Tributi: notifica a mezzo servizio postale

Il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione) (CORTE DI CASSAZIONE - Sez. VI civ. - Ordinanza 01 agosto 2018, n. 20409).

Nella fattispecie giunta all’esame della Suprema Corte, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non replica l’intimato, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia, rilevato l’omesso deposito da parte dell’amministrazione finanziaria della ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello, dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di diniego di rimborso della maggiore IRPEF versata dal proprio sostituto d’imposta sulle somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo.
Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.
Osserva il Collegio che nel caso di specie risulta dagli atti processuali e segnatamente dall’avviso di ricevimento della raccomandata postale di spedizione dell’appello (peraltro fotograficamente riprodotta nel ricorso), che l’appello venne notificato tempestivamente rispetto alla data di scadenza del termine lungo d’impugnazione e che l’appellante provvide tempestivamente anche al deposito nella segreteria della CTR del ricorso in appello e dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale.
Ciò posto in punto di fatto, deve osservarsi in diritto che la statuizione impugnata, là dove la CTR sostiene che il mancato deposito della ricevuta postale di spedizione dell’appello entro trenta giorni da tale data costituisce ragione di inammissibilità dell’appello in quanto non consentirebbe la verifica della tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante, non è conforme ai principi recentemente enunciati dalla Corte che affermano, con riguardo alla notificazione dell'appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale che: 1) «il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell'appellante, che si avvalga per la per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione)»; 2) «non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l'avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza».
Tale ultima affermazione è espressione della c.d. "prova di resistenza" evocata dalle Sezioni unite di questa Corte con riferimento al tema della decorrenza del termine di costituzione dell'appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, in base alla quale l’inammissibilità non può essere dichiarata «se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall'agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l'atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all'ufficio postale da parte del notificante per l'inoltro al destinatario».
Circostanza, questa, che nel caso di specie è comprovata dall’avvenuta notifica dell’atto di appello il 24/03/2012, ovvero in data di molto anteriore alla scadenza (14/02/2013) del termine lungo applicabile ratione temporis - ovvero nella versione antecedente alla riforma introdotta con legge n. 69 del 2009, applicabile ai ricorsi depositati dopo il 4 luglio 2009, e quindi non al caso di specie, in cui il ricorso di primo grado risulta notificato il 07/03/2007 - comprensivo dei quarantasei giorni di sospensione per il periodo feriale, con conseguente esito positivo della "prova di resistenza" di cui si è detto sopra.