Giurisprudenza - CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 05 luglio 2018, n. C-320/17

"Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 2, 9 e 168 - Attività economica - Interferenza diretta o indiretta di una holding nella gestione delle sue controllate - Locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata - Detrazione dell’imposta assolta a monte - IVA versata da una società holding sulle spese effettuate per acquisire partecipazioni in altre imprese"

 

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2, 9 e 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva IVA").

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Marle Participations SARL e il ministre de l’Économie et des Finances (ministro dell’Economia e delle Finanze) in merito alla detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle spese afferenti a operazioni di acquisto di titoli effettuato dalla ricorrente nel procedimento principale.

 

Contesto normativo dell’Unione

3. L’articolo 2 della direttiva IVA, al paragrafo 1, lettera c), enuncia quanto segue:

"Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:

(...)

c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale".

4. L’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva è così formulato:

"Si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Si considera "attività economica" ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità".

5. Ai sensi dell’articolo 135 della direttiva citata:

"1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

(...)

l) l’affitto e la locazione di beni immobili.

2. Sono escluse dall’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera l), le operazioni seguenti:

a) le prestazioni di alloggio, quali sono definite dalla legislazione degli Stati membri, effettuate nel settore alberghiero o in settori aventi funzioni analoghe, comprese le locazioni di campi di vacanza o di terreni attrezzati per il campeggio;

b) le locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli;

(...)

Gli Stati membri possono stabilire ulteriori esclusioni dall’ambito di applicazione dell’esenzione prevista al paragrafo 1, lettera l)".

6. L’articolo 137 della medesima direttiva così dispone:

"1. Gli Stati membri possono accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l’imposizione delle operazioni seguenti:

(...)

d) l’affitto e la locazione di beni immobili.

2. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio del diritto di opzione previsto al paragrafo 1.

Gli Stati membri possono restringere la portata di tale diritto".

7. Ai sensi dell’articolo 167 della direttiva IVA:

"Il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile".

8. L’articolo 168 della medesima direttiva ha il seguente tenore:

"Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:

a) l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo;

b) l’IVA dovuta per le operazioni assimilate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi conformemente all’articolo 18, lettera a), e all’articolo 27;

c) l’IVA dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i);

d) l’IVA dovuta per le operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari conformemente agli articoli 21 e 22;

e) l’IVA dovuta o assolta per i beni importati in tale Stato membro".

 

Procedimento principale e questione pregiudiziale

9. La Marle Partecipazioni è la società holding del gruppo Marle, operante nel settore della fabbricazione di impianti ortopedici. Essa ha per oggetto sociale, in particolare, la gestione di partecipazioni in diverse controllate del gruppo alle quali, inoltre, essa dava in locazione un immobile.

10. Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, a partire dal 2009, la Marle Participations ha effettuato un’operazione di ristrutturazione che l’ha condotta a procedere a cessioni e ad acquisti di titoli. Essa ha integralmente detratto l’IVA gravante sulle diverse spese relative a tale operazione di ristrutturazione.

11. In seguito a una verifica contabile, l’amministrazione fiscale ha rimesso in discussione la detrazione dell’IVA operata da tale società e le ha conseguentemente trasmesso degli avvisi di accertamento IVA, in quanto le spese per le quali quest’ultima chiedeva la detrazione dell’IVA contribuivano alla realizzazione di operazioni in conto capitale al di fuori del campo di applicazione del diritto a detrazione.

12. La Marle Participations ha contestato, senza successo, i menzionati avvisi di accertamento IVA dinanzi al Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (Tribunale amministrativo di Châlons-en-Champagne, Francia) e, poi, dinanzi alla Cour administrative d’appel de Nancy (Corte d’appello amministrativa di Nancy, Francia).

13. Detta società ha quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.

14. Nella decisione di rinvio, il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) precisa rinviando alle sentenze del 27 settembre 2001, Cibo Participations (C‑16/00, EU:C:2001:495) e del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C‑108/14 e C‑109/14, EU:C:2015:496), che dall’articolo 168 della direttiva IVA risulta che, sebbene il mero acquisto e la mera detenzione di quote societarie non debbano essere considerati come attività economiche che conferiscono al soggetto che le abbia effettuate la qualità di soggetto passivo, ciò non vale qualora la partecipazione sia accompagnata da un’interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società in cui le partecipazioni sono detenute, attraverso l’attuazione di operazioni soggette all’IVA, quali la prestazione di servizi finanziari, commerciali e tecnici a tali società.

