IRAP: se si impugna la cartella spetta al Fisco l'onere della prova

Con la recente Ordinanza n. 18709 del 13 luglio 2018, la Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di controversia riguardante la cartella di pagamento per omessa dichiarazione e mancato versamento IRAP nei confronti del professionista, spetta al Fisco fornire la prova della sussistenza di un’autonoma organizzazione, indicando gli elementi di fatto necessari ad integrare il presupposto d’imposta

Nell’ambito della controversia riguardante l’avviso di accertamento e la conseguente cartella di pagamento per omessa dichiarazione e mancato versamento dell’IRAP, il contribuente ha impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione la decisione dei giudici tributari eccependo:
- che l'onere della prova di esenzione dall’imposta incombe al contribuente solo nel caso in cui agisca per ottenere il rimborso dell'IRAP versata, mentre spetta all'Ufficio quando faccia valere la propria volontà impositiva;
- che in caso di lavoro autonomo professionale, la sussistenza di un'autonoma organizzazione quale presupposto per l’applicazione dell’IRAP, non può desumersi dalla deduzione di costi dall’imponibile e dall’utilizzo di tecnologia informatica per lo svolgimento dell’attività, pur in assenza di personale dipendente e di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.
Accogliendo il ricorso del contribuente la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di IRAP, l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale costituisce, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l' "id quod plerumque accidit", costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui".
In tema di ripartizione dell'onere probatorio, la Suprema ha precisato che qualora il contribuente impugni la cartella esattoriale, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere, indicando gli elementi di fatto necessari ad integrare il presupposto d'imposta.
Infine, i giudici ha chiarito che non può ritenersi sufficiente, ai fini della sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, la considerazione dei costi dedotti dall'imponibile, poiché "il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista".