Super/Iper ammortamento: agevolabili i magazzini autoportanti

In tema di super e iper ammortamento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che devono ritenersi agevolabili i "magazzini autoportanti", limitatamente ai sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (traslo-elevatori, satelliti, carrelli LGV a guida laser, ecc.) in quanto componenti annoverabili tra i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" e come tali esclusi dalla stima catastale (Risoluzione 09 agosto 2018, n. 62/E).

I magazzini autoportanti si configurano come strutture, solitamente di grandi dimensioni (veri e propri edifici anche di altezza elevata), destinate allo stoccaggio di merci eterogenee, capaci di rispondere alle esigenze di ottimizzazione degli spazi (stoccaggio intensivo) e di automazione dei sistemi di movimentazione.
La loro caratteristica peculiare risiede nella particolare struttura del magazzino, ossia la scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato, progettata e realizzata per assolvere la funzione di struttura portante, a cui sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura, così da realizzare un vero e proprio edificio.
I magazzini autoportanti, dunque, sono annoverabili tra gli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E (cc.dd. "imbullonati).
Riguardo a tali beni e agli investimenti correlati, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che ai fini dell’applicazione delle agevolazioni super e iper ammortamento, occorre fare riferimento alle regole stabilite per la stima catastale prevista per la determinazione della rendita catastale, distinguendo le componenti immobiliari ed impiantistiche, che concorrono alla determinazione della rendita e sono escluse dai benefici, e le componenti funzionali al processo produttivo, che invece sono escluse dalla stima e sono agevolabili.
In particolare, tali unità immobiliari possono essere sostanzialmente distinte, in funzione della rilevanza nella stima catastale, nelle seguenti quattro categorie:
1) il suolo;
2) le costruzioni;
3) gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità;
4) le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo.

In considerazione delle caratteristiche proprie dei magazzini autoportanti devono ritenersi escluse dalle agevolazioni super e iper ammortamento:
- le strutture costituenti le scaffalature dei magazzini autoportanti, perché rappresentano elementi propri del fabbricato, unitamente alle relative opere di fondazione, agli eventuali divisori verticali e orizzontali, alle pareti di tamponamento e alle coperture, ed in quanto tali annoverabili tra le "costruzioni", da includere nella stima catastale. Si differenziano dalle scaffalature dei magazzini tradizionali, che sono inserite all’interno del fabbricato, costituendo più propriamente "attrezzature", e in quanto tali escluse dalla stima catastale;
- i sistemi antincendio, gli impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione, ecc., poiché rappresentano elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità, conferendo all’immobile una maggiore fruibilità, apprezzabile da una generalità di utilizzatori e, come tali, ordinariamente influenti rispetto alla quantificazione del reddito potenzialmente ritraibile dalla locazione dell’immobile, ossia della relativa rendita catastale.
Risultano, invece, agevolabili i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (traslo-elevatori, satelliti, carrelli LGV a guida laser, ecc.) poiché costituiscono componenti annoverabili tra i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" e come tali esclusi dalla stima catastale.