15. Dalla sentenza del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C‑108/14 e C‑109/14, EU:C:2015:496) risulterebbe altresì che le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipi alla loro gestione e che, a detto titolo, eserciti un’attività economica, devono essere considerate rientranti nelle sue spese generali e che l’imposta assolta su tali spese, in linea di principio, deve essere dedotta integralmente, a meno che talune operazioni economiche effettuate a valle siano esenti dall’imposta.

16. Il giudice del rinvio sottolinea tuttavia che, nel caso di specie, i soli servizi che la Marle Participations abbia fornito alle controllate per le quali essa ha sostenuto spese ai fini dell’acquisto di loro titoli, o che abbia tentato di sviluppare in relazione alle medesime, avevano ad oggetto la locazione di immobili.

17. In tale contesto, il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se, ed eventualmente a quali condizioni, la locazione di un immobile da parte di una società holding ad una controllata configuri un’interferenza diretta o indiretta nella gestione di quest’ultima avente l’effetto di conferire all’acquisto e alla detenzione di partecipazioni in detta controllata il carattere di attività economiche ai sensi della direttiva [IVA]".

 

.Sulla questione pregiudiziale

18. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva IVA debba essere interpretata nel senso che la locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata costituisce un’interferenza nella gestione di quest’ultima, che vada considerata un’attività economica, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva, facente sorgere un diritto a detrazione dell’IVA sulle spese sostenute dalla società per l’acquisto di quote di partecipazione in tale controllata e, in caso affermativo, a quali condizioni.

19. In via preliminare occorre ricordare che, nonostante la direttiva IVA assegni un ambito di applicazione molto ampio all’IVA, solo le attività aventi carattere economico sono soggette a tale imposta (sentenza del 29 ottobre 2009, Commissione/Finlandia, C‑246/08, EU:C:2009:671, punto 34). Infatti, dall’articolo 2 di tale direttiva emerge che, tra le prestazioni di servizi effettuate nel territorio di uno Stato membro, sono soggette a IVA unicamente quelle effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisca in quanto tale (ordinanza del 12 gennaio 2017, MVM, C‑28/16, EU:C:2017:7, punto 24).

20. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva, è considerato soggetto passivo chiunque eserciti, in modo indipendente, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

21. La nozione di "attività economiche" è definita all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA come ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, e in particolare le operazioni che comportano lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.

22. L’esame delle suddette definizioni evidenzia la portata dell’ambito d’applicazione della nozione di "attività economiche" e il carattere obiettivo di tale nozione, nel senso che l’attività è considerata di per sé, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati. Pertanto, come regola generale, un’attività è considerata economica quando presenti un carattere stabile e sia svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall’autore della prestazione (sentenza del 29 ottobre 2009, Commissione/Finlandia, C‑246/08, EU:C:2009:671, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

23. Dalla giurisprudenza della Corte risulta inoltre che, nell’ambito del sistema dell’IVA, le operazioni imponibili presuppongono l’esistenza di un negozio giuridico tra le parti implicante la stipulazione di un prezzo o di un controvalore (sentenza del 29 ottobre 2009, Commissione/Finlandia, C‑246/08, EU:C:2009:671, punto 43) e che una prestazione di servizi è effettuata "a titolo oneroso", ai sensi dell’articolo 2 della direttiva IVA, solo se sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto (sentenza del 29 ottobre 2009, Commissione/Finlandia, C‑246/08, EU:C:2009:671, punto 45).

24. Va altresì ricordato che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il diritto a detrazione dell’IVA, previsto dagli articoli 167 e seguenti della direttiva IVA, costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA e, in linea di principio, non può essere assoggettato a limitazioni. Tale diritto si esercita immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato le operazioni effettuate a monte (ordinanza del 12 gennaio 2017, MVM, C‑28/16, EU:C:2017:7, punto 26).

