Permessi lavoratori disabili, la spettanza in caso di lavoro a turni o festivo

L’Inps, con messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla modalità di fruizione dei permessi per disabili e del congedo straordinario, relativamente ai casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro.

Corrispondenza dei permessi con turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o con giornate festive
Come noto, il lavoro a turni è una particolare modalità organizzativa dell’orario normale di lavoro scelto dall’azienda per un’efficiente organizzazione dell’attività lavorativa, diversa dal normale "lavoro giornaliero", in cui l’orario operativo dell’azienda può andare a coprire l’intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni settimanali. In particolare, il lavoro a turni si definisce come qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro, anche a squadre, in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso quello rotativo, che può essere di tipo continuo (impianti operativi che procedono per tutta la giornata e 7 giorni su 7) o discontinuo (impianti che non procedono 24 ore su 24), e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane (art. 1, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66). Orbene, poiché tale modalità organizzativa può comprendere anche il lavoro notturno e il lavoro prestato durante le giornate festive, compresa la domenica, la fruizione dei permessi mensili retribuiti "a giornata" (art. 33, co. 3, L. n. 104/1992) può avvenire anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica o del lavoro notturno; dunque, indipendentemente dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse. Peraltro, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l’organizzazione e così il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro va comunque considerato pari ad un solo giorno di permesso. Infine, in caso di fruizione ad ore del beneficio in argomento, ai fini della determinazione delle ore mensili fruibili, deve essere applicato il seguente l’algoritmo di calcolo (Inps, messaggio n. 16866/2007):
- orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili.
Riproporzionamento dei permessi in caso di rapporto di lavoro part-time
Considerato il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale e la possibilità di pattuire, nell’ambito dei contratti di lavoro part-time, specifiche clausole elastiche, rendendo più flessibile la collocazione temporale e la durata della prestazione lavorativa, si fornisce la formula di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile ai casi di part-time verticale e misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese:
- (orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) x 3 giorni di permesso teorici.
Il risultato numerico va quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
Il riproporzionamento dei tre giorni non va effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part time, è previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno. Altresì, i tre giorni di permesso non vanno mai riproporzionati in caso di part-time orizzontale. Relativamente a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo.
Frazionabilità in ore dei permessi giornalieri in caso di rapporto di lavoro part-time
Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso deve essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore. In caso di rapporto di lavoro a tempo pieno, rimane confermata la formula già in uso (Inps, messaggio n. 16866/2007):
- (orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.
In
caso di part-time orizzontale, verticale o misto, invece, ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi, la formula è la seguente:
- (orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time/numero medio dei giorni o turni lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) x 3 giorni di permesso teorici.
Cumulo tra il congedo straordinario e i permessi
Come già evidenziato in passato, è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario (art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001) con i permessi tre giorni di permesso mensili, il prolungamento del congedo parentale e le ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale (art. 33, L. n. 104/1992; art. 33, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001). Al riguardo, tuttavia, si precisa che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi (art. 33, L. n. 104/1992) senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici, anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.
La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso, invece, deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese (Inps, circolare n. 155/2010).