Erronee informazioni Inps sul conto assicurativo, il risarcimento prescinde dal valore certificativo

Nell'ipotesi in cui l'Inps abbia fornito all’assicurato una erronea indicazione della sua posizione contributiva, l'Ente previdenziale è tenuto a risarcire il danno sofferto dall'interessato per il mancato conseguimento del diritto a pensione, a titolo di responsabilità contrattuale, fondata sull'inadempimento dell'obbligo legale gravante sugli enti pubblici di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita, ancorché le informazioni erronee siano state fornite mediante il rilascio di estratti conto assicurativi non richiesti dall'interessato e inidonei a rivestire efficacia certificativa (Corte di Cassazione, sentenza 30 luglio 2018, n. 20086).

La Corte di appello territoriale aveva rigettato l'appello proposto da un lavoratore avverso la sentenza di primo grado, che aveva a sua volta respinto la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito per aver confidato nell'accoglimento delle domande di rendita vitalizia con riscatto dei contributi quale collaboratore familiare di coltivatore diretto, prima accolte e poi annullate d'ufficio dall'Inps, dopo le sue dimissioni irrevocabili da un rapporto di lavoro subordinato. A fondamento della decisione la Corte di appello aveva ritenuto che nel caso in esame non sussistessero i presupposti per l'applicazione della norma di cui all’art. 54 della L. n. 88/1989, che riconosce valore certificativo soltanto alle comunicazioni dell'Inps rese su domanda e dirette, specificamente, a certificare la posizione contributiva utile al pensionamento.
Propone così ricorso in Cassazione il lavoratore, per il quale la Corte di merito aveva errato nell’interpretare la norma e ne aveva circoscritto la portata applicativa alle sole comunicazioni fornite dall'Inps contenenti un estratto contributivo dell'intera posizione contributiva dell'assicurato, laddove invece la legge parlava semplicemente di comunicazioni concernenti i dati richiesti relativi alla propria posizione previdenziale e pensionistica. Inoltre, la sentenza era errata nella parte in cui, pur escludendo il valore certificativo della comunicazione, non aveva riconosciuto comunque la responsabilità contrattuale dell'Inps per l'erroneità delle comunicazioni inoltrate al ricorrente sotto il profilo della violazione dei canoni di correttezza e diligenza nell'esecuzione dell'obbligazioni.
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. Nel caso di specie, infatti, l'Inps aveva accolto per due volte le domande di rendita vitalizia relative a periodi contributivi del ricorrente, specificando che dall'accoglimento della domanda derivava l'accredito sulla posizione contributiva dell'istante dei contributi relativi ai periodi specificamente individuati e per le causali richieste, con determinazione del corrispondente importo dovuto a carico del contribuente. Si tratta di un atto complesso che accoglie la domanda diretta ad accrescere la posizione contributiva relativamente a determinati periodi e comunica i dati relativi ai contributi oggetto del riscatto, Essa, come tale, è idonea ad ingenerare l'affidamento dell'assicurato sulla consistenza della propria posizione contributiva incrementata per provvedimento dell'Inps in relazione al periodo oggetto del riscatto. Del resto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, gli elementi costitutivi della responsabilità civile dell'Istituto non sono limitati al solo caso dell'errore contenuto in una determinata e tassativa tipologia di provvedimenti, quali appunto gli estratti conto certificativi, che hanno lo scopo di certificare, su domanda, la posizione contributiva complessiva del contribuente diretta alla liquidazione del trattamento pensionistico. Anche provvedimenti diversi, se inficiati da errore addebitabile all'Istituto ed in quanto abbiano comportato un errore scusabile da parte dell'assicurato, possono rilevare alla stregua di un comportamento suscettibile di essere valutato sul piano del risarcimento contrattuale (art. 1218 c.c.) qualora sussistano gli ulteriori requisiti della fattispecie sotto il profilo causale.
Dunque, nell'ipotesi in cui l'Inps abbia fornito al lavoratore una erronea indicazione della sua posizione contributiva, l'Ente previdenziale è tenuto a risarcire il danno sofferto dall'interessato per il mancato conseguimento del diritto a pensione, a titolo di responsabilità contrattuale, fondata sull'inadempimento dell'obbligo legale gravante sugli enti pubblici, dotati di poteri di indagine e certificazione, di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita, ancorché le informazioni erronee siano state fornite mediante il rilascio di estratti-conto assicurativi non richiesti dall'interessato e inidonei a rivestire efficacia certificativa. Orbene, sempre secondo la ormai costante giurisprudenza di questa Corte, si tratta di una obbligazione di origine legale, attinente ad un rapporto intercorrente tra due parti, per cui la responsabilità per inosservanza della stessa è di natura contrattuale. In tale quadro di riferimento, colui che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di tale obbligazione, ha l'onere di provare unicamente la fonte del suo diritto e di allegare la circostanza dell'inadempimento o del non esatto adempimento della controparte, oltre che provare il danno subito. Dall’altro lato, il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dell'impedimento rappresentato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, intesa in termini di fatto oggettivo esterno alla sfera di dominio del debitore, con l'esaurimento di tutte le possibilità di ovviarvi adoperando la normale diligenza richiesta nelle relazioni contrattuali.