Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2018, n. 18649

Procedimento civile - Riunione e separazione di causa - Cause connesse - Riunione in un unico giudizio - Effetti - Eliminazione del carattere autonomo di ciascun procedimento - Esclusione - Conseguenze in caso di inammissibilità di uno degli appelli riuniti

 

Ritenuto che

 

La società R. s.r.l. impugnava dieci avvisi di mora e otto intimazioni di pagamento, con i quali l'Agente della Riscossione recuperava una serie di crediti, anche tributari, che gli enti impositori vantavano sulla base di pregresse cartelle di pagamento. La contribuente eccepiva la nullità degli atti impugnati per inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento, nonché la prescrizione e la decadenza dell'azione impositiva. La CTP di Napoli, con sentenza n. 344/11/11, dichiarava il difetto di giurisdizione con riferimento agli atti di recupero riferiti a ruoli di natura non tributaria ed accoglieva parzialmente il ricorso per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte. L'Ufficio e l'Agente della riscossione impugnavano la sentenza, deducendo la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, innanzi alla CTR della Campania, che dichiarava inammissibile il gravame proposto dall'Ufficio sulla base del rilievo che, agli atti della controversia, mancava la prova dell'avvenuto deposito dell'atto di appello presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che aveva emesso la sentenza impugnata. Equitalia Sud S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo quattro motivi. L'Agenzia delle entrate, con ricorso successivo, ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello, illustrando due motivi. Avverso il ricorso principale, l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria ex art. 370, n. 1, c.p.c. Le altre parti intimate non hanno svolto difese.

 

Considerato che

 

1. Per ragioni di priorità logica va esaminato il ricorso spiegato dall'Agenzia delle entrate, da qualificarsi incidentale in quanto successivo al primo proposto da Equitalia Sud.

Con il primo motivo, l'Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., atteso che i giudici della CTR, forse esaminando unicamente l'appello dell'esattore, cui era stato riunito il principale appello dell'Agenzia delle entrate, in quanto anteriormente presentato, avrebbe dichiarato erroneamente inammissibile l'appello dell'Amministrazione finanziaria, risultando invece dai documenti versati in atti, e dal fascicolo d'ufficio, con evidenza, il corretto deposito di copia dell'appello presso la CTP di Napoli.

2. Con il secondo motivo, l'Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata denunciando, in subordine, motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., tenuto conto che la sentenza impugnata sarebbe priva di corrispondenza con quanto risultante dagli atti di causa e priva di qualsiasi riscontro con il materiale probatorio proposto dalle parti, da cui chiaramente emergerebbe che l'Ufficio finanziario aveva ottemperato al disposto legislativo previsto a pena di inammissibilità, relativo al deposito dell'appello presso il giudice di primo grado.

3. I motivi di ricorso incidentale vanno esaminati congiuntamente per connessione logica.

Entrambe le censure ricondotte sotto il paradigma dell'art. 360, n. 4, e n. 5, c.p.c., sono inammissibilmente formulate. Le affermazioni contenute nella sentenza circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio e di parte), di un documento che, invece, risulti esservi incontestabilmente inserito, non si concreta in un errore di giudizio, ma in una svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione della sentenza, a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non di ricorso per cassazione (Cass. n. 19174 del 2016; Cass. n. 25556 del 2008; Cass. n. 11196 del 2007; Cass. n. 9628 del 1994). L'Agenzia delle entrate nello sviluppo assertivo dei motivi ha denunciato nella sostanza un errore di fatto, consistente nell'inesatta percezione da parte del giudice del merito di circostanze presupposte (mancanza agli atti del giudizio del deposito dell'appello presso la CTP), come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risultava dagli atti del processo (effettiva produzione di detti documenti e loro allegazione agli atti del processo) che costituisce motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. L'errore di fatto previsto da tale disposizione, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste, infatti, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibilmente esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa. Esso si configura, quindi, in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e, pertanto, consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cass. n. 2529 del 2016, Cass. n. 14267 del 2007).

4. Con il primo motivo di ricorso principale Equitalia Sud censura la sentenza impugnata per omessa motivazione, quale violazione dell'art. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., atteso che i giudici di appello non illustrerebbero le ragioni per le quali l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia delle entrate D.P.I Napoli abbia potuto determinare anche l'inammissibilità dell'appello dell'Agente della Riscossione.

5. Con ¡I secondo motivo di ricorso principale, Equitalia Sud censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla domanda, quale violazione dell'art. 112 c.p.c. denunciata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., atteso che l'appello incidentale, che era stato proposto tempestivamente dall'Agente della Riscossione e di cui la CTR aveva disposto la riunione con quello principale, non sarebbe stato esaminato.

6. Con il terzo motivo di ricorso principale, Equitalia Sud censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia e per violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., atteso che la CTR, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, D.P. I Napoli, sembrerebbe avere decretato la stessa sanzione per l'appello presentato dall'Agente per la riscossione a quello riunito, mentre nessuna violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 sarebbe imputabile all'appello proposto dall'Agente della Riscossione, facendo mal governo delle norme processuali che presiedono alla legittima proposizione del gravame in materia tributaria. Si deduce che l'appello sarebbe stato tempestivamente depositato presso la segreteria della CTR di Napoli, in data 28.11.11., con rispetto dei termini di trenta giorni previsti per il deposito, ai sensi degli artt. 53 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992. Lo stesso in copia sarebbe stato depositato, in pari data, presso la segreteria della CTP di Napoli.

7. Con il quarto motivo di ricorso principale, Equitalia Sud censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., atteso che la CTR, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate DP Napoli I, e conseguentemente quello dell'Agente della riscossione, avrebbe violato l'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992.

8.1 motivi sopra esposti, da esaminare congiuntamente in quanto inerenti alla medesima questione, sono fondati.

8.1. La giurisprudenza di questa Corte, con indirizzo condiviso, ritiene che il procedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni (Cass. n. 15954 del 2006; Cass. n. 24026 del 2010). Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità di una determinata domanda giudiziale non si estende anche alle domande che sotto il profilo del "petitum" e della "causa petendi" siano connesse, le quali vanno, pertanto, esaminate nel merito.

Va, infatti, ribadito il principio secondo cui: "La riunione di procedimenti non fa venire meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo; pertanto, poiché le vicende processuali proprie di uno soltanto dei procedimenti riuniti non rilevano in ordine all'altro, o agli altri procedimenti, l'inammissibilità dell'appello proposto riguardo ad uno dei processi riuniti, a causa della mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, non ha alcun effetto nell'altro appello, tempestivamente notificato." (Cass. n. 2133 del 2006).

9. La CTR non ha fatto buon governo dei principi espressi, atteso che dalla piana lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge che si è dichiarata l'inammissibilità del gravame in ragione della mancanza di prova dell'avvenuto deposito dell'atto di appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Dir.Prov. di Napoli presso la CTP di Napoli, che ha emesso la sentenza impugnata.

10. Da siffatti rilievi consegue l'accoglimento del ricorso spiegato da Equitalia Sud ed il rigetto del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso proposto da Equitalia Sud e rigetta il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.