Imprese straniere e cabotaggio in Italia: le attività di accertamento di illeciti da parte della polizia

Ferme restando le competenze degli Uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui spetta, in via principale, il controllo, la verifica e l’accertamento di tutte le violazioni in materia lavorativa, il Ministero dell’interno fornisce alcune istruzioni operative, per quanto riguarda i profili che coinvolgono in modo diretto l’attività degli organi di polizia stradale, in merito alla comunicazione preventiva di distacco e all’impiego di conducenti in operazioni di cabotaggio (Ministero dell’interno, circolare 10 luglio 2018, n. 5507)

Come noto, l’articolo 47-bis, comma 1, lettera a), del D.L. n. 50/2017 (convertito in L. n. 96/2017), apportando modifiche agli articoli 10 e 12 del D.Lgs. n. 136/2016, ha previsto, rispettivamente, un regime più rigoroso in materia di comunicazioni preventive di distacco e una specifica sanzione per il conducente che non porta con sé, durante ciascun viaggio effettuato nell’ambito di tale regime, la predetta comunicazione. Tali norme hanno rilevanza strategica per alcuni settori dell’autotrasporto su strada ed impongono, perciò, una capillare attività di controllo da parte degli organi di polizia sulle strade chiamati a garantire, in ogni ambito del predetto trasporto, il rispetto delle fondamentali regole di concorrenza e tutela sociale.
Quanto alla comunicazione preventiva di distacco transnazionale, le imprese stabilite in uno Stato estero (sia UE che extra UE) che, nell’ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori, devono preventivamente comunicare al Ministero del lavoro l’impiego dei lavoratori stessi quando, durante tale periodo, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato. La comunicazione deve essere fornita esclusivamente in forma elettronica attraverso la compilazione di apposito format digitale predisposto nel portale internet del Ministero del lavoro e deve essere effettuata dal datore di lavoro entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco o del primo trasporto di cabotaggio. Al termine della procedura informatica, viene reso disponibile, in formato digitale, un documento che può essere stampato o copiato direttamente dall’impresa che ha effettuato la comunicazione. Per lavoratore distaccato intendersi colui che abitualmente è occupato in un altro Stato membro che per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia. In funzione dei diversi impieghi e delle imprese che possono beneficiare di tale lavoratore, sono previste tre diverse ipotesi di distacco temporaneo:
- da parte di un’impresa avente sede in uno Stato estero presso una propria filiale situata in Italia;
- da parte di un’impresa avente sede in uno Stato estero presso un’azienda italiana appartenente al medesimo gruppo (cd. distacco infragruppo);
- nell’ambito di un contratto di natura commerciale (appalto di opera o di servizi, trasporto etc.), stipulato con un committente (impresa o altro destinatario) avente sede legale o operativa nel territorio italiano.
Allo stesso regime sono sottoposti i lavoratori che le agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro distaccano presso una impresa utilizzatrice avente la propria sede o unità produttiva in Italia (somministrazione transnazionale di manodopera).
Nel settore del trasporto stradale, la predetta comunicazione preventiva va fornita in caso di somministrazione transnazionale di manodopera e nell’ipotesi in cui l’impresa di autotrasporto stabilita in altro Stato UE impieghi propri dipendenti per svolgere, con i mezzi nella propria disponibilità, operazioni di cabotaggio in Italia. I servizi di trasporlo internazionale su strada, che comportano il mero transito su territorio italiano o il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale. Nel caso di cabotaggio stradale, tale comunicazione preventiva ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella comunicazione. Rispetto ad altri settori, quella prevista per il settore del trasporto su strada, in aggiunta alle informazioni generali indicate, deve indicare, in lingua italiana, anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute. Per quanto riguarda il cabotaggio, altresì, il modulo di comunicazione deve contenere, nella sezione relativa alla durata del distacco, l’indicazione della data della prima operazione di cabotaggio effettuata sul territorio italiano (data inizio distacco), nonché quella dell’ultima operazione di cabotaggio effettuata prima dell’uscita dal nostro territorio (data fine distacco).
Una copia della comunicazione preventiva di distacco deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato in Italia dall'impresa estera distaccante. Gli organi di polizia stradale verificano la presenza, a bordo del mezzo, anche del contratto di lavoro o della lettera di assunzione, nonché dei prospetti di paga del conducente. Tutti i documenti indicati devono essere redatti o tradotti in lingua italiana. Nei confronti di chiunque circola senza la predetta documentazione ovvero una documentazione non conforme o per il fatto che i documenti non siano stati redatti o tradotti in lingua italiana, trova applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro, con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni, pari a 1.000 euro. La sanzione è applicata al conducente ed il proprietario del veicolo è obbligato in solido. L'accertamento della violazione deve essere sempre oggetto di segnalazione da parte dell’Ufficio di Polizia, al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro per gli adempimenti successivi. L’accertamento e la contestazione della violazione, diversamente da tutte le altre previste dal D.Lgs. n. 136/2016, compete agli organi di polizia stradale secondo le disposizioni del Codice della strada. Pertanto, non essendo previste sanzioni accessorie riguardanti il titolo di guida del conducente, è ammesso il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma pari al 30% del minimo edittale. Qualora non venga presentato ricorso al Prefetto ovvero di opposizione al Giudice di Pace, il verbale di contestazione costituirà titolo esecutivo e l’illecito potrà essere estinto con il pagamento di una somma pari alla metà alla metà del massimo edittale, più le spese di procedimento.
Per la violazione dell’obbligo comunicazionale, invece, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato, ed è posta a carico del datore di lavoro. Se il veicolo con il quale è commessa la violazione è immatricolato in un altro Stato, in coerenza con le diverse violazioni di leggi in materia di autotrasporto, è previsto il fermo amministrativo del veicolo in caso di mancato pagamento della sanzione nelle mani dell’agente accertatore o di mancato versamento della cauzione.