Prassi - MINISTERO INTERNO - Circolare 10 luglio 2018, n. 5507

Legge 21 giugno 2017, n. 96. Nuove disposizioni in materia di distacco dei lavoratori e di impiego di conducenti in operazioni di cabotaggio. Attività di controllo e accertamento degli illeciti da parte degli organi di polizia stradale

La legge 21 giugno 2017, n. 96 (S.O.G.U. n. 144 del 23.6.2017) che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, ha introdotto nell'ordinamento importanti modifiche al regime del distacco dei lavoratori che hanno significative ricadute anche per l’attività di prevenzione e controllo dell’autotrasporto svolta dagli organi di polizia stradale.

In particolare, la norma citata è intervenuta sul D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136, apportando modificazioni all’art. 10 e all’articolo 12, prevedendo, rispettivamente, un regime più rigoroso in materia di comunicazioni preventive di distacco e una specifica sanzione per il conducente che non porta con sé, durante ciascun viaggio effettuato nell’ambito di tale regime, la predetta comunicazione.

Le norme sopraindicate hanno strategica rilevanza per alcuni settori dell’autotrasporto su strada ed impongono, perciò, una capillare attività di controllo da parte degli organi di polizia sulle strade chiamati a garantire, in ogni ambito del predetto trasporto, il rispetto delle fondamentali regole di concorrenza e tutela sociale. Per questa ragione, ferme restando le competenze in materia degli Uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui spetta, in via principale, il controllo, la verifica e l’accertamento di tutte le violazioni in materia lavorativa, con la presente direttiva, si forniscono alcune istruzioni operative per garantire l’uniforme applicazione delle norme richiamate per quanto riguarda i profili che coinvolgono in modo diretto l’attività degli organi di polizia stradale.

 

1. Comunicazione preventiva di distacco transnazionale

Le imprese stabilite in uno Stato estero (sia UE, sia extra UE) che, nell’ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, D.lgs. n. 136, devono preventivamente comunicare al Ministero del Lavoro l’impiego dei lavoratori stessi quando, durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato.

La comunicazione deve essere fornita esclusivamente in forma elettronica attraverso la compilazione di apposito format digitale predisposto nel portale internet del Ministero del Lavoro e deve essere effettuata dal datore di lavoro entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco o del primo trasporto di cabotaggio, con le modalità tecniche contenute nell’allegato C al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 agosto 2016 e nelle Circolari del medesimo Dicastero e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, n. 3 del 22.12.2016 (all. 1) e n. 1670 del 28.02.2017 (all. 2).

Al termine della procedura informatica di compilazione della comunicazione, viene reso disponibile, in formato digitale, un documento, conforme ai modelli allegati (all. 3 e 3 bis), che può essere stampato o copiato direttamente dall’impresa che ha effettuato la comunicazione.

 

2. Lavoratore distaccato

La normativa richiamata fornisce la definizione di lavoratore distaccato stabilendo che deve intendersi "il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia" (v. art. 2, comma 1, lett. d) D.lgs. n. 136/2016).

In funzione dei diversi impieghi e delle imprese che possono beneficiare di tale lavoratore, sono previste tre diverse ipotesi di distacco temporaneo:

- da parte di un’impresa avente sede in uno Stato estero presso una propria filiale situata in Italia;

- da parte dell’impresa sopraindicata presso un’azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa (c.d. distacco infragruppo);

- nell’ambito di un contratto di natura commerciale (appalto di opera o di servizi, trasporto ecc.), stipulato con un committente (impresa o altro destinatario) avente sede legale o operativa nel territorio italiano.

Ai fini delle disposizioni indicate, allo stesso regime sono sottoposti i lavoratori che le agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro distaccano presso una impresa utilizzatrice avente la propria sede o unità produttiva in Italia (somministrazione transnazionale di manodopera).

 

3. Comunicazione preventiva nel settore del trasporto stradale.

Nel settore del trasporto stradale, la predetta comunicazione preventiva deve essere fornita in caso di somministrazione transnazionale di manodopera, e nell’ipotesi in cui l’impresa di autotrasporto stabilita in altro Stato UE impieghi propri dipendenti per svolgere, con i mezzi nella propria disponibilità, operazioni di cabotaggio in Italia (NOTA 1).

Nel caso di cabotaggio stradale tal comunicazione preventiva ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione.