25. Il sistema delle detrazioni è inteso ad esonerare interamente l’imprenditore dall’IVA dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, di conseguenza, la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA (ordinanza del 12 gennaio 2017, MVM, C‑28/16, EU:C:2017:7, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

26. Dall’articolo 168, lettera a), della direttiva IVA emerge tuttavia che, per poter beneficiare del diritto a detrazione, occorre, da un lato, che l’interessato sia un "soggetto passivo" ai sensi della direttiva in parola e, dall’altro, che i beni o i servizi invocati a fondamento di detto diritto siano utilizzati a valle dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta e che, a monte, detti beni siano ceduti o che siffatti servizi siano forniti da un altro soggetto passivo (sentenza del 19 ottobre 2017, Paper Consult, C‑101/16, EU:C:2017:775, punto 39).

27. Per quanto riguarda, più in particolare, il diritto a detrazione di una società holding, la Corte ha già statuito che questa non ha status di soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva IVA, e non ha pertanto diritto alla detrazione in forza degli articoli 167 e 168 di tale direttiva, qualora detta società holding abbia come unico scopo l’assunzione di partecipazioni in altre imprese, senza interferire in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, fatti salvi i diritti che tale società possieda nella sua qualità di azionista o di socio (sentenza del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt, C‑108/14 e C‑109/14, EU:C:2015:496, punto 18).

28. Il mero acquisto e la mera detenzione di partecipazioni societarie non devono essere ritenuti attività economiche ai sensi della direttiva IVA, tali da conferire al soggetto che le abbia effettuate la qualità di soggetto passivo. Infatti, la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile, perché la riscossione di un eventuale dividendo, frutto di tale partecipazione, discende dalla mera proprietà del bene (sentenza del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt, C‑108/14 e C‑109/14, EU:C:2015:496, punto 19).

29. Tuttavia, la Corte ha statuito che ciò non vale qualora la partecipazione sia accompagnata da un’interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società in cui si è realizzato l’acquisto di partecipazioni, fatti salvi i diritti che chi detiene le partecipazioni possiede nella sua qualità di azionista o socio (v., segnatamente, sentenze del 14 novembre 2000, Floridienne e Berginvest, C‑142/99, EU:C:2000:623, punto 18; del 27 settembre 2001, Cibo Participations, C‑16/00, EU:C:2001:495, punto 20; del 6 settembre 2012, Portugal Telecom, C‑496/11, EU:C:2012:557, punto 33, nonché del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt, C‑108/14 e C‑109/14, EU:C:2015:496, punto 20).

30. Da una giurisprudenza costante della Corte risulta che l’interferenza di una società holding nella gestione delle società nelle quali la stessa abbia assunto partecipazioni costituisce un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA, ove essa implichi il compimento di operazioni soggette all’IVA a norma dell’articolo 2 di tale direttiva, quali la prestazione di servizi amministrativi, contabili, finanziari, commerciali, informatici e tecnici da parte della società holding alle sue controllate (v., segnatamente, sentenze del 14 novembre 2000, Floridienne e Berginvest, C‑142/99, EU:C:2000:623, punto 19; del 27 settembre 2001, Cibo Participations, C‑16/00, EU:C:2001:495, punto 22, nonché del 6 settembre 2012, Portugal Telecom, C‑496/11, EU:C:2012:557, punto 34).

31. A tale riguardo si deve sottolineare che, nella giurisprudenza della Corte, gli esempi di attività che sono manifestazione di un’interferenza della holding nella gestione delle sue controllate non costituiscono un elenco esaustivo.

32. La nozione d’"interferenza di una holding nella gestione della sua controllata" deve pertanto essere intesa nel senso che comprende tutte le operazioni che configurano un’attività economica ai sensi della direttiva IVA, effettuate dalla holding a favore della sua controllata.

33. Nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che i soli servizi che la Marle Participations abbia fornito alle controllate per le quali essa ha sostenuto spese per l’acquisto di loro titoli, o che essa abbia tentato di sviluppare nei loro confronti, riguardavano la locazione di un immobile, utilizzato da una controllata operativa quale nuovo sito di produzione.

