoratore dipendente il diritto a pretendere il rimborso delle somme corrisposte dal sostituto, con istanza presentata entro il termine biennale di decadenza decorrente dall'1 marzo 2008 di entrata in vigore della legge n. 190/2014, in ciò pienamente conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso va quindi rigettato. Nulla spese.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.