Regime IVA del servizio di ricerca in materia di investimenti

Il servizio di ricerca fornito agli intermediari che svolgono il servizio di gestione individuale di portafogli deve essere assoggettato ad IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria. Il servizio di ricerca in materia di investimenti fornito dal negoziatore ai gestori collettivi, invece, può essere considerato uno dei servizi (esternalizzati) di cui si compone la gestione di fondi esenti da IVA purché detto servizio presenti le caratteristiche indicate dai Giudici Comunitari. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 08 agosto 2018, n. 61/E).

L’Istante chiede chiarimenti al Fisco sul trattamento fiscale del servizio di ricerca in materia di investimenti reso dai negoziatori ai gestori individuali di portafogli e, del medesimo servizio fornito dai negoziatori ai gestori collettivi.
Prima delle modifiche introdotte dalla Direttiva delegata 2017/593/UE, il servizio di ricerca in materia di investimenti non aveva un’autonoma rilevanza economica rispetto al servizio di esecuzione di ordini fornito dai negoziatori ai gestori individuali di portafogli, in quanto la remunerazione imputabile alla ricerca era compresa nell’unica commissione di negoziazione pagata al negoziatore. In altri termini, il servizio di ricerca si caratterizzava per un’incidenza economica sulla commissione di negoziazione pagata dal gestore al negoziatore.
A seguito delle modifiche alle condizioni di ricevibilità del servizio di ricerca in materia di investimenti, introdotte dalla citata Direttiva delegata 2017/593/UE al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti tra gestore e clienti/investitori, detto servizio - se finanziato da uno specifico onere di ricerca posto a carico del cliente - deve essere indipendente e separatamente identificabile rispetto agli altri servizi forniti dal negoziatore, nonché del tutto svincolato dal volume e/o dal valore delle operazioni eseguite per conto del cliente. Il servizio di ricerca, pertanto, si configura come distinto e autonomo, anche sotto il profilo economico, rispetto al servizio di esecuzione di ordini fornito dal negoziatore.
Queste modifiche riguardano il servizio di ricerca fornito ai gestori individuali di portafogli ma non necessariamente quello reso ai gestori collettivi, i quali possono, invece, scegliere se continuare a ricevere la ricerca senza essere obbligati a definire un budget a carico degli OICR gestiti oppure se applicare le nuove regole di ricevibilità del servizio di ricerca.
Ciò posto, in ordine al trattamento fiscale del servizio di ricerca fornito agli intermediari che svolgono il servizio di gestione individuale di portafogli, si è dell’avviso che lo stesso non sia riconducibile ad alcuna delle fattispecie di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 e, in particolare, non possa essere inquadrato tra le "prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato", relative alle operazioni su titoli di cui ai numeri 4) e 9) della medesima disposizione. Tale servizio deve essere assoggettato ad IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale del servizio di ricerca in materia di investimenti fornito dai negoziatori ai gestori collettivi, qualora detto servizio sia separatamente identificato, sotto il profilo economico, rispetto all’attività di negoziazione, si ritiene che lo stesso possa fruire del regime di esenzione, purché il servizio sia inquadrabile nell’ambito della gestione di fondi comuni di investimento ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972, nell’accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 4 maggio 2006 relativa al procedimento C-169/04 (Abbey National plc c/ Commisioners of Customs & Excise).
Sulla base dei principi espressi dalla Corte di Giustizia EU, il servizio di ricerca in materia di investimenti fornito dal negoziatore ai gestori collettivi può essere considerato uno dei servizi (esternalizzati) di cui si compone la gestione di fondi esenti da IVA, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972, purché detto servizio presenti le caratteristiche indicate dai Giudici Comunitari.