34. A tale riguardo, si deve altresì ricordare che l’assoggettamento a imposta delle operazioni di affitto e di locazione è una facoltà, di cui all’articolo 137, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, che il legislatore dell’Unione ha concesso agli Stati membri in deroga alla norma generale stabilita nell’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), di detta direttiva, ai sensi della quale le operazioni di affitto e di locazione sono esenti da IVA. Gli Stati membri possono quindi, in forza di detta facoltà, dare ai beneficiari di tale esenzione la possibilità di rinunciarvi (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2006, Turn- und Sportunion Waldburg, C‑246/04, EU:C:2006:22, punti 26 e 27).

35. Alla luce delle considerazioni svolte ai punti da 19 a 23 nonché al punto 34 della presente sentenza, la locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata costituisce un’interferenza nella gestione di quest’ultima, che deve essere considerata un’attività economica facente sorgere il diritto a detrazione dell’IVA sulle spese sostenute dalla società per l’acquisto di titoli di tale controllata, a condizione che siffatta prestazione di servizi presenti un carattere stabile, che essa sia effettuata a titolo oneroso e che sia soggetta ad imposta, il che implica che tale locazione non sia esente, e che esista un nesso diretto tra il servizio prestato dal prestatore e il controvalore ricevuto dal beneficiario. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte nel procedimento dinanzi ad esso pendente.

36. Per quanto riguarda le condizioni di esercizio del diritto a detrazione e, più in particolare, la sua portata, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato, nella sentenza del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt (C‑108/14 e C‑109/14, EU:C:2015:496, punto 33), che le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipi alla loro gestione e che, a detto titolo, eserciti un’attività economica, devono essere considerate rientranti nelle sue spese generali e, in linea di principio, l’IVA assolta su tali spese deve essere integralmente detratta.

37. Tuttavia, le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipi alla gestione unicamente di alcune di esse e che, riguardo alle altre, non eserciti invece alcuna attività economica, devono essere considerate solo in parte rientranti nelle sue spese generali, sicché l’IVA assolta su tali spese può essere detratta soltanto in proporzione delle spese inerenti all’attività economica, secondo criteri di ripartizione definiti dagli Stati membri che, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell’impianto sistematico della direttiva IVA e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte all’attività economica e all’attività non economica, circostanza che spetta ai giudici nazionali verificare (sentenza del 16 luglio 2015, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt, C‑108/14 e C‑109/14, EU:C:2015:496, punto 33).

38. Nel procedimento principale il giudice del rinvio dovrà dunque valutare se l’acquisto dei titoli che ha generato le spese per le quali la Marle Participations ha chiesto la detrazione dell’IVA riguardi soltanto le controllate alle quali la società in parola ha dato in locazione l’edificio o se esso riguardi anche altre controllate.

39. Pertanto, spetterà al giudice del rinvio stabilire, alla luce degli elementi di cui dispone, se, e in quale misura, la Marle Participations possa detrarre l’IVA assolta, tenendo conto dei criteri illustrati ai punti da 36 a 37 della presente sentenza.

40. Si deve inoltre rilevare che, per valutare la detrazione concessa a una società holding che interferisca, direttamente o indirettamente, nella gestione delle proprie controllate in cui la medesima abbia acquisito partecipazioni, non si può tenere conto del volume d’affari realizzato da tale società in ragione dei servizi di affitto prestati alle sue controllate e degli introiti che essa trae dalla sua partecipazione nel capitale di queste ultime, onde evitare che tale diritto venga invocato in modo fraudolento o abusivo.

41. È pur vero che, secondo costante giurisprudenza, il diritto alla detrazione può essere negato ove venga dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale diritto viene fatto valere in modo fraudolento o abusivo. Infatti, la lotta contro eventuali evasioni, elusioni e abusi costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla direttiva IVA, e i singoli non possono avvalersi in modo fraudolento o abusivo delle norme del diritto dell’Unione (sentenze del 21 giugno 2012, Mahagében e Dávid, C‑80/11 e C‑142/11, EU:C:2012:373, punti 42 e 43 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 19 ottobre 2017, Paper Consult, C‑101/16, EU:C:2017:775, punto 43).