Rispetto alle comunicazioni preventive richieste in altri settori, quella prevista per il settore del trasporto su strada, in aggiunta alle informazioni generali indicate, deve indicare, in lingua italiana, anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.

Per quanto riguarda il cabotaggio, come chiarito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la citata circolare n. 1670 del 2017, il modulo di comunicazione deve contenere, nella sezione relativa alla durata del distacco, l’indicazione della data della prima operazione di cabotaggio effettuata sul territorio italiano (data inizio distacco), nonché quella dell’ultima operazione di cabotaggio effettuata prima dell’uscita dal nostro territorio (data fine distacco).

 

4. Conservazione ed esibizione della comunicazione preventiva di distacco

Secondo le disposizioni dell’art. 10, comma, 1-ter, del D.lgs. n. 136/2016, in occasione di attività di autotrasporto effettuate da parte di imprese di autotrasporto straniere che impegnino conducenti distaccati o, comunque, in occasione di trasporti di cabotaggio, una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato in Italia dall'impresa estera distaccante (NOTA 2).

 

5. Altri documenti da portare a bordo dei veicoli condotti da lavoratori distaccati o in regime di cabotaggio

Il successivo comma 1-quater del citato articolo 10, prevede che, in occasione di un controllo su strada di veicoli di imprese di autotrasporto stabilite in altro Stato membro UE, che impegnano conducenti distaccati o che effettuano trasporti di cabotaggio, gli organi di polizia stradale, oltre alla presenza della comunicazione preventiva di cui sopra, verificano la presenza a bordo del mezzo anche della seguente documentazione:

- contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 (NOTA 3);

- prospetti di paga del conducente.

Tutti i documenti indicati devono essere redatti o tradotti in lingua italiana.

 

6. Sanzioni per mancanza della comunicazione o di altri documenti

L’articolo 12, comma 1 -bis del D.lgs. 136/2016, punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria (NOTA 4), il conducente di un veicolo che, in regime di distacco o di cabotaggio stradale, circola senza la comunicazione preventiva di distacco o senza avere con sé gli altri documenti indicati nel precedente paragrafo 5 (NOTA 5).

La stessa sanzione trova applicazione anche nei confronti di chiunque circola con una documentazione non conforme alle predette disposizioni, in particolare, quando i contenuti non siano corrispondenti a quelli imposti dalla normativa vigente o per il fatto che i documenti non siano stati redatti o tradotti in lingua italiana.

La sanzione sopraindicata è applicata al conducente. Obbligato in solido per la violazione è il proprietario del veicolo con cui è effettuato il trasporto.

 

7. Sanzioni per mancata effettuazione della comunicazione

L’art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 136/2016 punisce, con sanzione amministrativa pecuniaria (NOTA 6), la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto. La sanzione si applica per ogni lavoratore interessato ed è posta a carico del datore di lavoro che, nei tempi e modi sopraindicati, non ha provveduto a comunicare al Ministero del Lavoro il distacco di lavoratori o l’effettuazione di operazioni di cabotaggio.

Essendo tale illecito strettamente collegato a quello accertato sulla strada, relativo alla mancata esibizione della comunicazione, con cui in ogni caso concorre avendo diversa oggettività giuridica, l'accertamento della violazione di cui all'art.10, comma 1 bis, del citato D.lgs. 136/2016, deve essere sempre oggetto di segnalazione da parte dell’Ufficio di Polizia, al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro per gli adempimenti successivi.

 

8. Procedura di applicazione delle sanzioni

Il D.lgs. n. 136/16 nulla prevede sul procedimento relativo alla fase successiva ai controlli, in particolare per ciò che concerne l’autorità competente all’applicazione delle sanzioni e la normativa applicabile al procedimento sanzionatorio.

Acquisito in merito il parere del Consiglio dI Stato (NOTA 7), l’accertamento e la contestazione della violazione di cui all’art. 12, comma 1 bis, diversamente da tutte le altre previste dal D.Lgs. 17 luglio 2016 n. 136, compete agli organi di polizia stradale secondo le disposizioni del codice della strada. Per questa violazione, infatti, il Consiglio di Stato ha affermato che non trovano applicazione del disposizioni della L. 689/81.

