Le novità sul contratto a termine nel Decreto dignità

È stato pubblicato, nella GU n. 161/2018, il DL 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. Tra le novità in materia lavoristica, le modifiche alla disciplina del contratto a termine.

Secondo il novellato articolo 19 del Decreto Legislativo n. 81/2015, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi (e non più 36, come la precedente disciplina). Tuttavia, il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
In caso di rinnovo, l'atto scritto contiene la specificazione delle suddette esigenze in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i 12 mesi.
Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui al menzionato articolo 19, comma 1, Decreto Legislativo 81, mentre può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle stesse condizioni.
Le citate causali sono escluse per i contratti per attività stagionali.
Nel modificare l’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 81/2015, il DL n. 87/2018 prevede che, il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi (e non più 36), e, comunque, per un massimo di quattro volte (e non più 5) nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga (e non più dalla sesta).
L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve ora avvenire entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto, e non più entro 120 giorni.
Le nuove disposizioni si applicano altresì alla disciplina della somministrazione di lavoro, con esclusione degli articoli 23 e 24 del Decreto Legislativo n. 81/2015, relativi, rispettivamente, al numero complessivo di contratti a tempo determinato e al diritto di precedenza.
Si precisa che, le suddette previsioni normative riguardano i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del DL 87), nonché i rinnovi e le proroghe dei contratti in corso alla medesima data, con esclusione dei contratti stipulati dalle PA, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo DL.