42. Tuttavia, le misure adottate dagli Stati membri non devono eccedere quanto necessario per conseguire siffatti obiettivi. Esse non possono quindi essere utilizzate in maniera tale da rimettere sistematicamente in discussione il diritto alla detrazione dell’IVA e, pertanto, la neutralità dell’IVA (sentenze del 21 giugno 2012, Mahagében e Dávid, C‑80/11 e C‑142/11, EU:C:2012:373, punto 57, nonché del 19 ottobre 2017, Paper Consult, C‑101/16, EU:C:2017:775, punto 50).

43. Orbene, in primo luogo, secondo costante giurisprudenza, le spese sostenute da una società holding, che interferisce nella gestione di una controllata, per i vari servizi da essa acquistati nell’ambito di un’assunzione di partecipazione nella stessa controllata, fanno parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, sono elementi costitutivi del prezzo dei prodotti che esso fornisce. Spese di tal genere presentano, quindi, un nesso diretto e immediato con l’insieme dell’attività economica della società holding (sentenze del 27 settembre 2001, Cibo Participations, C‑16/00, EU:C:2001:495, punto 35, e del 29 ottobre 2009, SKF, C‑29/08, EU:C:2009:665, punto 58).

44. In secondo luogo, occorre garantire il diritto a detrazione dell’IVA senza subordinarlo ad un criterio basato, in particolare, sui risultati dell’attività economica del soggetto passivo, secondo quanto prescritto dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA in virtù del quale è un soggetto passivo "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività".

45. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che la direttiva IVA dev’essere interpretata nel senso che la locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata costituisce una "interferenza nella gestione" di quest’ultima, che deve essere considerata un’attività economica, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva, facente sorgere un diritto a detrazione dell’IVA sulle spese sostenute dalla società per l’acquisto di partecipazioni in tale controllata, qualora detta prestazione di servizi abbia carattere stabile, sia effettuata a titolo oneroso e sia soggetta ad imposta - il che implica che la locazione di cui trattasi non sia esente - ed esista un nesso diretto tra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto dal beneficiario. Le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipi alla loro gestione dando loro in locazione un immobile, e che, a tale titolo, eserciti un’attività economica, devono essere considerate rientranti nelle sue spese generali e, in linea di principio, l’IVA assolta su tali spese deve poter essere integralmente detratta.

46. Le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipi alla gestione di solo alcune di esse e che, riguardo alle altre, non eserciti invece alcuna attività economica, devono essere considerate rientranti solo in parte nelle spese generali di tale società, sicché l’IVA assolta su tali spese può essere detratta soltanto in proporzione a quelle che sono inerenti all’attività economica, secondo criteri di ripartizione definiti dagli Stati membri che, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell’impianto sistematico della direttiva citata e devono prevedere, a tale titolo, un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota d’imputazione reale delle spese a monte all’attività economica e all’attività non economica, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

 

Sulle spese

47. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

P.Q.M.

 

Dichiara:

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che la locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata costituisce una "interferenza nella gestione" di quest’ultima, che deve essere considerata un’attività economica, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva citata, facente sorgere un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese sostenute dalla società per l’acquisto di partecipazioni in tale controllata, qualora detta prestazione di servizi abbia carattere stabile, sia effettuata a titolo oneroso e sia soggetta ad imposta - il che implica che la locazione di cui trattasi non sia esente - ed esista un nesso diretto tra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto dal beneficiario. Le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipi alla loro gestione dando loro in locazione un immobile e che, a tale titolo, eserciti un’attività economica, devono essere considerate rientranti nelle sue spese generali e, in linea di principio, l’imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese deve poter essere integralmente detratta.

Le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipi alla gestione di solo alcune di esse e che, riguardo alle altre, non eserciti invece alcuna attività economica, devono essere considerate rientranti solo in parte nelle spese generali di tale società, sicché l’IVA assolta su tali spese può essere detratta soltanto in proporzione a quelle che sono inerenti all’attività economica, secondo criteri di ripartizione definiti dagli Stati membri che, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell’impianto sistematico della direttiva citata e devono prevedere, a tale titolo, un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota d’imputazione reale delle spese a monte all’attività economica e all’attività non economica, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.