Per effetto di tale interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, per la violazione punita dall’art. 12, comma 1 bis del D.Lgs 136/2016, perciò, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma parti al minimo edittale. Non essendo previste sanzioni accessorie riguardanti il titolo di guida del conducente, è ammesso il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma pari al 30% del minimo edittale, secondo quanto previsto dall’art. 202 CdS. Ricorrendo le circostanze previste dall’art. 203 CdS, il verbale di contestazione costituirà titolo esecutivo e l’illecito potrà essere estinto con il pagamento di una somma pari alla metà alla metà del massimo edittale previsto dallo stesso art. 12, comma 1 bis, D.Lgs 136/2016 più le spese di procedimento.

Secondo le norme del codice della strada, il verbale di contestazione della violazione di cui all'art. 12, comma 1 bis, può essere oggetto di ricorso al Prefetto, ovvero di opposizione al Giudice di Pace del luogo in cui è stata accertata la violazione, secondo le procedure del titolo VI del Codice.

Quando il veicolo con il quale è commessa la violazione di cui all’art. 10, comma 1 -bis è immatricolato in un altro Stato, in coerenza con le diverse violazioni di leggi in materia di autotrasporto, l’art. 12 comma 1 bis del D.Lgs. 136/2016 prevede l’applicazione delle disposizioni dell’art. 207 CdS, con il fermo amministrativo del veicolo in caso di mancato pagamento della sanzione nelle mani dell’agente accertatore o di mancato versamento della cauzione. Anche per tale ipotesi, come precisato dal Consiglio di Stato, la somma da pagare è determinata secondo le disposizioni dell’art. 202 CdS (NOTA 8).

L’accertamento e la contestazione della violazione di cui all’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 136/2016 rimane, invece, di competenza l’Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente, nell'ambito dei controlli sull'impresa per la verifica delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo la procedura dettata dalla legge n. 689/81.

 

Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e i Servizi di Polizia Provinciale e Locale.

 

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(1) I servizi di trasporlo internazionale su strada, che comportano il mero transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale e, conseguentemente, non coni portano l’osservanza degli obblighi previsti dal Decreto n. 136/2016. Parimenti, nelle more di un chiarimento a livello europeo, si ritiene che l’obbligo di comunicazione non sia previsto neanche nelle ipotesi di trasporto, la cui origine o destinazione sia l’Italia, che non costituiscano operazioni di cabotaggio o non comportino somministrazione transnazionale di manodopera.

(2) Secondo l’art. 10, comma 3 del D. Lgs. 136/2016, durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di designare un referente elettivamente domiciliato in Italia, incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell’impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi. Per lo stesso periodo, l’impresa che distacca lavoratori in Italia deve conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile.

(3) Il contratto o altro documento equivalente, deve contenere (art. 1 e 2 D, Lgs.26.5.1997, n. 152):

- l’identità delle parti;

- il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;

- la data di inizio e la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto a tempo determinato o indeterminato;

- la durata del periodo di prova se previsto;

- la durata del lavoro da effettuare all’estero e le eventuali condizioni del rimpatrio del lavoratore.

- la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;

- l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;

- l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo di pagamento;

- gli eventuali vantaggi in denaro o in natura collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa all'estero;

- la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;

- l'orario di lavoro;

- i termini del preavviso in caso di recesso.

Le informazioni di cui sopra, che hanno carattere generale, possono essere rese anche mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.

(4) Chi contravviene alle disposizioni indicate è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 (pagamento in misura ridotta entro 60 gg: 1.000 euro)

(5) Si tratta dei documenti previsti dall’articolo 10, commi 1 -bis, 1-ter e 1- quater del D. Lgs. 136/2016

(6) La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro.

(7) Parere n. 1557 del 18.06.2018 numero affare 595/2018

(8) Cioè il minimo edittale previsto dall’art. 12 comma 1 bis del D.Lgs. 136/2016 (1.000 euro) con possibilità di ridurlo, in caso di pagamento entro 5 giorni, del 30%. La cauzione da versare in caso di mancato pagamento, conformemente alle disposizioni dell’art. 207 CdS è pari al minimo edittale (1.000 euro) per i veicoli immatricolati in Europa o nello SEE ed alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione (5.000 euro) nel caso di veicoli immatricolati in altri Stati.

Allegato 1

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Circolare 22 dicembre 2016, n. 3

Allegato 2

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 28 febbraio 2017, n. 1670

Allegato 3

Modello: Distacco trasnazionale lavoratori in Italia CO preventiva Modello UNI - Distacco - UE

Allegato 3 bis

Modello: Cabotaggio CO preventiva - Modello UNI- CAB- UE